Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29802 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 19/11/2018), n.29802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

S.D. e S.B., rappresentati e difesi dall’Avv.

Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.

Cristina Laura Cecchini in Roma, Piazza Mazzini n. 8;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

L’AQUILA; PROCURATPRE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila n. cron.

1004/2016 pubblicato il 15 settembre 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2018

dal Consigliere Carlo De Chiara;

udita l’Avv. Consuelo FEROCI per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il reclamo dei coniugi sig.ri S.D. e B., di nazionalità albanese, avverso la decisione del Tribunale per i minorenni di rigetto della loro richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia al fine di accudire i figli minori A., nato in (OMISSIS), e N., nata in (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31,comma 3 (t.u. imm.).

La Corte ha osservato che la legge, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. 21799/2010), prevede il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi in presenza di situazioni, pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico del minore, che, pur non avendo carattere emergenziale o eccezionale, tuttavia non siano di lunga o indeterminabile durata e non siano caratterizzate da tendenziale stabilità. I reclamanti, invece, non presentavano la necessità della loro permanenza in Italia come transitoria, ma anzi la rappresentavano esplicitamente come destinata ad esaurirsi solo quando i figli avranno raggiunto la piena autonomia economica ed affettiva. Sussisteva, inoltre, quanto al padre, una ulteriore ragione ostativa all’accoglimento della domanda, costituita dall’arresto e rinvio a giudizio per spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione, che aveva determinato la revoca del permesso di soggiorno: il comportamento rivelato da tali precedenti era qualificabile come attività incompatibile con la permanenza in Italia, idonea a giustificare, ai sensi del secondo periodo dell’art. 31, comma 3, cit., la revoca dell’autorizzazione e quindi, a maggior ragione, il mancato rilascio della stessa.

2. I sig.ri S. hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui non ha resistito il Procuratore Generale presso la Corte d’appello.

Il ricorso, chiamato in camera di consiglio davanti alla Sesta Sezione di questa Corte, è stato dal Collegio rimesso alla pubblica udienza davanti a questa Sezione per difetto dei presupposti per la trattazione camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 31, comma 3, t.u. imm., si censura il diniego dell’autorizzazione a causa del comportamento del sig. S., osservando che la predetta norma prevede il comportamento del familiare del minore quale causa di revoca dell’autorizzazione all’ingresso o soggiorno già concessa, ma non anche quale ragione di diniego di rilascio della stessa, e si ribadisce la necessità della presenza in Italia dei ricorrenti al fine di prevenire danni allo sviluppo psicofisico dei figli minori, richiamando, tra l’altro, la giurisprudenza di questa Corte (in particolare le ordinanze 15191/2015 e 24476/2015) che valorizza a tal fine la circostanza che si tratti di minori in età prescolare (come la figlia dei ricorrenti).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del diritto all’unità familiare sancito dal titolo IV del t.u. imm., in recepimento della direttiva 2003/86/CE, e dall’art. 8 CEDU.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 19 t.u. imm., in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, e violazione del divieto espulsione dei minori e del diritto all’unità familiare.

4. Con il quarto motivo si denuncia nuovamente violazione dell’art. 31 t.u. imm. e carenza e illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello omesso completamente di effettuare una valutazione prognostica riguardante il pericolo di danno grave e irreparabile per lo sviluppo psico-fisico dei minori.

5. Il primo motivo di ricorso pone, come si è visto, in primo luogo la questione se il comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia possa essere preso in considerazione soltanto ai fini della revoca dell’autorizzazione già concessa – come sostengono i ricorrenti – oppure anche ai fini del diniego dello stesso rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Sinora tale questione non è stata affrontata nella giurisprudenza di questa Corte. L’unico precedente – la sentenza 4 giugno 2018, n. 14238 (deliberata nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018) – presuppone la seconda soluzione, senza tuttavia motivare, poichè la questione non era stata posta con il ricorso, ed enuncia il principio di diritto secondo cui è compito del giudice di merito – adito per il rilascio dell’autorizzazione – operare un attento bilanciamento tra le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.

La soluzione favorevole all’attribuzione di rilevanza del comportamento del familiare anche in sede di rilascio dell’autorizzazione, tuttavia, non sembra essere quella immediatamente suggerita dalla lettera (invocata dai ricorrenti) della disposizione di cui all’art. 31, comma 3, t.u. imm. (che si trascrive per comodità: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”). Contro di essa, invero, milita non soltanto il riferimento alla sola revoca (e non anche al diniego) dell’autorizzazione, quale “sanzione” dell’attività incompatibile del familiare, ma anche l’espressa previsione che l’autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico, comprese evidentemente quelle, come l’art. 4, comma 3, e art. 5, commi 5 e 5 bis, che precludono il rilascio del permesso di soggiorno in favore di soggetti con precedenti penali ostativi o che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Inoltre la disposizione in esame non sembra dare rilievo ai precedenti del soggetto interessato, bensì all’attività incompatibile con la permanenza in Italia; sembra, cioè, porre a base della decisione sfavorevole al familiare non una prognosi, bensì un comportamento in atto al momento della decisione, del quale viene predicata non la pericolosità, bensì la incompatibilità con la permanenza in Italia. Incompatibilità della quale, peraltro, non sono meglio definiti i contorni.

Si tratta di aspetti problematici che alimentano l’incertezza dell’interpretazione, ponendo dunque, ad avviso del Collegio, una complessa questione di massima, che assume particolare importanza anche per la sua collocazione al delicato incrocio tra interessi di fondamentale rilievo per l’ordinamento, quali la protezione dei minori e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si ritiene pertanto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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