Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29807 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34402-2006 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AMERIGO VESPUCCI 41, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRINI

LETIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LISCIO MARIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN FERDINANDO DI PUGLIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo

studio dell’avvocato STERRANTINO DANIELE, rappresentato e difeso

dagli avvocati DE NICOLO’ PIETRO AUGUSTO, CILIENTO LORENZO;

– controricorrente –

e contro

GEMA SPA, PREFETTURA FOGGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2005 del GIUDICE DI PACE di TRINITAPOLI,

depositata il 26/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31-3-2004 B.M. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Trinitapoli avverso una cartella esattoriale relativa a violazioni del Codice della Strada assumendo di aver proposto ricorso avverso l’accertamento di infrazione elevato dalla Polizia Municipale di San Ferdinando di Puglia di cui si faceva menzione nella cartella esattoriale suddetta e di non aver avuto alcuna comunicazione circa l’esito dello stesso.

Si costituiva in giudizio la Gema s.p.a. che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quale concessionaria del ruolo ricevuto dall’Ente impositore.

Il Giudice di Pace autorizzava quindi l’opponente alla chiamata in causa del Comune di San Ferdinando di Puglia che, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 16-10-2005 il Giudice di Pace di Trinitapoli, rilevato che dalla documentazione prodotta dalla P.A. era risultato che il provvedimento posto a base della cartella esattoriale impugnata era stato notificato all’indirizzo del M. fin dal 7- 10-2001, ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi illustrato successivamente da una memoria cui il Comune di San Ferdinando di Puglia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, rileva che erroneamente il giudicante ha asserito che con la cartella esattoriale era iniziata la procedura di esecuzione per il recupero della somma relativa al provvedimento sanzionatorio del 22-5-2001, la cui competenza funzionale apparteneva al Tribunale “ratione materiae” e non al Giudice di Pace;

in realtà quest’ultimo è competente in ordine alle opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22, relative a violazioni in materia di circolazione stradale.

La censura è inammissibile.

Invero la “ratio decidendi” della sentenza impugnata è sorretta dall’affermazione secondo cui il provvedimento posto a base della cartella esattoriale impugnata era stato notificato all’indirizzo del B. fin dal 7-10-2001, cosicchè il ricorso avverso la cartella esattoriale risultava essere stato proposto irritualmente e tardivamente; il giudicante ha quindi rigettato il ricorso del B. in quanto quest’ultimo aveva impugnato la cartella esattoriale nonostante la precedente notifica del provvedimento sanzionatone; pertanto il motivo di ricorso in esame non censura tale decisiva statuizione del Giudice di Pace.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il giudicante non ha considerato che l’art. 204 C.d.S., comma 2, stabilisce che l’ordinanza di ingiunzione di pagamento deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione nelle forme previste dall’art. 201 del citato codice, e che nella specie l’ordinanza non risultava essere stata notificata regolarmente, essendo stata notificata in un luogo di residenza errato (via (OMISSIS)), e comunque non corrispondente al luogo di residenza dell’esponente (via (OMISSIS)), senza effettuare le opportune ricerche prescritte dall’art. 139 c.p.c..

Il B. inoltre deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto in sentenza non è stato in alcun modo indicato il Comune di San Ferdinando di Puglia cui pure era stata notificata l’opposizione alla cartella esattoriale.

Il ricorrente poi, nel ribadire che il Giudice di Pace ha ritenuto la competenza funzionale del Tribunale in tema di opposizione alla cartella esattoriale, afferma che, qualora tale opposizione sia basata sulla mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ma l’opposizione nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981.

Il ricorrente infine, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., assume che il giudicante ha erroneamente pronunciato con la stessa sentenza su questioni preliminari di merito, su questioni concernenti la competenza e sul merito.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sotto un primo profilo si rileva che, atteso che la sentenza impugnata ha dato atto dell’avvenuta notifica del provvedimento sanzionatorio all’indirizzo del B., il motivo in esame prospetta sostanzialmente un errore di fatto che semmai può dar luogo ad un vizio revocatone come tale inammissibile in questa sede.

Inoltre si evidenzia l’assoluta irrilevanza dell’omessa menzione nella sentenza impugnata del Comune di San Ferdinando di Puglia, essendo pacifico che quest’ultimo si è costituito nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, come esplicitamente dedotto nello stesso ricorso proposto dal B..

In ordine poi alla dedotta violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., si ribadisce che, pur in presenza di un riferimento alla collocazione della cartella esattoriale nell’ambito della procedura esecutiva, il Giudice di Pace adito ha rigettato l’opposizione proposta dal B. a seguito della verifica della pregressa notifica a quest’ultimo della cartella esattoriale.

Infine del tutto infondata si manifesta la denunciata violazione dell’art. 279 c.p.c., non essendo stato chiarita la ragione per la quale il giudicante non possa definire con una medesima sentenza questioni preliminari di merito, questioni di competenza e non possa decidere sul merito.

Con il terzo motivo il B., deducendo violazione dell’art. 161 c.p.c. in relazione agli artt. 108 e segg. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., rileva che il giudicante ha emesso la sentenza nei confronti dell’esponente e della Prefettura di Foggia anzichè indicare come parte processuale il Comune di San Ferdinando di Puglia in qualità di soggetto accertatore della violazione commessa e, quindi, unico soggetto legittimato a stare in giudizio; inoltre erroneamente la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti della Prefettura di Foggia nonostante che le parti costituite ne avessero chiesto l’estromissione.

La censura è infondata.

Premesso che in ordine alla mancata indicazione come parte processuale del Comune di San Ferdinando di Puglia è sufficiente richiamare le argomentazioni già svolte nell’ambito dell’esame del secondo motivo di ricorso, occorre poi osservare, quanto alla mancata estromissione dal giudizio della Prefettura di Foggia, che non è ravvisabile, e neppure del resto è stato prospettato, alcun interesse del B. al riguardo.

Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che con motivazione contraddittoria il giudicante ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio posto a base della cartella esattoriale impugnata era stato notificato all’indirizzo del M. fin dal 7-10-2001, avendo confuso la notifica dell’ordinanza ingiunzione del 4-7-2001 (invece che del 7-10-2001), cui probabilmente egli si è riferito, con la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 1-3-2004; inoltre ribadisce, come già evidenziato, che l’ordinanza ingiunzione era stata erroneamente notificata in via (OMISSIS) invece che nella residenza dell’esponente in via (OMISSIS).

La censura è infondata.

Come già rilevato in precedenza, la sentenza impugnata ha affermato che il provvedimento sanzionatorio posto a base della cartella esattoriale era stato regolarmente notificato all’indirizzo dell’opponente; orbene la censura in esame, oltre che priva di autosufficienza, non chiarisce su quali documenti non esaminati dal giudicante troverebbe fondamento l’assunto del ricorrente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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