Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29806 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 18/11/2019), n.29806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13630-2018 R.G. proposto da:

HV7 S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Avezzana

3, presso lo studio dell’avvocato Raffaella Turini, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Pasetto;

– ricorrente –

contro

SANTA BENESSERE & SOCIAL S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Crescenzio 19, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Rampioni, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giacomo Fenoglio;

– resistente –

contro

FALCO INVESTMENTS S.A.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Genova, depositata il 3 settembre 2018;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che conclude

per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento

di competenza con conseguente conferma della competenza del

Tribunale di Genova;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Relatore Dott.

D’Arrigo Cosimo.

Fatto

RITENUTO

La San Rocco Immobiliare s.p.a. in liquidazione (ora Santa Benessere & Social s.p.a.) proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Genova nei confronti della HV7 s.p.a. e della Falco Investments s.a.. Lamentando il mancato pagamento, da parte della prima, degli interessi semestrali relativi ad un prestito obbligazionario non convertibile di Euro 5.000.000,00, le cui condizioni erano disciplinate da un apposito regolamento.

All’udienza di comparizione le società convenute eccepivano l’incompetenza del Tribunale di Genova, in quanto l’art. 12 del citato regolamento prevedeva il foro convenzionale, con esclusione di ogni deroga, del luogo in cui aveva sede la società debitrice, cioè Modena. Il Tribunale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, riteneva “di procedere nella trattazione nel merito della causa nonostante le eccezioni di incompetenza formulate dalle resistenti”.

Il provvedimento è stato impugnato con regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., dalla HV7 s.p.a.. La Santa Benessere & Social s.p.a. si è costituita con memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, mentre la Falco Investments s.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe, alle quali hanno fatto seguito memorie di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

Il presente ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Trova, infatti, applicazione in questa sede il principio già affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio introdotto ex art. 702-bis c.p.c., l’ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.. Ciò in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice, ove non declini la propria competenza ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 1, abbia l’alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza, non essendo in tale procedimento applicabile l’art. 187 c.p.c., comma 3, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17321 del 24/08/2016, Rv. 642119 – 01).

La società ricorrente non offre fondati motivi per i quali ci si debba discostare dal citato orientamento.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Santa Benessere & Social s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019

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