Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29804 del 18/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 18/11/2019), n.29804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24165-2017 R.G. proposto da:
D.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola
Pelosi, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
M.E., in proprio e nella qualità di procuratore
generale di M.C. e M.D., elettivamente
domiciliato in Roma, Via Degli Scialoja 3, presso lo studio
dell’avvocato Giorgio Grasso, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25013/2017 del Giudice di pace di Napoli,
depositata il 14 luglio 2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e il controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo
Cosimo.
Fatto
RITENUTO
D.E. intimava a M.E. precetto di pagamento redatto in base ad un decreto della Corte d’appello di Napoli che, rigettando un reclamo, aveva condannato il M. al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Il debitore intimato proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di precetto, deducendo la nullità della formula esecutiva apposta in calce al decreto della Corte d’appello, in quanto rilasciata in favore dell’avvocato Nicola Pelosi, erroneamente indicato come difensore del M., anzichè del D..
Il Giudice di pace di Napoli accoglieva l’opposizione.
Avverso tale decisione il D. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Il M. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 476,100 e 156 c.p.c. Specificatamente, il ricorrente osserva che l’errore materiale contenuto nell’indicazione del nominativo della parte sostanziale assistita dall’avvocato richiedente il rilascio della formula esecutìva non generava alcuna incertezza, essendo al M. certamente chiaro sia che l’avvocato Pelosi non era il suo difensore, bensì quello della controparte, sia che l’effettivo creditore risultante dal titolo esecutivo era il D..
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha, infatti, già chiarito che, in caso di omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore, quest’ultimo, nel proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., non può limitarsi – in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire – a dedurre l’irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Rv. 652822 – 01).
Il medesimo principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione allorquando il titolo esecutivo sia stato spedito in forma esecutiva, ma con l’erronea (ma facilmente riconoscibile) indicazione del difensore su richiesta del quale è stata apposta la formula esecutiva.
Nella specie, il M. non ha indicato quale pregiudizio sia derivato da tale errore all’esercizio dei suoi diritti di difesa e, pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in cancelleria il 18 novembre 2019