Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29811 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. F.S., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tacito,

n. 23;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante

pro tenpore; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI, in persona

del Procuratore Generale;

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, 7^ sezione

penale, in data 25 settembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine sospensione del giudizio

in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in ulteriore subordine

rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che l’Avv. F.S., difensore di un imputato ammesso al programma di protezione, ha impugnato per cassazione in data 7 ottobre 2008 il provvedimento con cui la Corte d’appello di Napoli soltanto in parte aveva accolto l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettatigli, quantificando il compenso spettante in Euro 2.135 oltre spese ed IVA e CAP;

che a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2762 del 2011, la parte ricorrente è stata rimessa in termini per proporre ricorso nelle forme del rito civile;

che in esecuzione di detta ordinanza, l’Avv. F. ha notificato ricorso per cassazione agli intimati indicati in epigrafe, nessuno dei quali ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 115 e 170 ed alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, per violazione dei minimi tariffari e per omessa valutazione dei criteri generali per la liquidazione, in riferimento al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e pone il quesito se là dove si versi in caso di evidente e conclamata rilevanza dell’opera difensiva prestata dal difensore dell’imputato di gravissimi reati – seppure ammesso al patrocinio a spese dello Stato – deve necessariamente e imprescindibilmente procedersi alla liquidazione dei relativi compensi mai derogando ai minimi tariffari e tenendo in considerazione i criteri generali di cui all’art. 1, commi 1, 2, 4 e 5, del capitolo 2^ della Tariffa penale di cui al D.M. n. 127 del 2004, riconoscendo le voci in misura assolutamente corrispondente a detti criteri generali, e quindi prossima al massimo tariffario, così come specificamente previsto ai punti 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Tavella C-Penale;

che il secondo mezzo denuncia violazione di norme di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non abbia liquidato alcun compenso per la fase di opposizione nonostante fosse stato espressamente richiesto nell’atto di gravame;

che tanto premesso, non si ravvisano ragioni di opportunità per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della 1^ Sezione civile 1 aprile 2011, n. 12621, sulla legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che nella specie il ricorso è di pronta soluzione per una questione assorbente e preliminare;

che invero il ricorso è stato avviato alla notifica il 21 marzo 2011 a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.;

che tuttavia il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.;

che in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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