Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29803 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29803 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

sul ricorso 26619/2012 proposto da:

Loria Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baldo degli
Ubaldi n.66, presso lo studio dell’avvocato Rinaldi Gallicani Simona,
rappresentato e difeso dall’avvocato Mobilio Gianfranco, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Fallimento Edilsalerno S.r.l.;
– intimato 1

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 972/2011 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
1. — Con sentenza del 16 novembre 2011 la Corte d’appello di
Salerno ha respinto l’appello proposto da Loria Pasquale nei confronti
del Fallimento Edilsalerno S.r.l. contro la sentenza con cui il locale
Tribunale, in conformità al parere del Curatore fallimentare, aveva
respinto la domanda di ammissione tardiva al passivo del complessivo
importo di C 42.656,17 con privilegio ex articolo 2751 bis c.c. nonché
di quello di C 10.225,84 in chirografo.
A fondamento della decisione la Corte territoriale, confermando la
decisione del Tribunale, ha per quanto rileva ritenuto che, già prima
della dichiarazione di fallimento, la pretesa creditoria azionata fosse
stata fatta oggetto di transazione adempiuta dalla società in bonis
con il pagamento, per il tramite di un avvocato, della somma
nell’occasione convenuta.
In particolare, pur condividendo l’argomento spiegato dall’appellante
Loria, secondo cui la conclusione ed il successivo adempimento della
transazione non poteva ritenersi essere stata oggetto di confessione
contenuta in una sua comparsa di risposta depositata in altro
giudizio, avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del menzionato
pagamento, non essendo stata da lui sottoscritta, la Corte d’appello
ha ritenuto che l’infondatezza della pretesa creditoria azionata per
l’intervenuto transazione potesse desumersi da ulteriori risultanze
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11/07/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

istruttorie, neppure contestate, ed in specifico la sentenza con la
quale il Tribunale di Salerno, nel pronunciarsi sulla già menzionata
revocatoria, aveva riconosciuto che il Loria era stato tacitato con un
pagamento effettuato a mezzo assegno, circostanza, questa,
confermata con dichiarazione del 30 settembre 1999 resa

2. — Per la cassazione della sentenza Loria Pasquale ha proposto
ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
Il Fallimento non ha svolto attività.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. — Il primo motivo denuncia:

«Violazione e falsa applicazione

degli articoli 1967 e 2697 c. c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.»,
censurando la sentenza per non aver considerato che l’opposizione
allo stato passivo ha natura di giudizio ordinario di cognizione nel
quale il creditore è onerato della prova della sussistenza del credito,
mentre grava sul Curatore fallimentare la prova di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi della pretesa spiegata, Curatore che, nella
specie, era rimasto contumace tanto in primo, quanto in secondo
grado, sicché l’estinzione del credito in dipendenza della vicenda della
transazione non aveva alcun supporto probatorio, tanto più che la
transazione necessita della forma scritta ad probationem ai sensi
dell’articolo 1967 c.c..

1.2. — Il secondo motivo denuncia:

«Violazione di legge e falsa

applicazione dell’articolo 125 c.p.c. in riferimento all’articolo 360
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dall’avvocato che aveva dato corso al pagamento detto.

numero 3 c.p.c.. Omessa valutazione di un punto decisivo della
controversia in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c.», censurando la
sentenza impugnata per non aver considerato che la Curatela
fallimentare non avrebbe mai potuto eccepire l’esistenza di un
rapporto transattivo, di fatto negato in sede di giudizio volto alla

giudizio si era concluso, ed altresì per aver desunto la transazione da
una comparsa di risposta priva di valore confessorio in quanto non
sottoscritta, nonché dalla dichiarazione raccolta dal Curatore, che non
aveva avuto conferma nel giudizio.

1.3. — Il terzo motivo denuncia:

«Omessa valutazione su punti

decisioni [così nel testo: n.d.r.] della controversia in relazione all’art.
360 c.p.c. n. 5», censurando la sentenza impugnata per non aver
esaminato la documentazione prodotta in giudizio a fondamento della
domanda ed in particolare le buste-paga dal gennaio al maggio 1997,
un prospetto riassuntivo del trattamento di fine rapporto ed una
lettera relativa ad un bonus contrattuale, documenti allegati al ricorso
per cassazione.

2. — Il ricorso va respinto.

