Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29800 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3306-2019 proposto da:

ATAC SPA, AZIENDA PER LA MOBILITA’ DI ROMA CAPITALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRENESTINA 45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

BIBBOLINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, BOSIO

n. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7161/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7161/2018, depositata in data 15/11/2018, – in controversia promossa da ATAC spa nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa, per sentire condannare la banca convenuta, accertata l’illegittimità delle clausole contrattuali di un contratto di conto corrente, alla restituzione di somme indebitamente riscosse, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attorea condannando la banca alla restituzione all’attrice di Euro 228.640,68, accertata l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale delle competenze passive operata dalla banca, con riferimento all’anno 1994.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, ferma la tardività dell’eccezione nuova, sollevata da MPS solo in comparsa conclusionale, oltretutto depositata fuori termine, di mancato pagamento delle somme di cui era chiesta la ripetizione, tuttavia, sulla base dell’esame del saldo contabile del conto corrente e degli esiti della CTU, con i relativi chiarimenti resi dal consulente tecnico d’ufficio, l’azione di ripetizione di indebito doveva essere respinta, per mancata dimostrazione dell’esistenza del credito azionato, risultando per tabulas che il conto corrente in oggetto, intestato ad ATAC per l’espletamento del servizio di cassa aziendale, aveva sempre avuto un costante saldo passivo, cosicchè non sussisteva alcun pagamento indebito da parte di ATAC tale da giustificare la ripetizione del relativo importo, potendo, al più, quest’ultima, al momento della chiusura del conto (“di cui non si ha notizia”), chiedere una rettifica sostanziale delle eventuali risultanze contabili in favore della stessa correntista.

Avverso la suddetta pronuncia, ATAC propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, con riferimento alla chiusura del conto inerente a servizio di tesoreria, all’atto della trasformazione di ATAC da azienda speciale del Comune di (OMISSIS) a società per azioni, fatto questo che sarebbe stato allegato nel giudizio di merito “con dovizia di documentazione” (in particolare, le deliberazioni con le quali il Comune aveva affidato alla MPS ed ad altre banche il servizio di tesoreria proprio delle aziende speciali), sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., in ordine alla mancata contestazione da parte della banca della chiusura del conto in oggetto, in quanto prorogato solo fino al 2000; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. “2”, dell’art. 345 c.p.c. avendo la Corte d’appello dato rilievo ad una eccezione della banca, sollevata tardivamente ed irritualmente in primo grado e riproposta in appello.

2. La controricorrente svolge, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, un motivo di ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione e falsa applicazione ex art.360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 2033 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla banca, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio dal giudice.

3. La prima censura è inammissibile.

La Corte d’appello ha dato rilievo alla mancata prova del pagamento delle somme di cui si era azionata la richiesta di ripetizione relative al conto corrente in oggetto, rilevando che non si aveva notizia del fatto che il conto fosse stato chiuso con relativo pagamento del saldo negativo ad opera della correntista (cfr. Cass. 24418/2010 e Cass. 10713/2016); anche il giudice di primo grado, nel respingere l’altra eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, aveva rilevato che non risultava essere mai stato chiuso il conto corrente, cosicchè il termine di prescrizione non era neppure mai iniziato a decorrere.

Invero, in materia di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 3387/2001).

La ricorrente, a fronte di tale statuizione della decisione impugnata, non ha chiarito in quale fase processuale il fatto decisivo specifico dedotto (la chiusura del conto corrente) fosse stato dedotto e sulla base di quali specifici documenti fosse stato dimostrato (Cass. S.U. 8053/2024; Cass. 14839/2016; Cass. 16660/2017).

Inoltre la ricorrente più che un fatto pare dedurre una questione di diritto, vale a dire l’estinzione del rapporto di conto corrente bancario, a suo tempo acceso dall’azienda speciale del Comune di (OMISSIS), per effetto della trasformazione di ATAC in società per azioni.

3. Anche la seconda censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione della Corte d’appello, non fondata su una eccezione tardiva della banca, ma sulla mancata dimostrazione da parte della correntista attrice del presupposto fondante l’azione di ripetizione di indebito, vale a dire la chiusura del conto corrente con saldo pari a zero, per effetto del pagamento del saldo di chiusura.

4. Il ricorso incidentale condizionato della MPS è, di conseguenza, assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

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