Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29804 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29804 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

sul ricorso 22319/2012 proposto da:

Data pubblicazione: 12/12/2017

C.0 e C- ISocietà per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.a. (appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, cessionaria dei crediti tra il Banco
di Napoli S.p.a. e la S.G.A. S.p.a.), e per essa quale sua mandataria
Intesa Sanpaolo S.p.a. (incorporante il Sanpaolo IMI S.p.a., che ha
sua volta ha incorporato il Banco di Napoli S.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
presso lo studio dell’avvocato

Roma, Via di S. Costanza n.46,

Mancini Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato

Sabbatino

Edoardo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente 1

contro

Fallimento della C.D.I. Calitri Denim InduStries 5.p.ar, in persona dei
curatore dott. Esposito Fortunato, elettivamente domiciliato in Roma,
Lungotevere Flaminio n. 34, presso lo studio dell’avvocato Nunè

procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 2832/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 01/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA
1. — Con sentenza del

10 settembre 2011, la Corte d’appello di

Napoli ha respinto l’appello proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale
mandataria della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., nei
confronti del Fallimento C.D.I. Calitri Deninn Industry S.p.A., contro la
sentenza con cui il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, per quanto
rileva, aveva disatteso l’opposizione allo stato passivo proposta al fine
di ottenere l’ammissione DI possivo faiii~tare dell’importo di
13.656.173,63 in privilegio.
hia in breve ritenuto la Corte territoriale, in ciò corifrniandri la
decisione adottata dal Tribunale, che la pretesa creditoria azionata da
Intesa Sanpaolo S.p.A. si fondasse sull’erogazione di un importo
dovuto in esecuzione di un contratto di mutuo di scopo intercorso tra
il Banco di Napoli S.p.A., dante causa della Società per la Gestione di
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Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Calò, giusta

Attività S.G.A. S.p.A., quale mutuante, e C.D.I. Calitri Denim Industry
S.p.A., contratto, in realtà diretto al ripianamento di una precedente
esposizione debitoria della mutuataria nonché alla costituzione di una
garanzia ipotecaria, affetto tuttavia da nullità attesa la mancata
realizzazione dello scopo, avuto riguardo al principio secondo cui nel

l’importo mutuato, sia l’obbligo di compiere l’attività.

2. — Per la cassazione della sentenza Intesa Sanpaolo S.p.A., quale
mandataria della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., ha
proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. — Il primo motivo denuncia: «Violazione delle norme disciplinanti
l’interpretazione dei contratti ed in particolare del disposto recato
dagli articoli 1362 c. c., 1363 c. c., 1364 c. c., 1367 c. c. (Articolo 360
numero 3 c.p.c.). Violazione del dettato dell’articolo 115 c.p.c. per
errata ovvero omessa valutazione delle prove (articolo 360 numero 3
c.p.c.)», censurando la sentenza impugnata per aver confermato la
qualificazione in termini di mutuo di scopo del contratto di
finanziamento intercorso tra il Banco di Napoli S.p.A. e Calitri Denim
Industry S.p.A., senza considerare che nella premessa introduttiva di
detto contratto le parti avevano dichiarato il proprio intento di
«riequilibrio situazione finanziaria per spese a fronte di investimenti
già effettuati», previsione confliggente con il testo degli articoli 4 e 12
del contratto, considerati invece dalla Corte territoriale, i quali
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mutuo di scopo il mutuatario assume sia l’obbligo di restituire

deponevano invece per l’impiego di finanziamento per la realizzazione
di un programma rivolto all’esecuzione di opere edili ed acquisto di
macchinari, e senza considerare tutti gli allegati al contratto
contenenti l’elencazione degli immobili da ipotecare, allegati i quali
avrebbero in effetti consentito di intendere il reale significato dei citati

compiere, bensì a ciò che era già avvenuto.

1.2. — Il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione
del disposto di cui all’articolo 1418 c.c.», censurando la sentenza
impugnata per avere il giudice d’appello riscontrato la nullità del
contratto• quantunque, per un verso, i relativi presupposti non
emergessero dagli atti, ma il loro accertamento richiedesse indagini di
fatto, e, per altro verso, il Fallimento avesse dedotto la nullità sotto
altro profilo, ossia quello della simulazione assoluta del contratto
ovvero della frode alla legge.

