Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29810 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 18/11/2019), n.29810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18425-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITTORIO EMANUELE

FILIBERTO, 166, presso l’avvocato PASQUALE NASCA, (Studio legale

avv. ANTONIO CORVASCE) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., C.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. AVEZZANA 6 (presso lo studio legale avv. presso PIERLUIGI

PENZA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2003, B.F. conveniva innanzi al Tribunale di Trani C.G., C.V. e la Assicuratrice Milano s.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in qualità di terzo trasportato del ciclomotore condotto da C.V., e di proprietà di C.G., per essere rovinosamente caduto a terra per colpa esclusiva del conducente. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza della domanda attorea, eccependo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi ad un veicolo non identificato; chiedevano di essere autorizzati a convenire in giudizio la Ras s.p.a., quale garante del F.G.V.S., che si costituiva eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto e l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

Con sentenza n. 126/2012, il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, ritenendo non provata la dinamica del sinistro.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure. Si costituivano i C. e la Allianz s.p.a. (che medio tempore aveva incorporato la Ras Assicurazioni s.p.a.), resistendo all’impugnazione. Si costituiva la UnipolSai s.p.a. (che aveva incorporato la Milano Assicurazioni s.p.a.), che insisteva sulla conferma della prima sentenza.

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 601/2018, del 3/04/2018 rigettava il gravame, ritenendo non provata la dinamica del sinistro a fronte della scarna descrizione del fatto contenuta nell’atto di citazione e dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni.

3. Avverso tale sentenza, B.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. C.V. e C.G. resistono con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con la prima censura formulata, il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l’odierno ricorrente avrebbe dato prova dell’evento e delle lesioni subite, mentre i C. non avrebbero dimostrato che il fatto fosse ascrivibile alla condotta esclusiva del trasportato. A detto rilievo si aggiunge l’ulteriore considerazione per cui il giudicante avrebbe dato per scontato il mancato uso del casco protettivo, senza esservene prova.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente volto al conseguimento di una nuova valutazione dei fatti di causa, al di là della veste formale conferita alla censura, rappresentando il ricorrente argomentazioni volte non già a confutare la correttezza logico-giuridica dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, quanto piuttosto a minarne la validità contenutistica, oltrepassando, in questo modo, i confini che sono propri del sindacato di legittimità. Infatti con le doglianze in esso articolate, la parte ricorrente, in sostanza, sottopone alla Corte di legittimità inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto, prevalentemente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità Comunque la sentenza impugnata risulta immune da errori, sia sul piano logico che su quello propriamente giuridico essendo la motivazione sviluppata dal giudicante aderente alle premesse fattuali poste al suo vaglio: l’esiguità della descrizione del fatto, le incongruenze delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ed in generale la mancanza di elementi certi di valutazione hanno ragionevolmente indotto il Giudice di seconde cure a confermare la sentenza tribunalizia, e dunque a dichiarare l’infondatezza della pretesa risarcitoria in quanto non provata. Ogni diversa considerazione integra, come già detto, una valutazione di merito, inammissibile in questa sede.

6.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali di tutte le parti coinvolte in giudizio, e quindi anche del terzo chiamato in causa, malgrado la chiamata di quest’ultimo si sia resa del tutto infondata.

Anche il secondo motivo è inammissibile: lo è ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto il giudice ha deciso per le spese secondo il principio della soccombenza tenendo in considerazione tutte le parti evocate in giudizio. Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall’attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata (Cass. n. 4195/2018; Cass. n. 10070/2017; Cass. 2492/2016).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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