Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29803 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE SICILIANO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E

PESCA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALIMENTARI PROVENZANO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso

lo studio dell’avvocato TOSCHI CRISTIANO GIUSEPPE MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GATTUCCIO ACHILLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2005 del GIUDICE DI PACE di PARTINICO,

depositata il 06/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato GENTILI PAOLO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G., quale legale rappresentante della s.r.l.

“Alimentari Provengano”, premesso che con ordinanza del 14.4.2005 era stata disposta a proprio carico la confisca di alcune forme di formaggio,in relazione alla violazione amministrativa contestatagli, D.Lgs. n. 109 del 1992, ex art. 2, punto 1, lett. a) e art. 13 del Regolamento CEE n. 2081/92, per la quale gli era stata irrogata la sanzione di Euro 6000,00(per aver utilizzato nell’etichettatura delle forme di formaggio sequestrate, la dicitura “Pecorino Siciliano”, ritenuta idonea, ai sensi dell’art. 13 Reg. cit., a trarre in inganno gli acquirenti in relazione alle reali caratteristiche del formaggio stesso, alla sua identità ed al suo modo di produzione, facendo erroneamente riferimento al formaggio D.O.P. siciliano (Pecorino Siciliano) a denominazione registrata;

tanto premesso, con ricorso depositato il 24.5.2005, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Partinico, avverso detta ordinanza di confisca e il connesso verbale di contestazione amministrativa, lamentando, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 e dell’art. 13 del Reg. CEE n. 2081/92.

Con sentenza in data 20.9.2005 il Giudice di Pace annullava l’ordinanza di confisca ed il verbale di contestazione di violazione amministrativa sopra indicati, rilevando che la ditta ricorrente non aveva fatto in alcun modo riferimento alla Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) tutelata dalla legge, ma si era semplicemente limitata a denominare il prodotto “Pecorino Siciliano”, senza alcun danno per i potenziali acquirenti; non ricorreva, quindi, la violazione dell’art. 13 del Reg. CEE che, con riferimento alla denominazione generica di un prodotto agricolo o alimentare, ne escludeva la contrarietà alla denominazione registrata.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Assessorato Regionale Siciliano Cooperazione,Commercio, Artigianato e Pesca, in persona – dell’Assessore pro-tempore, sulla base di un unico motivo rapportato a più violazione di legge.

Resiste con controricorso la società Alimentari Provengano, in persona del suo legale rappresentante, P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 2-3-13 del Reg. CEE 2081/92; artt. 1-2 e allegati Reg. Cee 1107/96; del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2; della L. n. 526 del 1999, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il Giudice di Pace aveva dato per scontato che la denominazione “Pecorino Siciliano” fosse generica, senza che il ricorrente avesse fornito alcun riscontro idoneo a veri-ficare che anteriormente all’introduzione, con Reg. CEE n. 1107/96, della D.O.P. “Pecorino Siciliano”, tale denominazione identificasse da tempo, in modo del tutto generico, qualsiasi formaggio di pecora ovunque prodotto, anche al di fuori della Sicilia; la decisione impugnata violava, peraltro, il disposto dell’art. 3 Reg. Cee 2081/92 ove si prevedeva che “Le denominazioni divenute generi-che non possono essere registrate” nonchè l’art. 13 par. 5 del Reg. stesso, non ricorrendo le condizioni procedurali e sostanziali descritte da quest’ultima disposizione perchè fosse consentita la contestuale circolazione di un prodotto con denominazione identica a quella registrata come protetta; secondo l’art. 13 cit., infatti, “La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non può continuare ad essere utilizzata”. Sussisteva, quindi, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2, che attribuiva alla etichettatura (marchio DOP)ed alle relative modalità di realizzazione la funzione di assicurare la corretta informazione del consumatore sulle caratteristiche del prodotto alimentare. Il ricorso è fondato. Il “Pecorino siciliano” ha ricevuto la denominazione di origine protetta nel 1996, Reg. CEE n. 1107 del 12.6.1996 ed, ai sensi dell’art. 13 del Reg. stesso, le denominazioni registrate sono tutelate, fra l’altro, contro:

“qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta”, “qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti”. Peraltro le denominazioni protette, secondo il reg. cit., non possono diventare generiche e quelle divenute generiche, secondo l’art. 3 del Reg. CEE 2081/92, non possono essere registrate.

Alla luce di detta normativa la decisione impugnata è, quindi, errata non potendosi, nella specie, ravvisare i presupposti per considerare come generica la denominazione “Pecorino Siciliano” che, invece, secondo il D.P.R. n. 1269 del 1955, prevede per le denominazioni di origine, quali il “pecorino siciliano”, una determinata zona di produzione (territorio della regione siciliana) e determinate, specifiche caratteristiche del prodotto (formaggio a pasta dura, crudo, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fabbricato nel periodo compreso tra l’ottobre ed il giugno, di forma cilindrica ecc). Alla stregua di quanto osservato il ricorso va accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di Pace di Palermo anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di Pace di Palermo anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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