Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29809 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. e C.F., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Saitta

Antonio, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Arturo

Antonucci in Roma, corso Trieste, n. 87;

– ricorrenti –

contro

C.R., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Pagano Filippo, per

legge domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA; L.C.S.; A.

A.; A.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina, 1^ Sezione penale, in

data 19 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Arturo Antonucci, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per la sospensione

del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che C.F. e C.D. hanno proposto ricorso per cassazione nelle forme penali avverso l’ordinanza in data 19 marzo 2009 del Tribunale di Messina, con cui, in esito all’opposizione dai medesimi proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), veniva liquidata la somma di Euro 78,87 a titolo di indennità di custodia oltre IVA in favore del primo, nonchè la somma di Euro 320 oltre IVA in favore del secondo, ad integrazione di quanto già disposto con decreto di liquidazione 11 agosto 2008 per l’attività di custodia dei motori automobilistici sequestrati nell’ambito di un procedimento penale, recante un importo di Euro 962,85 oltre IVA e di Euro 7.842,28 oltre IVA;

che a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19376 del 2010, la parte ricorrente è stata rimessa in termini per proporre ricorso nelle forme del rito civile;

che in esecuzione di detta ordinanza, i C. hanno notificato ricorso per cassazione agli intimati indicati in epigrafe, dei quali soltanto C.R. ha resistito con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, non si ravvisano ragioni di opportunità per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della 1^ Sezione civile 1 aprile 2011, n. 12621, sulla legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che nella specie il Ministero non ha contestato la propria legittimazione passiva ed il ricorso è, nel merito, di pronta soluzione in base ai precedenti di questa Corte;

che ancora in via preliminare, va rigettata l’eccezione di nullità del controricorso, sollevata dai ricorrenti in ragione di alcuni vizi della notificazione effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati), in particolare per l’assenza del timbro postale, del numero della raccomandata e dell’indicazione dell’ufficio postale di spedizione;

che infatti l’ipotizzata nullità è da considerare sanata dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2004, n. 15081; Cass., Sez. 2^, 10 marzo 2011, n. 5743), in quanto i ricorrenti, che hanno ricevuto la notificazione del controricorso, hanno, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, interloquito sul merito delle difese spiegate nell’atto di controparte;

che passando all’esame del ricorso, con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, lamentandosi che il Tribunale abbia erroneamente corrisposto il pagamento dell’indennità di custodia dei motori sequestrati senza utilizzare le vigenti tariffe ANCSA (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli);

che secondo i ricorrenti, in assenza delle tariffe ministeriali di specifica previsione inerente la custodia di motori, non si sarebbe dovuto applicare un criterio analogico ampiamente discrezionale (20 propulsori uguale un’autovettura), bensì il criterio residuale degli usi locali previsto dalla stessa normativa e, quindi, le tariffe nazionali ANCSA vigenti in materia per la custodia delle merci;

che il motivo è infondato;

che in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 59, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata dallo stesso decreto ministeriale per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, essendo il ricorso agli usi ammesso soltanto in via sussidiaria (Cass., Sez. 2^, 4 novembre 2011, n. 22966);

che pertanto correttamente il Tribunale – in un caso in cui il sequestro aveva ad oggetto motori per veicoli – ha applicato la tariffa prevista per gli autoveicoli, ex art. 1 e tabella B del suddetto decreto ministeriale, ritenendo la custodia (in luogo chiuso e coperto) di venti propulsori equivalente a quella di un’autovettura;

che con il secondo motivo (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all’applicazione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) si deduce che il giudice di primo grado ha erroneamente applicato le tariffe previste per la custodia di autoveicoli, ritenendo la custodia di venti propulsori equivalente a quella di un’autovettura, contestualmente alle riduzioni percentuali delle tariffe stesse previste dall’art. 3 del suddetto decreto per la custodia degli autoveicoli per gli anni successivi al primo;

che la doglianza è priva di fondamento, perchè il D.M. n. 265 del 2006, art. 3, nel prevedere la riduzione automatica degli importi dell’indennità, determinati in base alla tariffa per gli anni successivi al primo in relazione allo stato di conservazione del bene, non richiede, affinchè la riduzione operi, un accertamento dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell’id quod plerumque accidit, un’incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l’indennità alla perdita del valore dei beni stessi (Cass., sez. 2^, 4 novembre 2011, n. 22966, cit.);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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