Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29802 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17554-2019 proposto da:

Z.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 343/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trieste, con decreto del 6/5/2019, ha respinto la richiesta di Z.Z., cittadino del (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, ove volgeva il mestiere di sarto, per sfuggire alle minacce dei talebani, che avevano ucciso il di lui padre) non era credibile, a causa di diverse lacune e contraddizioni; quanto alla protezione sussidiaria, il Paese di provenienza del richiedente (il (OMISSIS)) non era interessato da conflitti armati interni (come riferito dai (OMISSIS) reperibili sul sito istituzionale); infine, quanto alla protezione umanitaria, la circostanza della privazione per la famiglia in (OMISSIS) dei mezzi necessari per il sostentamento, laddove egli fosse privato della sua attività lavorativa in Italia, non era in ogni caso provata.

Avverso la suddetta pronuncia, Z.Z. propone ricorso per cassazione, notificato il 3/6/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, l’erronea o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, e art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale, in relazione alla domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, indicato specificatamente le fonti esaminate e non acquisito le COI più recenti; 2) con il secondo motivo, l’omessa valutazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, della domanda D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

2. La prima censura è inammissibile.

La doglianza sull’esame parziale e iniquo delle Coi attiene, inammissibilmente, al giudizio sulla valutazione della prova e ad accertamento di fatto insindacabile, ove adeguatamente motivato, come nella specie (Cass. n. 30105/20018).

In relazione alla protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Tribunale ha ritenuto che, dai (OMISSIS) consultati sul sito istituzionale, il (OMISSIS) non era interessato da situazioni di violenza indiscriminata ed il ricorso risulta del tutto generico: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione di legge, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (Cass. 22210/20).

3. La seconda censura è del pari inammissibile, in quanto non viene dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

La doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria è comunque formulata del tutto genericamente, senza indicazione di alcuno specifico profilo di vulnerabilità, diverso da quello della esposizione personale a rischio, giudicata inattendibile. Non rileva il fattore dell’integrazione sociale e lavorativa in Italia, ove isolatamente considerato, e peraltro nella specie neppure precisamente indicato (Cass. n. 4455/2018).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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