1.3. — Il terzo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione
del testo dell’articolo 112 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata
per aver disatteso la domanda spiegata in via subordinata di
ammissione della somma oggetto della domanda in chirografo,
sull’assunto della sua novità, trattandosi di domanda fondata su un
titolo diverso, quale la ripetizione di indebito in dipendenza della
nullità del contratto, dal momento che detta domanda non poteva
certo essere spiegata ab origine, attesa l’imprevedibilità del rilievo nel
nullità del contratto da parte del giudice.

2. — Il ricorso va respinto.
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articoli 4 e 12, riferiti non già a quanto Denim Industry S.p.A. doveva

2.1. — È infondato il primo motivo.
La società ricorrente denuncia violazione di legge sia con riguardo alle
regole di ermeneutica contrattuale, sia con riguardo al principio di
disponibilità delle prove.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non

all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma
afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica
e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con
conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della
volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una
diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati
(Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891;
Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il
ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un
vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola
contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole
di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l’onere di specificare i canoni
che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice
del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n.
25728).
Ciò detto, nel caso in esame non è dato comprendere a quale scopo e
per quale ragione la società ricorrente abbia richiamato l’articolo 1364
c.c., dettato con riguardo alle espressioni generali, e l’articolo 1367
c.c. il quale pone il principio di conservazione del contratto: norme
alle quali il motivo in esame non fa, in effetti, alcun reale riferimento.
Anche con riguardo agli articoli 1362 e 1363 c.c. la società ricorrente
non ha chiarito quali, in specifico, sarebbero i canoni ermeneutici
violati: e, cioè, se il giudice di merito non abbia ricercato la comune
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può però investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene

intenzione delle parti, ovvero non abbia apprezzato il senso letterale
delle parole, ovvero non abbia effettuato una complessiva valutazione
del testo contrattuale.
Ciò che si comprende, tuttavia, è che la Corte d’appello avrebbe
omesso di valorizzare la formula contenuta nella premessa

miravano al «riequilibrio situazione finanziaria per spese a fronte di
investimenti già effettuati», formula che secondo Intesa Sanpaolo
S.p.A. contrasterebbe con il contenuto degli articoli 4 e 12 del
contratto, nonché di valutare gli allegati al contratto, ed in particolare
l’elencazione degli immobili da ipotecare a garanzia del prestito,
immobili che, secondo la ricorrente, «esauriscono il programma di
investimenti industriali interamente realizzato dalla C.D.I. sin dal 31
ottobre 1992 mediante le varie erogazioni in preammortamento
antecedenti al contratto di finanziamento dell’intero importo di lire 18
miliardi formalizzato poi nel contratto di finanziamento del 17.2.1993.
Tanto è vero che nell’atto di quietanza la C.D.I. ha dichiarato di aver
ricevuto e non di ricevere la somma di 18 miliardi».
Orbene, vale al riguardo osservare, con riguardo alla qualificazione
del contratto quale mutuo di scopo, che la Corte d’appello non ha
affatto tralasciato il riferimento al «riequilibrio situazione finanziaria
per spese a fronte di investimenti già effettuati», che ha invece
specificamente considerato, ritenendo, sulla scia del Tribunale, del
tutto plausibilmente, che esso rappresentasse l’effettiva finalità
perseguita dalla pattuizione, neppure dissimulata, quale il
ripianamento della posizione debitoria della mutuataria con
l’acquisizione da parte della banca della garanzia ipotecaria,
dovendosi pertanto fare applicazione del principio secondo cui, nel
cosiddetto mutuo di scopo, poiché il mutuatario non si obbliga solo a
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introduttiva del documento negoziale, ove era detto che le parti

restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a
realizzare l’attività programmata, siffatto impegno assume rilievo
causale nell’economia del contratto (Cass. 8 aprile 2009, n. 8564;
Cass. 24 gennaio 2014, n. 943), con conseguente nullità in ipotesi di
effettiva mancanza di causa.

contratto intercorso tra le parti non avrebbe avuto natura di mutuo
concesso per opere da eseguire, ma avrebbe costituito una sorta di
riepilogo volto alla formalizzazione di varie erogazioni pregresse,
impiegate per l’edificazione di immobili già realizzati, esso omette
totalmente di misurarsi con la motivazione in proposito addotta dal
giudice di merito attraverso lo scrutinio dei citati articoli 4 e 12 (nei
quali è fatto espresso riferimento all’erogazione del finanziamento
dopo la verifica e il riscontro di regolarità degli stati di avanzamento
per opere edili ed impianti o per acquisto di macchinari), e si risolve
nella mera prospettazione di una indimostrata lettura alternativa del
testo contrattuale, svolta peraltro in riferimento a circostanze di fatto
(la pregressa erogazione di 18 miliardi e la già avvenuta edificazione
di immobili) della cui emersione in giudizio, alla lettura del ricorso,
nulla si sa, sicché la doglianza al riguardo è anche carente di
autosufficienza.
Con riguardo, infine, alla censura concernente la mancata
considerazione del documento recante l’indicazione degli immobili
sottoposti ad ipoteca, essa appare incomprensibile: e, cioè, non
riesce ad intendersi quale rilievo detto documento dovrebbe mai
possedere per i fini della dimostrazione che il finanziamento in
questione non aveva natura di mutuo di scopo, del tutto fisiologico
essendo, anche in tale ottica, l’attribuzione della garanzia ipotecaria.
Eguali considerazioni vanno svolte con riferimento alla circostanza
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Quanto all’assunto della ricorrente, secondo cui, in buona sostanza, il

che l’atto di quietanza facesse riferimento ad un finanziamento già
erogato, giacché non è dato neppure in astratto ipotizzare una
quietanza (che è rilasciata dal creditore «che riceve il pagamento»,
secondo quanto stabilisce l’articolo 1199 c.c.) per un pagamento non
già effettuato, ma ancora da effettuare.

svolta, ma questa volta erroneamente, in riferimento al n. 3
dell’articolo 360 c.p.c., trattandosi viceversa di vizio di attività
riconducibile al successivo n. 4, è agevole osservare che simile
violazione può essere dedotta come vizio di legittimità non in
riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal
giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo,
esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli
elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte
abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in
concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli
ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori
o la sua scienza personale (Cass. 11 ottobre 2016, n. 20382): sicché
sotto tale aspetto la doglianza è inammissibile, avendo
evidentemente ad oggetto per l’appunto la valutazione fatta dal
giudice di merito del contratto in discorso.

2.2. — Il secondo motivo è infondato.
Il punto di riferimento per la verifica dei limiti del rilievo officioso della
nullità contrattuale è costituita da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014,
n. 26242, secondo la quale il giudice innanzi al quale sia stata
proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio
l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata
dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto
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Passando alla denuncia di violazione dell’articolo 115 c.p.c., anch’essa

autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo
specifico vizio dedotto in giudizio.
Dunque il giudice di merito poteva rilevare la nullità effettivamente
individuata, quantunque il fallimento ne avesse eccepito una diversa.
Per il resto il motivo è infondato laddove afferma che i presupposti

rilevata sulla base delle allegazioni svolte dal Fallimento, quantunque
dirette a far dichiarare la simulazione assoluta del contratto in
questione.

2.3. — Il terzo motivo, con cui è denunciata violazione dell’articolo
112 c.p.c., è infondato.
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve difatti
ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere
dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di
identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei
contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,
nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur
mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in
senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere
in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato,
oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei
alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo
(causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a
sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6
ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24
settembre 2015, n. 18868).
Orbene, in questo caso palese l’insussistenza di una violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui
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della nullità non emergessero dagli atti, giacché la nullità è stata

all’articolo 112 c.p.c., per l’ovvia considerazione che la Corte
d’appello ha al riguardo espressamente pronunciato, dichiarando
inammissibile la domanda di ammissione della somma in chirografo
perché non proposta in primo grado, neppure implicitamente,
trovando essa fondamento su una causa petendi diversa da quella

derivante dalla nullità del contratto, e non, come in primo grado, sul
contratto medesimo.

3. — Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in
favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 11.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, 1’11 luglio 2017.
Il Funzionario Gí
Dott.ssa Fabrizia

ziario
IONE

inizialmente fatta valere, ossia sul diritto alla ripetizione dell’indebito

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