Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29809 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35751-2018 proposto da:

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONELLA ARPAIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4496/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Banco Popolare Società Cooperativa proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. deducendo di essere creditrice, in chirografo, della somma di Euro 929.665,64, pari al saldo di un conto corrente e all’esposizione debitoria relativa un contratto di finanziamento.

Il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione.

2. – Ricorre per cassazione Banco BPM, società risultante dalla fusione del Banco Popolare e della Banca Popolare di Milano. L’impugnazione consta di quattro motivi. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Viene rilevato che l’opponente aveva provato l’anteriorità della sottoscrizione del contratto di conto corrente opponibile al fallimento, attraverso la produzione del documento contrattuale, degli estratti conto e dei contratti di apertura di credito, i quali recavano il timbro postale attestante la data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1832,2709,2710 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. La ricorrente censura l’affermazione del Tribunale secondo cui gli estratti conto recanti l’annotazione delle singole operazioni non sarebbero opponibili alla curatela in sede di verifica del passivo, essendo il curatore organo terzo, cui non si applicano le previsioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c.. Spiega l’istante che in assenza di contestazione da parte del curatore, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell’evoluzione del rapporto contrattuale per come documentato dagli estratti conto.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c.. La ricorrente deduce che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto ritenere provato il credito vantato da essa perchè il consulente tecnico d’ufficio aveva provveduto a ricostruire l’intero rapporto calcolando il saldo del conto corrente (in due diverse versioni: al tasso legale e al tasso pattuito).

Quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Viene evidenziato che il CTU, in ottemperanza al quesito posto, aveva proceduto all’elaborazione del saldo quantificandolo in due diversi importi: Euro 548.496,14, a debito della società correntista, e Euro 618.773,95, sempre a debito della fallita. E’ osservato che la decisione impugnata risultava essere censurabile proprio per la “totale omissione di qualunque riferimento o deduzione su una fase così cruciale del processo, come l’espletamento di c.t.u.”.

2. – E’ fondato il secondo motivo, mentre i restanti sono da ritenere inammissibili, inerendo a questioni che il Tribunale ha ritenuto assorbite.

Il giudice del merito non si è pronunciato sulla questione oggetto del primo motivo, vertente sulla data certa dei contratti di conto corrente, ritenendo assorbente la mancata prova del credito oggetto della domanda di insinuazione, stante l’inopponibilità alla curatela degli estratti conto, che – ha precisato – non risultavano essere stati trasmessi al correntista e non presentavano, a loro volta, data certa. Per la stessa ragione non ha preso in esame l’indagine peritale condotta sulla scorta degli estratti conto prodotti.

Ciò posto, appare anzitutto non concludente quanto affermato dalla Corte di appello con riguardo alla mancata prova della trasmissione degli estratti conto alla società poi fallita. In termini generali, anche la produzione in giudizio dell’estratto conto costituisce “trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 c.c., ed onera perciò il correntista stesso di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l’efficacia probatoria della produzione (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242). Il problema che si pone, in caso di fallimento è, semmai, quello del valore che possono presentare tali estratti conto nei confronti del curatore fallimentare. E’ infatti certamente vero che il curatore risulta essere terzo rispetto alla pretesa della banca che, facendo valere il credito maturato nei confronti del fallito, intenda insinuarsi al passivo della procedura concorsuale. Ciò non significa, però, che, ai fini dell’accertamento del credito in sede fallimentare, non debba tenersi conto degli estratti conto integrali prodotti dalla banca.

Sul punto, questa Corte ha chiarito che, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass. 12 settembre 2018, n. 22208; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27201).

Il Tribunale non si è uniformato a questo principio, escludendo, in radice, che gli estratti conto potessero assumere rilievo ai fini della ricostruzione del rapporto di dare e avere tra la banca opponente e il fallimento.

Per quanto riguarda le questioni di cui al primo, al terzo e al quarto motivo, esse, come si è detto, sono state nella sostanza ritenute assorbite dal Tribunale. La banca, d’altro canto, poteva impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui si basava la pronuncia reiettiva resa con riguardo al contratto di conto corrente (e cioè, appunto, quella circa il valore degli estratti conto) in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poichè non esaminate nel precedente grado di merito (Cass. 8 luglio 2014, n. 15583; nel senso che non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale: Cass. 5 novembre 2014, n. 23558). I motivi in questione, come anticipato, sono da ritenere quindi inammissibili, pur restando aperta, in sede di rinvio, la trattazione dei temi ad essi sottesi.

3. – Il decreto è dunque cassato con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibili gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA