Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2981 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2981 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA

missibilità

sul ricorso proposto da
E.I. DU PONT D NEMOURS AND COMPANY, in persona del legale rappresentante p.t. R. Nanette Marcus, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Berengario n. 10, presso l’avv. PAOLA CECCHETTI, unitamente all’avv. LORENZO BIGLIA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura spetiale per notaio Patricia Panariello del 3 ottobre 2008
RICORRENTE

contro
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI e ENERCHEM INTERNATIONAL INC. (già Trysol Ltd.)
INTIMATI

avverso la sentenza dejla Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dello
Ufficio Italiano Brevetti ‘ e Marchi n. 24/08, pubblicata il 13 giugno 2008.

(6 5G
ifot

NRG 26182-08 El Du Pont de Nemours & C-Uff It Brevetti e Marchi e Enerchem International Inc – Pag. 1

Data pubblicazione: 16/02/2016

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre
2015 dal Consigliere dott. Guido Mereolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — La E. I. Du Pont De Nemours And Company, titolare del brevetto europeo n. 1051458 in comunione con la Trysol Ltd., impugnò il provvedimento emesso il 20 aprile 2007, con cui l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo aver
negato la proroga del termine per il deposito della lettera d’incarico rilasciata dalla
contitolare, aveva rigettato l’istanza di convalida del brevetto da essa proposta a
mezzo di un mandatario, in quanto non autorizzata anche dalla Trysol.
1.1. — Con sentenza del 13 giugno 2008, la Commissione dei Ricorsi ha rigettato la domanda.
2. — Avverso la predetta sentenza la Du Pont propone ricorso per cassazione,
articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto
attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Preliminarmente, si rileva che la notificazione del ricorso all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi risulta effettuata presso la sede dell’Ufficio in Roma, alla
via Molise n. 19, anziché presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, come prescritto dall’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, essendo il destinatario un organo del Ministero dello Sviluppo Economico, obbligatoriamente
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 1 del regio decreto n. 1611 cit.

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e_

Com’è noto, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (o dell’atto d’impugnazione) effettuata mediante consegna dell’atto direttamente presso l’Amministrazione interessata, anziché presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato compe-

le, a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale del terzo comma dello art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933, esclusivamente per effetto della
spontanea costituzione in giudizio dell’intimata ovvero mediante la rinnovazione
della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 15 settembre
2011, n. 18849; 27 febbraio 2008, n. 5212; 27 marzo 1996, n. 2757). In applicazione di tale principio, è stata nella specie disposta, con ordinanza emessa all’udienza dell’8 gennaio 2015, la rinnovazione della notificazione all’Ufficio Brevetti, non costituitosi in giudizio, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ritualmente effettuata il 16 gennaio 2015. Il predetto termine
è rimasto peraltro inosservato, non avendo la ricorrente provveduto alla rinotifica
del ricorso, il quale dev’essere dichiarato pertanto inammissibile, restando esclusa
la possibilità della concessione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, avuto riguardo al carattere perentorio di quello già fissato (cfr. Cass., Sez.
lav., 18 gennaio 2013, n. 1226; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 625; Cass., Sez.
V, 5 agosto 2004, n. 15062).
L’inosservanza del predetto termine trova d’altronde una ragionevole spiegazione nel venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, espressamente confermato dalla stessa ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ. per la precedente udienza di discussione, e ricollegabile alla rinuncia
della Du Pont a mantenere in vita il brevetto, il quale è pertanto decaduto fin dal
31 gennaio 2011, per omesso versamento dei relativi diritti, con la conseguente

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tente, dà luogo ad un’ipotesi di nullità radicale, rilevabile anche d’ufficio e sanabi-

cessazione della materia del contendere.
2. — La mancata costituzione degl’intimati esclude la necessità di provvedere
al regolamento delle spese processuali.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 15 ottobre 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

P.Q.M.

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