Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29802 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29802 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 26608/2012 proposto da:
Rugna Salvatore Innocenzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Carlo Alberto Racchia 2, presso lo studio dell’avvocato Seminario
Gaetano, rappresenta e difeso dall’avvocato Zagarese Giovanni,
giusta procura in margine al ricorso;
– ricorrente CO ntro
A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

avverso la sentenza n. 4935/2011 della CORTE d’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

1. Rugna Salvatore Vincenzo ricorre per cassazione sulla base di due
motivi avverso la sentenza in atti con cui la Corte d’Appello di Roma,
a definizione del gravame proposto avanti a sé, ha confermato il
rigetto dell’opposizione proposta dal medesimo nei confronti
dell’ingiunzione di pagamento fattagli notificare dall’AGEA nella sua
veste di amministratore della società, ai fini del recupero degli aiuti
comunitari alla trasformazione del pomodoro erogati alla Unico s.r.l.
per gli anni 89, 90 e 91.
In particolare, il giudice d’appello ha giudicato inammissibile il motivo
di appello sollevato dal Rugna in ordine al beneficio della
responsabilità limitata prevista dall’ordinamento delle società a
responsabilità limitata non avendo esso motivo «neppure considerato
quanto posto in luce dal giudice di primo grado in ordine al combinato
disposto degli artt. 2362 e 2497 cod. civ.».
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il Rugna lamenta
l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione, nonché il vizio di
insufficiente od omessa motivazione che ne inficia il deliberato,
avendo essa in principio ignorato il regime di responsabilità limitata
previsto in favore dei soci e, quindi, pure degli amministratori, dalla
disciplina delle società a responsabilità limitata, che rispondono delle
obbligazioni sociali solo con il loro patrimonio (primo motivo) e non
RG 26608/12 Rugna-AGEA

Est. Cons. Marulli

FATTI DI CAUSA

avendo tenuto conto in ogni caso che dalle risultanze processuali non
emergevano le condizioni, quanto a composizione della compagine
sociale e quanto agli altri adempimenti prescritti in materia, onde
poter applicare le diverse disposizioni previste in caso di insolvenza
della società.

strettamente avvinti, sono inammissibili perché estranei alla ratio
decidendi che ha indotto il giudice di seconde cure all’adozione dl
pronunciamento impugnato.
Essi, invero, prospettano questioni di merito, su cui la Corte d’Appello
non ha interloquito, avendo arrestato il proprio sindacato al
preliminare rilievo dell’inammissibilità della proposta impugnazione
per difetto di specificità, atteso che l’odierno ricorrente, all’atto di
impugnare la decisione di primo grado, aveva omesso di confrontarsi
con le ragioni della stessa e, nell’illustrare le relative doglianze, non
aveva prospettato le proprie difese in termini utili atti ad incrinare il
fondamento logico-giuridico della decisione impugnata.
3. Dunque il ricorso, intrattenendosi su questioni estranee al
deliberato impugnato, non ne intercetta perciò le ragioni e va per
questo dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.

2.2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente poiché

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