Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29804 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7228-2006 proposto da:

I.S.T.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IRACI SARERI GIACOMO;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SERIT SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2006 del GIUDICE DI PACE di NICOSIA,

depositata il 17/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6-9-2005 I.S.T.F. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., presso il Giudice di Pace di Nicosia avverso una cartella di pagamento notificata il 22-7-2005 dalla Montepaschi SE.RI.T s.p.a. Servizio Riscossione Tributi, Concessione di Enna, con la quale veniva richiesta la somma complessiva di Euro 1.224,32 per infrazioni al Codice della Strada accertate in Roma.

Costituendosi in giudizio la Montepaschi SE.RI.T eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, luogo in cui erano state commesse le infrazioni.

Il Giudice di Pace di Nicosia con sentenza del 17-1-2006 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Roma dinanzi al quale ha rimesso le parti assegnando loro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione de deposito della sentenza per la riassunzione della causa.

Per la cassazione di tale sentenza l’ I.S. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi illustrato successivamente da una memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che il Giudice di Pace adito ha qualificato il ricorso proposto dall’ I.S. come una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17-1-2006; occorre quindi rilevare che alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1-3-2006 il regime d’impugnazione applicabile è quello dell’appello, mentre a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 21-1-2011 n. 1402); pertanto la menzionata sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nicosia era impugnabile mediante appello, e non tramite ricorso per cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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