Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2981 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STUNT PUBLICITY S.r.l. con domicilio eletto in Roma, c.so Vittorio

Emanuele 11, n. 187, presso gli Avv.ti Licata Antonella e Massimo

Giordano, rappresentata e difesa dall’Avv. Di Tonno Claudio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, con domicilio eletto in Roma, via Del Tempio di Giove

n. 21, presso l’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall’Avv.

Raimondo Angela, come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 111/27/06, depositata il 25 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2000 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Stunt Publicity s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso plurimi avvisi di accertamento per TOSAP anno 2000.

Resiste l’Amministrazione comunale di Roma con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di “omessa ed errata motivazione su un fatto decisivo per il giudizio”.

La censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza. Premesso che il fatto controverso e’ costituito dall’essere stata rilasciata autorizzazione per l’installazione di un certo numero di cartelli – ritenuti invece abusivi dalla Commissione -, la mancata trascrizione del contenuto della stessa e degli avvisi che si assumono di conseguenza errati, impedisce alla Corte di valutare la fondatezza della censura. Le censure di violazione di legge sollevate con secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili per mancata rispondenza del quesito che li correda al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., posto che nel quesito stesso non si pone alcuna questione di diritto che la Corte dovrebbe valutare enunciando il corrispondente principio ma si richiede unicamente se vi sia stata o meno la dedotta violazione di legge. Ugualmente inammissibile e’ il quinto motivo, sia che lo si consideri come volto a denunciare un vizio di motivazione in ordine all’interpretazione di una norme di legge, censura non consentita a mente dell’art. 360 c.p.c., sia che lo si interpreti come vizio di motivazione su di un fatto controverso (misura della superficie tassabile), posto che si tratterebbe di richiesta di revisione della valutazione in fatto operata dal giudice del merito.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Roma, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Roma, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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