Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29809 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 18/11/2019), n.29809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15988-2018 proposto da:

D.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESSORIANA,

1, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO NOBILE, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI,

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

BANCA CR FIRENZE SPA, IMMOBILIARE VALDEL SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 7771/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2012, la Banca CR Firenze S.p.a. conveniva in giudizio D.F.M. e la Immobiliare Valdel S.r.l., con un’azione revocatoria, al fine di sentir dichiarare l’inefficacia nei confronti della Banca CR Firenze s.p.a. il contratto di compravendita stipulato con atto a rogito del Notaio Dott. D.N.A. di Roma in data (OMISSIS), con cui la Immobiliare Valdel srl aveva venduto un immobile sito in (OMISSIS) a D.F.M..

Si costituiva in giudizio D.F.M. (terzo acquirente) che concludeva per il rigetto della domanda. Non si costituiva la società Immobiliare Valdel Srl (fideiussore).

Con sentenza n. 8562/2017, il Tribunale di Roma, accoglieva la domanda revocatoria della Banca CR Firenze Spa, e per l’effetto, dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attrice del contratto di compravendita tra D.F. e la Immobiliare Valdel relativo all’immobile sito in (OMISSIS), località (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza, D.F.M. proponeva appello nei confronti di Banca CR Firenze e la Immobiliara Valdel Srl chiedendone la riforma; inoltre, in via cautelare, chiedeva di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Si costituiva Intesa Sanpaolo Spa, quale cessionaria della Cassa di Risparmio di Firenze del ramo di azienda, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 7771/2017 del 06/12/2017, la Corte di appello di Roma dichiarava la contumacia della Banca CR Firenze Spa, rigettava l’appello proposto da D.F.M. e condannava la stessa al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo Spa le spese di appello. La Corte riteneva che la fideiussione, già prestata dalla società Immobiliare Vadel in data 19/4/2005, rappresentava una ragione di debito verso la banca a prescindere dalla sua esigibilità; che il contratto di compravendita del (OMISSIS) aveva costituto un atto dispositivo successivo all’insorgenza del debito della Immobiliare Valdel verso la banca; che il fideiussore Immobiliare Valdel S.r.l., vendendo l’immobile, aveva pregiudicato la possibilità della banca di potersi rilevare sul suo patrimonio (art. 2740 c.c.); che di ciò era consapevole l’acquirente D.F.M., perchè, quale amministratore unico della società, doveva conoscere che la Immobiliare Valdel, società da essa diretta e di cui aveva accesso agli atti di esercizio, aveva prestato fideiussione nei confronti della banca in favore di METE S.p.a., società collegata alla Immobiliare Valdel; che, inoltre, D.F.M. non aveva contestato l’affermazione della banca secondo cui l’Immobiliare Valdel non aveva che l’immobile dell'(OMISSIS), venduto nell’occasione, in tal modo aveva sottratto alla garanzia patrimoniale, e non aveva provato che il patrimonio residuo della società poteva soddisfare le ragioni creditorie della banca.

3. Avverso la predetta sentenza parte ricorrente propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Intesa Sanpaolo Spa resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2901 c.c., per aver considerato sussistente e provati i presupposti per l’azione revocatoria ordinaria e violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c.”

La Corte avrebbe erroneamente effettuato una presunzione assoluta di conoscenza del pregiudizio dell’atto dispositivo, da parte del fideiussore e del terzo acquirente, in quanto la banca non avrebbe allegato e provato la conoscenza da parte di D.F. dello stato di insolvenza del debitore principale (METE SPA) e, quindi, la consapevolezza del pregiudizio e il c.d. consilium fraudis del terzo. Parte ricorrente rileva che la garanzia non sarebbe nata dalla mera data della sottoscrizione della fideiussione ma nel momento in cui il conto corrente del debitore garantito risultava essere scoperto. Pertanto, essendo i conti pienamente operativi all’epoca della compravendita, tale atto dispositivo si sarebbe dovuto considerare precedente al sorgere del debito tra Immobiliare Valdel s.r.l. e la banca. Dunque, la società non avrebbe potuto essere a conoscenza di un eventuale pregiudizio alle ragioni creditorie.

Il motivo è inammissibile in quanto non denuncia alcuna violazione delle norme di diritto indicate, ma si risolve nella postulazione che la corte territoriale avrebbe apprezzato male determinate risultanze probatorie ai fini della sussistenza degli estremi della revocatoria. La postulazione di tale errato apprezzamento inerisce alla ricostruzione della quaestio facti e postula un controllo sulla sua ricostruzione non consentito vigente il nuovo art. 360, n. 5. Non si tratta di vizio di sussunzione e, dunque, di falsa applicazione della legge.

Il motivo fa anche riferimento ad emergenze istruttore (cfr. pag. 9 e 10 ricorso) senza fornirne l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti non avendo valutato, per la verifica sulla sussistenza del c.d. eventus damni, il corretto valore dell’atto dispositivo con conseguente incidenza anche sulla valutazione c.d. consilium fraudis del terzo”. La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare l’effettivo prezzo e valore della compravendita del bene, commettendo l’errore di rilevare solo il prezzo di acquisto e non anche l’accollo di varie formalità.

Il secondo motivo è inammissibile perchè del tutto generico e privo di specificità (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, che riprende il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005).

In conclusione, parte ricorrente sottopone alla Corte di legittimità inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto, prevalentamente probatorie, rientranti nell’apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità. Il sindacato di legittimità non può tradursi in un nuovo apprezzamento dei fatti oggetto di lite, posto che la valutazione delle prove acquisite in giudizio compete esclusivamente al Giudice del merito. Invero, il giudice di merito ha applicato correttamente i principi propri dell’azione revocatoria, più volte ribaditi da questa Corte. Pertanto, non appaiono vizi logico-giuridici nella motivazione della sentenza.

Inoltre, se fossero superabili i rilievi di inammissibilità, risulterebbe che la decisione del giudice del merito è conforme ai principi di questa Corte secondo cui in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato, atteso che l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento – in concorso con gli altri requisiti di legge – anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali (cfr. Cass. n. 10824/2019).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta-ter Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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