Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29811 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. II, 19/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 19/11/2018), n.29811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27926/2014 proposto

S.L.A., B.E., rappresentati difesi

dall’avvocato ARTURO MARIA OLIVERI;

– ricorrenti –

contro

L.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TESSALONICA, 31 (C/O GRASSO ELENA), presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ROSARIO PATTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SICILIA NUOVA SOC.COOP. A R.L IN LIQUIDAZIONE COAT;

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 18 aprile 2014, ha rigettato l’appello proposto da B.E. e S.L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3896 del 2009, e nei confronti di L.S.A. e di Sicilia Nuova soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa.

1.1. Il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna dei convenuti B. e S. – occupanti l’immobile sito in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) – al rilascio in favore dell’attrice L., nonchè al pagamento delle spese di lite in favore della medesima e della Cooperativa chiamata in causa.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale sul rilievo che era valido il titolo con il quale l’attrice L. aveva acquistato l’immobile dalla Cooperativa edilizia, a sua volta titolare della proprietà superficiaria per essersi resa cessionaria dal Comune con atto del 28 febbraio 1976 e apposita convenzione dell’area interessata, e che risultava pertanto inapplicabile il principio di accessione ex art. 934 c.c., invocato dai convenuti appellanti per sostenere che la Cooperativa non potesse disporre dell’immobile.

2.1. La stessa Corte ha poi rilevato che la convenuta S. risultava residente nell’immobile, sicchè correttamente il Tribunale l’aveva condannata, unitamente al coniuge B., sia al rilascio sia al pagamento delle spese di lite, anche in favore della Cooperativa chiamata in causa dall’attrice L., in applicazione del principio di causalità.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.E. e S.L.A., sulla base di due motivi. Resistono, con separati atti di controricorso, L.S.A. e la Cooperativa Edilizia Sicilia Nuova srl in l.c.a..

Con atto depositato in data 25 maggio 2018 è intervenuta Galileo Capital s.r.l., in qualità di assuntore delle attività della Cooperativa, giusta decreto di trasferimento del Tribunale di Catania del 3 marzo 2017, emesso in esecuzione del decreto di omologa del concordato del 3 ottobre 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 934,1346 c.c. e L. n. 865 del 1971, art. 25 e si ripropone la tesi secondo cui l’attrice L. avrebbe acquistato la proprietà dell’immobile da un soggetto – la Cooperativa – che non poteva trasferirla in quanto titolare del solo diritto di superficie.

I ricorrenti evidenziano che la convenzione stipulata nel 1976 tra il Comune e la Cooperativa prevedeva la durata del diritto di superficie in 99 anni, e, inoltre, che al momento della stipula il Comune aveva soltanto avviato la procedura espropriativa, con occupazione d’urgenza, sicchè l’appartamento in contestazione era rimasto in proprietà del Comune. Sarebbe quindi erronea la ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte d’appello in termini di proprietà temporanea, che peraltro non avrebbe comunque legittimato la vendita. Ulteriormente i ricorrenti denunciano l’assenza in capo alla L. dei requisiti per rendersi acquirente dell’immobile realizzato nell’ambito di programma di edilizia popolare-economica.

2. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili prospettati.

2.1. I ricorrenti contestano, come già nel giudizio d’appello, la validità dell’acquisto dell’immobile in capo all’attrice L. sul rilievo centrale che l’alienante Cooperativa edilizia non fosse titolare di diritto reale sull’immobile, e perciò non potesse validamente alienare.

La tesi è stata disattesa dalla Corte d’appello con richiamo ai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 35 (ex plurimis, Cass. 13/10/2016, n. 20692; Cass. 17/02/2010, n. 3734; Cass. 12/09/2003, n. 13443; Cass. 05/09/2002, n. 12911).

La concessione prevista dalla norma richiamata attribuisce al privato un uso eccezionale del suolo pubblico, consentendogli di costruire case da assegnare in proprietà esclusiva, indipendentemente dalla proprietà del suolo che resta al comune. Si realizza in tal modo una ipotesi di proprietà temporanea (art. 953 c.c.) che trova titolo nella convenzione stipulata tra il comune interessato e il privato che costruisce, rimanendo così esclusa, per espressa previsione dell’art. 934 c.c., l’operatività del principio di accessione.

2.2. Rilevata la conformità della decisione alla giurisprudenza di questa Corte, i ricorrenti denunciano violazione di legge senza offrire argomenti per mutare orientamento, e ciò integra il difetto di specificità della denuncia e la sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 02/03/2018, n. 5001).

2.3. Inammissibile per novità è la questione del possesso in capo alla L. dei requisiti per l’acquisto dell’immobile, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non specificano se e dove l’avrebbero prospettata (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430; 18/10/2013, n. 23675).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione dei principi che governano il riparto delle spese di lite.

3.1. La censura è inammissibile in quanto si limita a riproporre le questioni riguardanti la legittimazione passiva della sig.ra S. e la condanna della stessa alle spese di lite, senza confutare la ratio decidendi sulla quale la Corte d’appello ha fondato il rigetto di dette questioni.

Non sono contestati, infatti, nè la circostanza che la sig.ra S. risiedesse nell’immobile oggetto della domanda di rilascio – ciò che la rendeva legittimata passiva delle domande dell’attrice -, nè il fatto processuale che la Cooperativa edilizia fosse stata chiamata in causa in garanzia dall’attrice a fronte delle pretese del convenuto B., con conseguente applicazione del principio di causalità (ex plurimis, Cass. 08/02/2016, n. 2492), essendo poi palesemente irrilevante, ai fini della condanna alle spese di lite, la contumacia della S. nel giudizio di primo grado.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida per ciascuna parte controricorrente in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA