Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29801 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 18/11/2019), n.29801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22144-2017 R.G. proposto da:

COMUNE DI CUPELLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avv. Sandro D’Aloisio, domiciliato ex art. 366 c.p.c.,

comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna

Colantonio ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto 95,

presso lo studio dell’avv. Mauro Monaco;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1374/2017 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 14 luglio 2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Il Comune di Cupello ha proposto ricorso, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di L’Aquila sull’impugnazione proposta medesimo Comune contro C.P. per la riforma di una decisione del Tribunale di Vasto.

Il C. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione formulata dal controricorrente, secondo cui la procura del ricorrente sarebbe carente del requisito della specialità. In realtà, la procura fisicamente unita al ricorso – individua in modo chiaro la sentenza da sottoporre a ricorso e, quindi, si sottrae alle contestazioni della controparte.

Nondimeno, il ricorso è inammissibile per totale mancanza dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, richiesta – a pena di inammissibilità – dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, nella parte del ricorso contrassegnata dal titolo “Fatto” l’ente ricorrente si limita, senza nulla riferire delle pregresse vicende processuali, ad illustrare la sua personale visione dell’accaduto, infarcita di valutazioni personali talmente pregnanti da rendere impossibile la chiara identificazione dell’oggetto della lite, delle ragioni del contendere, delle posizioni assunte nei precedenti gradi di giudizio dalle parti e delle ragioni delle decisioni assunte dai giudici di merito. In ogni caso, anche i singoli motivi sarebbero inammissibili.

Con il primo si censura la motivazione della sentenza impugnata senza tenere in conto la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012. Pur se si volesse provare ad interpretare il motivo riconducendolo a quella corretta, fra le cinque ragioni di impugnazioni stabilite dall’art. 360 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01) e, dunque, attribuendo alla censura il significato di denunciare la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella illustrazione delle ragioni del ricorso non si rinverrebbe la sostanza della denuncia di un simile vizio.

La lettura del motivo non consente nemmeno di individuare la denuncia del vizio previsto dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risultando esplicitato quale sarebbe il fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.

Il secondo motivo, genericamente intitolato “Omesso esame di un fatto decisivo. Omessa pronuncia” è parimenti sprovvisto dell’indicazione delle norme di legge violate. Per le medesime ragioni sopra esposte è inammissibile, risultando peraltro impossibile individuare anche solo i punti della sentenza impugnata che il Comune ricorrente ha inteso impugnare (Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Giovanna Colantonio, che ne ha fatto espressa richiesta.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15/0, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, che distrae in favore dell’avv. Giovanna Colantonio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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