Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29801 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), in proprio ed in qualità di

legale rappresentante della SOC. LO SPUNTINO S.R.L. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 SC A INT 4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAUCERI CORRADO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CERANESI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4105/2006 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 02/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.4.2004 A.S., in proprio ed in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Lo Spuntino s.r.l., proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 18.3.2004 dal Comune di Ceranesi, per la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1, lett. A) (produzione di prodotti a base di carne in stabilimento sprovvisto dello specifico riconoscimento ministeriale), con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa di Euro 350,00. Si costituiva il Comune contestando i motivi di opposizione. Con sentenza in data 21.9.2005 il G.O.T. del Tribunale di Genova respingeva il ricorso, rilevando l’applicabilità, nella specie, del D.Lgs. n. 537 del 1992, posto che la s.r.l. Lo Spuntino non poteva annoverarsi tra le categorie escluse dal decreto stesso e, in particolare, tra i laboratori di prodotti destinati alla ristorazione collettiva, quali gli stabilimenti che producono i pasti per le mense, gli ospedali, i convitti.

Avverso tale sentenza proponeva opposizione A.S., n.q.

suddetta, sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il Comune intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, nonchè degli artt. 139 e 112 c.p.c.;

il verbale di accertamento della violazione contestata non era stato validamente notificato nel termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto la notifica era stata effettuata nel domicilio del destinatario dell’atto medesimo, ma a persona non convivente con il ricorrente(il padre di A.S. non convivente con il figlio stesso e non addetto alla ricezione degli atti o all’ufficio);

peraltro, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza impugnata non conteneva alcun accenno sulla eccezione sollevata, relativa alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14;

2) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 537 del 1992, art. 4 ed insufficiente motivazione sul punto;

la società Lo Spuntino, “producendo prodotti di gastronomia destinati, attraverso la rete di distribuzione costituita da bar, ristoranti, tavole fredde, mense, ad una generalità di consumatori”, doveva considerarsi compresa nella categoria di stabilimenti produttivi di pasti destinati alla ristorazione collettiva,categoria esclusa dall’applicazione del D.Lgs. n. 537 del 1992; 3) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3; i funzionari della ASL (OMISSIS), in merito alla richiesta del ricorrente del parere sulla necessità o meno di acquisire l’autorizzazione CEE in relazione all’attività societaria da lui svolta, aveva dato risposta negativa, come risultante dalla nota 17.12.2003, sulla necessità di detta autorizzazione;

4) omessa e/o insufficiente motivazione circa il mancato accoglimento delle istanze istruttorie dedotte, nella memoria 3.1.2005, al fine di provare, mediante prova testimoniale, l’assenza di colpa in merito all’illecito in questione, avendo A.S. ricevuto rassicurazioni, da parte dei funzionai della ASL (OMISSIS), sul fatto che non fosse necessaria l’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 537 del 1992, per il tipo di attività da lui svolta. Quanto al primo motivo di ricorso si rileva che la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, rientra tra i vizi che inficiano il procedimento amministrativo e non quello giudiziario e, quindi, non è possibile esaminare gli atti. Costituisce, poi, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito l’accertamento relativo all’essere il padre del ricorrente addetto all’ufficio od all’azienda ed, al riguardo, la sentenza impugnata ha dato atto di aver rigettato l’eccezione con provvedimento del 28.9.2004 di cui il ricorrente ha omesso di riportare il tenore, ai fini dell’autosufficienza del ricorso. Va, comunque, evidenziato che, in base all’art. 139 c.p.c., comma 2, la notificazione può avvenire, in assenza del destinatario, mediante consegna di copia dell’atto a persona di famiglia, anche non convivente nè addetto all’ufficio o all’azienda, dovendosi ritenere che i soggetti legati da vincoli familiari, che si trovino nei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c. e che accettino di ricevere la copia, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all’accettazione della notifica (Cass. n 5761/97; n. 1331/2000).

La seconda doglianza è inammissibile per genericità, posto che,a fronte dell’apprezzamento di fatto del giudice, secondo cui lo stabilimento de quo non confezionava pasti destinati alla ristorazione collettiva, il ricorrente si è limitato a contrapporre, in assenza di specifiche,valide argomentazioni, che si trattava della produzione di pasti per comunità.

Priva di fondamento è la censura sub 3), avendo la sentenza impugnata dato conto, con adeguata motivazione, che la necessità di ottenere il bollino CEE, era ben presente al ricorrente, che “con nota del 2.9.2003, dichiarava che avrebbe presentato a giorni la domanda alla ASL 3” per ottenere detto bollino, necessario per la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di pesce.

L’ultimo motivo di ricorso è privo di autosufficienza, stante la mancata trascrizione dei capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione da parte del giudice. Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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