2.1. — Va disatteso il primo motivo.
Vale anzitutto rammentare che sono inammissibili i motivi di ricorso
con i quali si deducano temi nuovi non trattati nelle precedenti fasi
del giudizio (Cass. 7 settembre 2007, n. 18891; Cass. 23 aprile 2008,
n. 10560). Il motivo, allora, è inammissibile laddove solleva la
questione della violazione dell’articolo 1967 c.c., per avere la Corte
d’appello ritenuto conclusa una transazione tra il Loria e Edilsalerno
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revocatoria e neppure riconosciuto nella sentenza con cui detto

S.r.l. pur in mancanza della scrittura richiesta ad probationem dalla
norma, trattandosi di questione nuova, sollevata per la prima volta in
questa sede di legittimità (o della quale, comunque, non v’è traccia
nella sentenza impugnata, né nell’espositiva del ricorso per
cassazione), e tale da richiedere accertamenti in fatto qui preclusi:

3-8 del ricorso per cassazione i motivi di appello spiegati contro la
sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Salerno, motivi
che non contengono alcun riferimento alla violazione della regola
secondo cui la transazione deve essere provata per iscritto.
Per il resto il motivo è infondato.
Spetta difatti al Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo,
esercitare il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della
domanda proposta, eventualmente rigettando l’opposizione allo stato
passivo proposta dal creditore per infondatezza della pretesa, giacché
il giudice deve compiere ex officio l’accertamento sull’esistenza del
titolo dedotto in giudizio, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi,
in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo
non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole
processuali (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass 19 settembre
2013, n. 21482), nulla peraltro rilevando a tal riguardo la circostanza
della contumacia del Curatore, dal momento che l’estinzione del
debito ben può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice (da ultimo
Cass. 16 maggio 2016, n. 9965).
Né è richiamata a proposito la violazione dell’articolo 2697 c.c., la
quale è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne
risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (tra le
molte Cass. 17 giugno 2013, n. 15107): ed invero, qui non vi è alcun
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basti in proposito osservare che il ricorrente ha trascritto alle pagine

onere probatorio gravante sul Fallimento che il Tribunale abbia
erroneamente attribuito al Loria, ponendo a suo carico le
conseguenze della mancata prova, giacché, al contrario, il Tribunale
ha ritenuto positivamente provato, sulla base degli elementi istruttori
raccolti, e dunque non in applicazione del criterio dell’onere della

transazione da lui stesso allegata nel giudizio intentato dal fallimento
in punto di revocatoria fallimentare del pagamento ad essa
conseguente.

2. — Il secondo motivo è infondato.
Esso non coglie nel segno, evidentemente, laddove si duole della
violazione del principio secondo cui gli atti defensionali non possono
avere natura confessoria in mancanza di sottoscrizione della parte (da
ult. Cass. 27 febbraio 2017, n. 4908), per l’ovvia considerazione che
la Corte d’appello non ha affatto attribuito natura confessoria alla
comparsa di risposta depositata dal Loria per resistere alla domanda
di revocatoria proposta nei suoi confronti dal Fallimento, ma gli ha
attribuito un valore meramente indiziario, valore indiziario
considerato unitamente al dato emergente dalla sentenza resa nel
giudizio di revocatoria fallimentare, dalla quale risultava che il Loria
«a tacitazione delle pretese economiche.., ricevette la somma dalla
Edilsalerno … per il tramite dell’avvocato Bianchi»,

nonché a

dichiarazioni del medesimo tenore rese da quest’ultimo.
Si tratta, in definitiva, di un ragionamento presuntivo svolto dalla
Corte territoriale sulla base di elementi, plurimi e convergenti che
resiste al sindacato pur riservato a questa Corte ai sensi del n. 3
dell’articolo 360 c.p.c. (Cass. 26 giugno 2008, n. 17535).
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prova, che il credito vantato dal Loria si fosse estinto per effetto della

3. — Il terzo motivo è inammissibile giacché volto a sollecitare un
riesame nel merito della vicenda, precluso a questa Corte, a fronte
del ragionamento del giudice di merito, sostenuto da motivazione
adeguata, con la quale è stato ritenuto che il Loria avesse stipulato
una transazione con la società in bonis all’esito della quale aveva

4. — Nulla per le spese
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, 1’11 luglio 2017.
11 FititZiOnavio
Dott.ssa Tabrizia BtA

ricevuto il pagamento convenuto.

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