Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2980 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Mercede

1, presso l’avv. Alessandro Masciocchi, rappresentato e difeso

dall’avv. BERTORA Alberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 6/21/09 del 4/2/09.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

” Z.F. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento IRAP. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il contribuente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole della affermazione secondo cui la rettifica della dichiarazione per errori di fatto dovrebbe avvenire prima dell’emissione dell’accertamento dell’Ufficio.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Dal principio della emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione, affermato dalle Sezioni Unite – a composizione del precedente contrasto giurisprudenziale – nelle sentenze n. 15063/02 e 17394/02 e successivamente recepito nella costante giurisprudenza della Sezione tributaria, discende che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (in questo senso Cass. 22021/06).

Resta assorbito il secondo motivo, relativo a vizio di motivazione”;

che il ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, che farà applicazione del principio di diritto suenunciato e provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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