Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29808 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. S.A., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vergine Emanuela

(studio Avv. Luca Giusti) in Roma, via Federico Cesi, n. 44;

– ricorrente –

contro

C.D.; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona del Ministro pro tempore; TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE,

in persona del Presidente pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Lecce in data 9

giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per la sospensione

del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite e, in

subordine, per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che l’Avv. S.A. ha proposto ricorso per cassazione nelle forme penali avverso l’ordinanza in data 9 giugno 2008 del Tribunale per i minorenni di Lecce, con cui è stata rigettata l’opposizione dal medesimo proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali relativi all’attività svolta quale difensore d’ufficio dell’allora minore C.D., nella parte in cui non riconosceva le competenze professionali maturate dal difensore per procedere al tentativo di recupero del proprio credito professionale;

che a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 17019 del 2010, la parte ricorrente è stata rimessa in termini per proporre ricorso nelle forme del rito civile;

che in esecuzione di detta ordinanza, l’Avv. S. in data 15-27 settembre 2010 ha notificato ricorso per cassazione agli intimati indicati in epigrafe, nessuno dei quali ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, non si ravvisano ragioni di opportunità per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della 1^ Sezione civile 1 aprile 2011, n. 12621, sulla legittimazione passiva nei procedimenti di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che nella specie il Ministero dell’economia e delle finanze non ha contestato la propria legittimazione passiva ed il ricorso è, nel merito, di pronta soluzione in base ai precedenti di questa Corte;

che il primo motivo denuncia nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, e pone il quesito “se in tema di liquidazione delle competenze dovute al difensore d’ufficio siano a questo dovute anche le spese e competenze per il tentativo di recupero del proprio credito presso l’obbligato principale, tentativo preventivo per come reso obbligatorio dalla legge (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 118)”;

che il secondo mezzo denuncia manifesta illogicità della motivazione;

che il terzo motivo (illogicità e carenza di motivazione del provvedimento impugnato) si conclude con il quesito “se il giudice, chiamato a liquidare le competenze spettanti al difensore d’ufficio nei confronti dello Stato, debba attenersi a quanto liquidato dal giudice investito dal professionista per la determinazione dell’entità dell’onorario dovutogli onde procedere al recupero direttamente nei confronti del soggetto in favore del quale è stata svolta l’attività professionale”;

che così riassunti i motivi, va rilevato che il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 32 e 116;

che questa Corte ha già statuito che: (a) poichè l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del citato D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria; (b) proprio perchè il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali (laddove solo tra le parti esso può operare come statuizione avente forza di giudicato), i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall’autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (Cass. pen., Sez. 4^, 14 gennaio 2008, n. 1630; Cass. pen., Sez. 4^, 6 luglio 2009, n. 27473; Cass. civ., Sez. 1^, 17 novembre 2011, n. 24104);

che pertanto, il primo motivo è fondato ed infondato il terzo, mentre resta assorbito l’esame del secondo motivo, che prospetta sotto il profilo del vizio di motivazione la stessa censura articolata con il primo mezzo;

che l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale per i minorenni di Lecce, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale per i minorenni di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA