Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29804 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18523-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 645/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trieste, con decreto dell’8/5/2019, ha respinto la richiesta di A.M., cittadino del (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, a causa di una sua relazione omosessuale con un compagno, scoperta dai suoi familiari, che lo avevano minacciato di morte) non era credibile, in quanto la personale omosessualità era solo affermata ed in ogni caso in (OMISSIS) esisteva un regime di sostanziale tolleranza ed il Governo aveva evitato di perseguitare violentemente l’omosessualità ((OMISSIS)); quanto alla protezione sussidiaria, non ricorreva quindi un grave ed effettivo pericolo per il richiedente; infine, quanto alla protezione umanitaria, non erano allegate situazioni di vulnerabilità meritevoli di tutela.

Avverso la suddetta pronuncia, A.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 6/6/2019, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, l’erronea o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, e art. 8, comma 3, per avere il Tribunale non indicato specificatamente le fonti esaminate e non acquisito le COI più recenti, riguardo alla legislazione pakistana, discriminatoria verso gli omosessuali; 2) con il secondo motivo, l’omessa valutazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla condizione di omosessuale del richiedente, avendo il Tribunale apoditticamente affermato che la mera autodichiarazione di omosessualità del richiedente, in difetto di riscontri eterodiretti e documentati, non era sufficiente a suffragarla; 3) con il terzo motivo, l’omessa valutazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, della domanda, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

2. La prima censura è inammissibile.

La censura sull’esame parziale e iniquo delle fonti informative attiene, inammissibilmente, al giudizio sulla valutazione della prova e ad accertamento di fatto insindacabile, ove adeguatamente motivato, come nella specie (Cass. n. 30105/20018). Non ricorre poi il dovere di attivazione del potere ufficioso in ordine al danno ex art. 14, lett. b), se il racconto del richiedente non è ritenuto credibile, come avvenuto nella fattispecie (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019). La doglianza, riguardante l’omessa acquisizione di informazioni sulla legislazione in materia del paese di origine del ricorrente, trascura la valutazione di non credibilità del racconto che è un giudizio di fatto incensurabile che preclude l’operatività del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice (racconto considerato troppo generico e contraddittorio, in ordine alle circostanze relative all’affermata omosessualità e alla ritorsione dei familiari).

In relazione poi alla protezione sussidiaria il Tribunale ha ritenuto, in ogni caso, che, sulla base dell’informazione acquisita, il (OMISSIS) non era interessato da situazioni di violenza indiscriminata e la legislazione non era persecutoria nei riguardi dell’omosessualità ed il ricorso risulta del tutto generico (essendo incentrato esclusivamente sul trattamento, giuridico e sociale, dell’omosessualità, in (OMISSIS), laddove la narrazione del richiedente, anche in ordine all’orientamento sessuale, è stata ritenuta del tutto generica, non circostanziata e priva di riscontri).

3. La seconda censura è del pari inammissibile, in quanto non viene dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, considerato che la allegata condizione di omosessuale del richiedente è stata esaminata dal Tribunale, che ha ritenuto il fatto inverosimile e comunque non decisivo, in relazione alla situazione del Paese d’origine.

4. La terza doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria è inammissibile in quanto, oltre al mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per il vizio motivazionale, è formulata del tutto genericamente, senza indicazione di alcuno specifico profilo di vulnerabilità, diverso da quello della esposizione personale a rischio in relazione all’orientamento sessuale del richiedente, giudicata inattendibile. Non rileva il fattore dell’integrazione sociale e lavorativa in Italia, ove isolatamente considerato, e peraltro nella specie neppure precisamente indicato (Cass. n. 4455/2018).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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