Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29805 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7085-2006 proposto da:

ETR ESANZIONE TRIBUTI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2005 del GIUDICE DI PACE di BITONTO,

depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9-5-2005 P.A. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Bitonto alla cartella esattoriale notificatagli il 12-4-2004 dalla Serit Puglia s.p.a. con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 315,17 per violazioni al Codice della Strada.

Si costituiva in giudizio la Serit Puglia contestando l’opposizione e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Binetto.

Con sentenza del 22-12-2005 il Giudice di Pace adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la cartella esattoriale impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza la E.T.R. Esazione Tributi s.p.a.

(subentrata alla Serit Puglia per atto di fusione per incorporazione del 23-11-2005 per notaio Francesco Giglio di Cosenza) ha proposto un ricorso articolato in tre motivi: il P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata ha accolto l’opposizione proposta dal P. in quanto la cartella esattoriale era priva degli elementi essenziali, non conteneva l’indicazione della violazione contestata, inoltre non era stato trasmesso il verbale di accertamento correlato alla cartella stessa nè era stato notificato il verbale del titolo esecutivo, ed era stata omessa l’indicazione del termine di impugnazione e dell’autorità a cui ricorrere; da tali premesse consegue che il Giudice di Pace adito, avendo rilevato l’illegittimità di profili formali della cartella esattoriale e l’omesso compimento di attività rimesse all’esattore, ha accolto una opposizione ex art. 617 c.p.c., da proporre quindi nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, ovvero nella fattispecie dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 12-4-2004; ebbene tale termine non è stato rispettato, atteso che l’opposizione alla suddetta cartella è stata proposta con ricorso depositato il 9-5-2005.

Conseguentemente, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, la Corte deve dichiarare inammissibile l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dal P..

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, dichiara inammissibile l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dal P. il 9-5-2005; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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