Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29806 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33128-2006 proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato FIORE

STEFANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTIGLIONE DI SICILIA in persona del Sindaco pro tempore, MPS

SERIT CONCESSIONARIA PROVINCIA CATANIA in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2005 del GIUDICE DI PACE di LINGUAGLOSSA,

depositata il 11/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato FIORE Stefano, difensore del ricorrente che deposita

cartolina di ricevimento e chiede accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’11-5-2005 A.G. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Linguaglossa avverso una cartella esattoriale emessa dalla Montepaschi SE.RI.T s.p.a., concessionaria per la Provincia di Catania, con la quale le era stata richiesto il pagamento della somma di Euro 407,68 in virtù del verbale di contestazione n. 365/2001.

L’opponente eccepiva l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata notificazione del verbale sotteso all’emissione della cartella esattoriale, nonchè vizi di carattere formale o sostanziale della cartella stessa.

Si costituiva in giudizio la Montepaschi SE.RI.T. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Castiglione di Sicilia rivendicando la legittimità del procedimento sanzionatorio, producendo a tal fine gli atti relativi all’accertamento, ed in particolare copia del verbale di contestazione ritualmente notificato.

Il Giudice di Pace adito con sentenza dell’11-10-2005, premesso che il suddetto Comune aveva provato di aver notificato ritualmente alla A. il verbale di accertamento richiamato nella cartella esattoriale avverso il quale non era stato mai proposto alcun ricorso amministrativo o rimedio giurisdizionale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Avverso tale sentenza la A. ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un solo motivo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato la ricorrente, denunciando contraddittoria motivazione ed erronea applicazione di norma di diritto, premesso di aver impugnato la cartella di pagamento conseguente al verbale di accertamento (OMISSIS), sostiene che il Comune di Castiglione Siciliano, nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto un diverso verbale, ovvero il n. (OMISSIS) regolarmente notificato all’esponente, al quale peraltro non era stato dato alcun seguito, e non invece il verbale (OMISSIS);

pertanto il giudicante ha dato per notificato un verbale diverso da quello oggetto dell’impugnazione, con ciò applicando la norma ad una fattispecie diversa da quella prospettata dalla ricorrente; in definitiva quindi la sentenza impugnata, sulla base della sola circostanza della mancata prova della notifica del verbale impugnato, avrebbe dovuto accogliere l’opposizione proposta ed annullare la cartella.

Il motivo è infondato.

Come già esposto in precedenza, la sentenza impugnata ha affermato che il comune di Castiglione Siciliano aveva dato ampia prova di aver notificato alla A. il verbale di accertamento menzionato nella cartella esattoriale avverso il quale non era stato proposto alcun ricorso amministrativo o rimedio giurisdizionale; pertanto la ricorrente non poteva più avvalersi di un ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, ma semmai avrebbe potuto proporre opposizione ex artt. 615 o 617c.p.c..

Orbene la ricorrente, assumendo che il verbale notificato e prodotto dal suddetto Comune era diverso da quello posto a fondamento della suddetta cartella esattoriale, prospetta un errore di fatto, come tale inammissibile in questa sede; costituisce invero orientamento consolidato di questa Corte che la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 3-8-2007 n. 17057; Cass. 27-4 2010 n. 10066).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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