Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29807 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29807 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23286/2012 R.G. proposto da:
SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP S.C.P.A, quale procuratrice
speciale di BANCA ITALEASE S.P.A., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Saverio Gianni, Chiara Gentili ed Alessandro Gentili, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Pompeo
Magno n. 3
– ricorrente contro
FALLIMENTO CEGLIE RITA
– intimato avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. cron. 981/2012
pubblicato il 30 luglio 2012 nel proc. n. 164/2011 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2017
dal Consigliere Carlo DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del PM in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luigi SALVATO, il quale ha chiesto rigettarsi il
ricorso;

Data pubblicazione: 12/12/2017

Rilevato che:
il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione di Mercantile Leasing
s.p.a. allo stato passivo del fallimento della sig.ra Rita Ceglie,
relativa ai crediti conseguenti a due contratti di leasing, il n. AV
338486 del 26 marzo 2008, avente ad oggetto un autoveicolo che
era stato poi rubato dopo la consegna all’utilizzatrice, e il n. AV
339296 dell’il aprile 2008, risolto di diritto per inadempimento

quanto al secondo contratto, il Tribunale ha escluso l’applicazione
dell’art. 72 quater legge fallim. – invocato invece dall’opponente perché esso presuppone la pendenza del rapporto contrattuale alla
data della dichiarazione del fallimento, mentre nella specie il
rapporto si era già risolto a quella data, come si è visto;
conseguentemente trovava applicazione, trattandosi di

leasing

traslativo, l’art. 1526 cod. civ., che impone al venditore/concedente
di restituire le rate/canoni riscossi, salvo un equo compenso per
l’uso del bene, e autorizza il giudice a ridurre l’indennità
eventualmente prevista dal contratto nella misura delle rate già
pagate; nella specie però l’opponente non aveva proposto domanda
di indennizzo, ma aveva chiesto, con l’opposizione, appunto
l’indennità di risoluzione prevista contrattualmente, pari a tutti i
canoni scaduti e a scadere (comprensivi quindi della quota interessi
in essi inglobata): domanda, questa, inammissibile, perché diversa
da quella – di canoni insoluti e capitale residuo, oltre interessi e
spese – formulata con l’atto di insinuazione, e comunque infondata
a causa della nullità, per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 cod.
civ., della clausola contrattuale invocata, la quale, riconoscendo in
definitiva al concedente il diritto a tutti i canoni insoluti, finiva col
determinare l’effetto che invece l’art. 1526, cit., mira ad evitare;
quanto al primo contratto, il concedente aveva conseguito
dall’assicuratore l’indennizzo del furto dell’autoveicolo, pari ad C
22.950.00, ma pretendeva la differenza tra tale indennizzo e il suo
credito complessivo di C 29.026,13 per canoni insoluti, capitale
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dell’utilizzatrice prima dell’apertura del fallimento;

residuo e interessi; tale pretesa tuttavia non poteva essere accolta,
in applicazione dell’art. 72 quater, ultimo comma, legge fallim., che
riconosce al concedente il solo diritto alla differenza tra il credito
vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene a valore di mercato: poiché risultava che
l’utilizzatrice, poi fallita, aveva contestato l’indennizzo offerto
dall’assicuratore, promuovendo un giudizio arbitrale, non poteva

non dopo aver provato la definizione della controversia relativa al
conseguimento dell’indennizzo assicurativo effettivamente dovuto,
corrispondente al valore di mercato del bene;
la Società Gestione Crediti BP s.c.p.a., quale procuratrice speciale
di Banca Italease s.p.a., che ha incorporato Mercantile Leasing
s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi,
illustrati anche con memoria;
il curatore del fallimento non si è difeso;
il PM ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del
ricorso;
Considerato che:
i primi tre motivi di ricorso riguardano il secondo dei due contratti
oggetto della controversia;
il primo motivo, con il quale si sostiene che la disciplina di cui
all’art. 72 quater legge fallim. si applichi anche ai contratti risolti
prima della dichiarazione del fallimento, è infondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 72 quater legge
fallim. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing
sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre,
ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda
che si tratti di

leasing finanziario o traslativo, applicandosi a

quest’ultimo, in via analogica, l’art. 1526 cod. civ. (Cass.
253872016, 8687/2015);
il secondo motivo, con il quale si contesta la diversità delle
domande proposte con l’insinuazione al passivo e con l’atto di
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l’opponente pretendere di insinuare al passivo il credito invocato se

opposizione, è invece fondato: vero è, infatti, che in entrambi i casi
la sostanza della richiesta della ricorrente consisteva nel
riconoscimento di un credito per l’ammontare dei canoni a scadere
e dei canoni scaduti e non pagati, detratto il valore del bene
restituito, e differisce soltanto il titolo giuridico (fermi restando i
fatti allegati) in base al quale tale pretesa veniva giustificata;
fondato è anche il terzo motivo, con il quale, denunciando

frode alla legge, della clausola contrattuale che determina
l’indennità di risoluzione nell’ammontare di tutti i canoni scaduti e a
scadere: detta previsione, invero, non può essere ritenuta nulla,
atteso che lo stesso art. 1526, secondo comma, cod. civ. prevede
la mera possibilità della riduzione di tale indennità ad opera del
giudice, come l’art. 1384 prevede in generale il potere di riduzione
della penale eccessiva;
fondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, con il quale,
denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che il valore
del bene da scomputare dall’importo del credito residuo alla data
del fallimento è, in caso di allocazione del bene stesso sotto forma
di riscossione di un indennizzo assicurativo, pari appunto a tale
indennizzo, che corrisponde al valore di mercato del bene stesso;
pertanto non vi era ragione per escludere il credito della ricorrente
con riferimento al primo dei due contratti di leasing;
premesso, invero, che va condiviso il principio di diritto affermato
dalla ricorrente, va osservato che il Tribunale l’ha sostanzialmente
violato perché, pur avendo accertato che l’assicuratore aveva
versato alla concedente un indennizzo di € 22.950,00, non ha poi
ammesso il credito differenziale della concedente stessa sul rilievo
dell’inizio di un procedimento arbitrale da parte della utilizzatrice
poi fallita, gravando in tal modo la concedente della prova dell’esito
di una contestazione dell’indennizzo sollevata non da essa stessa,
bensì dalla controparte, e della quale perciò non era tenuta a dar
conto;
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violazione di norme di diritto, si contesta la ritenuta nullità, per

il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio, per un nuovo
esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai
principi di diritto enunciati nell’accogliere il terzo e il quarto motivo
di ricorso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri,
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al

Tribunale di Napoli in diversa composizione.

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