Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29812 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29812 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15536-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in RONIA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI

,

MAURO

ENIANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente contro
DELLA BONA VINCENZO), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA SCROFA N. 64, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO BALDASSARRE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 172/2015 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 26/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
RROTTA.

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Lecce accoglieva
l’impugnazione proposta da Vincenzo Della Bona, nei confronti
dell’I.N.P.S., avverso la sentenza del locale Tribunale, e dichiarava che
l’appellante aveva diritto alla pensione di reversibilità (quale figlio
inabile superstite) a decorrere dal decesso della madre, con la
conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento in suo favore delle
relative prestazioni oltre accessori;
– per la cassazione di tale decisione ricorre l’I.N.P.S., prospettando
un motivo di ricorso;
– resiste con controricorso Vincenzo Della Boria;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– il Comune controricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Co isiderato che:
– con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione ed
errata applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, della L. n. 903
del 1965, art. 22, della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, dell’art.
2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ.), nonché omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia (art. 360, comma i, n. 5 cod. proc. civ). Espone
l’I.N.P.S. che per il riconoscimento della suddetta pensione a favore
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Rilevato che:

del figlio maggiorenne inabile occorre, oltre al requisito sanitario, che
lo stesso al momento del decesso del genitore, vivesse a carico dello
stesso, circostanza per la cui prova non è sufficiente la mera
convivenza. In primo grado l’Istituto convenuto aveva eccepito

la

necessità del requisito della vivenza a carico oltre al requisito sanitario.

quest’ultimo, senza verificare il primo requisito. In appello l’I.N.P.S.
resistente aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata. La
Corte di appello aveva accolto la domanda solo argomentando circa la
sussistenza del requisito sanitario e senza alcun riferimento a quello
della vivenza a carico;
– non sono state depositate memorie;
– ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto, in quanto
la Corte di appello di Lecce avrebbe dovuto verificare d’ufficio il fatto
costitutivo del diritto azionato, rappresentato dalla vivenza a carico (rif.
Cass. 9 g,iugno 2015, n. 11966/2015 – punto 27 -, Cass. 26 luglio 2012,
n. 13356);
– ed infatti, il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, al comma 1, prevede
che “nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per
quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di
assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lett. a), e b), spetta
una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della
morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di
18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a
carico del genitore al momento del decesso di questi”;
– come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di
affermare, il giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una
norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di
fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla
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Il Tribunale aveva rigettato la domanda per la mancanza di

parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa
esplicare rilievo la circostanza che in primo grado le questioni
controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile
infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione
conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso

di per sè sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i
limiti dell’effetto devolutivo dell’appello (Cass., S.U., 7 novembre 1997,
n. 10933). Va, altresì, ricordato che il principio, desumibile dall’art. 329,
comma 2, cod. proc. civ., secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello
non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano
investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del
giudicato (‘ finitum demi/ft/1m quantum a_ppellatud), assume positivo rilievo
solo con riferimento alle parti della sentenza concernenti questioni che
siano indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame e che
potrebbero in astratto formare oggetto di separati giudizi, e non anche
alle statuizioni che costituiscano l’antecedente logico-giuridico della
statuizione impugnata (cfr. Cass., 15 novembre 1994, n. 9626);
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va accolto; per
l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello
di Lecce che, in diversa composizione, procederà alla verifica della
sussistenza del requisito della vivenza a carico che, come precisato da
questa Corte, “se non si identifica indissolubilmente con lo stato di
convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del
soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale
valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di
giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la
sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio

Ric. 2015 n. 15536 sez. ML – ud. 22-11-2017
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che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è

inabile dal defunto genitore” (cfr. Cass. 14 febbraio 2013, n. 3678;
Cass. 1° giugno 2005, n. 11689);
– il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

anche per le spese alla Corte di appello di I,ecce in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Presidente

I,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia

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