Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2980 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2980 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRAU’ dott. ANTONINO (C.E. FRLNNN55B04L042C), rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso,
dall’avv. Francesco Bruschetta ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Ida Sigismondi in Roma, Via Cyescenzio n. 95

ricorrente

contro
FALLIMENTO FERRAU’ ANTONINO E KATERING INTERPROJECT
s.r.1., in persona del curatore avv. Letterio D’Andrea,

Data pubblicazione: 16/02/2016

rappresentato e difeso, per procura a margine del con-. troricorso, dall’avv. Daniele Passaro ed elett.te
dom.to presso lo studio dell’avv. Vincenzo de Nisco in
Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92

e contro
3A S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; GIOVANNI
MOLLICA & C. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; FALLIMENTO LA
SMERALDA S.R.L.; GROSSFARMA S.P.A.
– intimati avverso la sentenza n. 448/06 della Corte d’appello di
Messina depositata il 15 novembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15 ottobre 2015 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Antonino Ferraù, farmacista, propose opposizione alla sentenza 19 luglio 1996, dichiarativa
a

a

del proprio fallimento, contestando la sussistenza dello stato d’insolvenza e l’assunzione di responsabilità
illimitata, ai sensi dell’art. 2497 c.c., per i debiti
della Katering Interproject s.r.l.
2

– controricorrente –

Il Tribunle di Messina dichiarò inammissibile
l’opposizione perché tardiva.
La Corte della stessa città, dichiarato inammissibile l’intervento esperito in grado di appello da nume-

confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che
equipollente alla comunicazione dell’estratto della
sentenza dichiarativa del fallimento – dalla data della
quale decorre, per il fallito, il termine di quindici
giorni per proporre l’opposizione – doveva considerarsi
il rilascio di copia autentica della sentenza stessa
eseguita dalla cancelleria a mani dell’avv. Francesco
Bruschetta il 10 giugno 1997, “stando all’annotazione
apposta in calce” alla richiesta sottoscritta dal fallito su carta intestata del predetto avv. Bruschetta.
Il quale aveva ricevuto la copia non per caso, bensì su
incarico del richiedente, come lasciavano presumere
l’intestazione al predetto legale del foglio su cui era
redatta la richiesta, nonché la circostanza che proprio
l’avv. Bruschetta aveva poi redatto l’atto di opposizione, che confermavano l’esistenza di un rapporto professionale con il dott. Ferraà.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione
con tre motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.

3

rosi creditori della Katering Interproject s.r.1., ha

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di tempestiva esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della litisconsorte

Questa Corte,

infatti,

con ordinanza resa

all’udienza di discussione del 4 luglio 2014, aveva disposto il rinnovo della predetta notifica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza stessa, eseguita il 12 settembre 2014.
Soltanto il 12 dicembre successivo, dunque oltre il
termine indicato, il ricorrente ha però provveduto a
richiedere il rinnovo della notifica del ricorso, peraltro nei confronti di certa FV Distribuzione s.p.a.,
della quale non è noto il collegamento con la Grossfarma s.p.a.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in favore
della parte controricorrente, liquidate in
di cui

e

e

5.200,00,

5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese

generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

4

necessaria Grossfarma s.p.a.

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