Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29805 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29805 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10091/2012 R.G. proposto da
MYRMEX S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Gian Luca Calvi,
rappresentata e difesa dagli Avv. Marina Santagostino e Fabio Pontesilli, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Orestano, n.
21;
– ricorrente –

contro
FALLIMENTO TECNO HOSPITAL DI TATTOLI S.R.L., in persona del curatore
p.t. Dott.ssa Dora Rizzi, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Benegiamo, con domicilio eletto in Roma, via del Tritone, n. 102, presso lo studio
dell’Avv. Vito Nanna;
– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari depositato il 19 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’Il luglio 2017 dal

Data pubblicazione: 12/12/2017

Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio CAPASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 19 marzo 2012, il Tribunale di Bari ha rigettato l’op-

mento della Tecno Hospital di Tattoli S.r.l., negando l’ammissione al passivo
in prededuzione di un credito di Euro 50.000,00, già ammesso al passivo in
via chirografaria a titolo di restituzione dell’acconto versato sul corrispettivo
di un ramo d’azienda della società fallita, promesso in vendita all’opponente
con scrittura privata del 22 dicembre 2009.
Premesso che il contratto preliminare prevedeva che l’acconto sarebbe

stato pari al primo versamento delle spese di giustizia che il Tribunale avrebbe stabilito con il decreto di ammissione della promittente alla procedu-

ra di concordato preventivo, mentre il saldo sarebbe stato cornSpOStO dopo
l’omologazione, il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 111, ultimo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, osservando che il credito non trovava il proprio titolo giuridico nella procedura, ma in un rapporto obbligatorio tra la ricorrente e la società poi fallita, mentre il riferimento al decreto di
ammissione al concordato preventivo costituiva esclusivamente un criterio
di determinazione dell’importo dovuto. Ha richiamato in proposito un precedente di legittimità riguardante un mutuo contratto per far fronte alle spese
della procedura, nonché il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rilevando che i crediti
derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato, non prededucibili prima dell’entrata in
vigore di tale decreto, lo erano divenuti in seguito soltanto a determinate
condizioni.
2. Avverso il predetto decreto la Myrmex ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il curatore
del fallimento ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

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posizione proposta dalla Myrmex S.p.a. avverso lo stato passivo del falli-

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, secondo comma, 163 n. 4 e 182quater della legge fall., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando
che, nell’escludere la prededucibilità del credito, il decreto impugnato non

temperanza ad un provvedimento del Tribunale per far fronte alle spese del
concordato preventivo, a seguito di un’offerta di acquisto espressamente
condizionata all’ammissione alla procedura. Contesta la rilevanza del precedente giurisprudenziale richiamato, in quanto riguardante una fattispecie
anteriore alla modificazione dell’art. 111 della legge fall., aggiungendo che il
d.l. n. 78 del 2010 ha esteso la prededucibilità ai crediti derivanti da finanziamenti contratti in funzione di un concordato preventivo, e precisando che
l’art. 111 della legge fall. si limita a menzionare i crediti sorti in occasione
della procedura, senza richiedere un rapporto funzionale necessario con il
buon esito della stessa e l’utilità per i creditori anteriori.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti afferrriàtò crie l`nrt. 111 1 secondo comma, della
legge fall., nell’affermare la predpilurihilità dei crediti sorti in occasione o

m.

funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base dì un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo
satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte
all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. E stato tuttavia precisato che il carattere alternativo dei predetti criteri
non consente l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale,
dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi ex ante, il
vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/12/
2016, n. 24791; Cass., Sez. VI, 18/12/2015, n. 25589).

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ha considerato che lo stesso aveva ad oggetto una somma versata in ot-

La predetta valutazione nella specie ha condotto all’esclusione della
prededucibilità del credito, in virtù della considerazione che lo stesso, avente ad oggetto la restituzione dell’acconto versato sul corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita stipulato in data anteriore all’ammissione della società fallita alla procedura di concordato preventivo, non trovava
il proprio titolo nella stessa, ma in un rapporto obbligatorio intercorrente tra

concordato, al di fuori della determinazione dell’importo dovuto con riferimento a quello del primo versamento per spese di giustizia, stabilito con il
decreto di ammissione alla predetta procedura.
Tale apprezzamento trova conforto in una pluralità di precedenti della
giurisprudenza di legittimità, riguardanti debiti contratti ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie per l’accesso alla procedura di concordato
preventivo, nell’ambito dei quali è stata espressamente segnalata la necessità che l’assunzione del debito sia riferibile all’attività degli organi della
procedura, in tal senso interpretandosi la prescrizione del nesso di occasionalità (cfr. Cass., Sez. VI, 7/10/2016, n. 20113, relativa alla restituzione
della caparra versata per la stipulazione di un preliminare di compravendita
autorizzato dal giudice delegato e scioltosi per volontà del curatore, ai sensi
dello art. 72 della legge fall., a seguito della dichiarazione di fallimento della
promittente venditrice), richiedendosi, in alternativa, che i creditori ammessi al voto siano posti in grado di esprimere le necessarie valutazioni circa la
convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle
effettive possibilità di adempimento (cfr. Cass., Sez. VI, 7/03/2017, n.
5662, relativa al rimborso di un mutuo contratto ai fini del deposito dell’acconto per le spese necessarie per la procedura), con la conseguente sottolineatura dell’esigenza di effettività del rapporto di strumentalità con le finalità della procedura.
Il predetto rapporto nella specie non può essere in alcun modo desunto
dalla mera circostanza che il preliminare di compravendita sia stato stipulato per procurarsi i mezzi necessari per la presentazione della domanda di
ammissione al concordato, e tantomeno dal rinvio al relativo decreto per la
determinazione dell’importo dell’acconto o dalla subordinazione dell’offerta

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la promissaria e la società fallita e privo di qualsiasi collegamento con il

di acquisto all’accesso della promittente alla procedura, trattandosi di elementi che, indipendentemente dall’esito della predetta iniziativa, appaiono
obiettivamente insufficienti a comprovare il vantaggio arrecato ai creditori,
ed al più idonei ad attestare l’interesse della promittente all’istanza.
2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di-

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12/07/2017
Il Funzion ario
Dort..ssa

Aiziario
‘ ‘IRONE

Il Preside

spositivo.

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