Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2981 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2981 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 10241-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’avvocato

DORA

DE

ROSE,

dell’AREA

LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata
e difesa dall’avvocato LORETO SEVERINO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2017
4627

contro

SOLAZZO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA AGRI l, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 07/02/2018

all’avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 458/2013 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 29/10/2013 R.G.N. 230/2013.

RG 10241/2014
RILEVATO
che con sentenza 29 ottobre 2013, la Corte d’appello di Brescia accertava l’illegittimità
del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 7 agosto
2007, ai sensi dell’art. 2, comma

lbis d.Ig. 368/2001 tra Poste Italiane s.p.a. e

indeterminato tra le parti, condannando la società datrice al pagamento, in suo favore
a titolo risarcitoriO ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010, di somma pari a 2,5 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori: così riformando la sentenza di
primo grado, che aveva respinto le domande della lavoratrice;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso con unico motivo,
cui la lavoratrice resisteva con controricorso;
che la società, in esito al verbale di conciliazione sindacale 22 ottobre 2015,
rinunciava al ricorso a spese compensate tra le parti;
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la
compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti;

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente
le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017

Francesca Solazzo, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo

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