Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29809 del 19/11/2018
Cassazione civile sez. II, 19/11/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 19/11/2018), n.29809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24219/2014 proposto
LIRE DI P.A. & C SAS, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA E. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
MASTROLILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO D’ADDARIO;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUCCINI 10,
presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FERRI, rappresentata e
difesa dall’avvocato DARIO GHIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1505/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. LIRE s.a.s. di P.A. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, depositata il 9 luglio 2013, e nei confronti di M.P., che ha resistito con controricorso, e di M.G., rimasta intimata.
2. In prossimità dell’adunanza camerale in data 11 maggio 2018, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla parte ricorrente e dal difensore nonchè, per accettazione, dalla controricorrente M.P..
3. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., stante l’intervenuta accettazione della parte costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di cassazione, il 11 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018