Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2980 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2980 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 19853-2012 proposto da:
MELCHIORRE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO ORONZO, giusta procura speciale notarile in
atti;
– ricorrente contro
2017
4503

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 07/02/2018

Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO
PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 325/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 17/04/2012 R.G.N.

351/2011.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 17.4.2012, la Corte d’appello dell’Aquila
ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la
domanda di Biagio Melchiorre volta alla rivalutazione, ex art. 13, I. n.
257/1992, dei contributi versati in suo favore nel periodo di lavoro

ad amianto;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Biagio
Melchiorre, deducendo quattro motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115,
274 e 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo
di appello volto a censurare la sentenza di prime cure per essersi
fondata sulle dichiarazioni rese dai testi Vincenzo Di Ciccio e Mariano Di
Meglio, che egli non aveva indicato fra i propri testi e che erano stati
invece assunti a seguito della riunione del presente procedimento con
altri otto analoghi, promossi da altrettanti dipendenti di Ausimont
s.p.a./SIAC s.r.I.;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 116
c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale
ritenuto che la deposizione resa dal teste Eliseo Di Bartolomeo, unico
testimone da lui indicato, non inficiasse l’attendibilità di quella degli
anzidetti testi Di Ciccio e Di Meglio, nonostante costoro non avessero
avuto, a differenza del teste Di Bartolomeo, conoscenza diretta delle sue
mansioni;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 116
e 437 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, per avere la Corte di merito
ritenuto inconferenti gli accertamenti peritali acquisiti da altro processo
e non averne disposti degli altri, benché richiesta in tal senso;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 13, I.
n. 257/1992, 24 e 31, d.lgs. n. 277/1991, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per
non avere la Corte territoriale ritenuto che il compendio probatorio
acquisito agli atti non consentisse di ritenere dimostrata l’esposizione
qualificata ultradecennale all’amianto;

3

prestato presso Ausimont s.p.a./SIAC s.r.I., in ragione dell’esposizione

che il primo motivo è infondato, essendosi precisato che, sebbene nel
litisconsorzio facoltativo improprio le cause riunite conservino la loro
autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli
elementi di giudizio e delle prove acquisite nell’una o nell’altra, tanto
non può dirsi per le prove costituende formatesi nel contradditorio delle

per le quali l’unico problema che può legittimamente porsi è quello della
loro attitudine o meno a supportare in senso affermativo o negativo il
thema probandum proprio del giudizio riunito;
che il secondo motivo, ad avviso del Collegio, è invece fondato,
essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che la deposizione del
teste Di Bartolomeo (debitamente trascritta a pag. 8-9 del ricorso per
cassazione) non sarebbe stata idonea a scalfire quelle dei testi Di Ciccio
e Di Meglio senza tuttavia spiegare in alcun modo il perché, e
sussistendo dunque un’obiettiva deficienza nell’esteriorizzazione del
procedimento logico che ha indotto i giudici, sulla scorta degli elementi
acquisiti, a formarsi nel loro convincimento (nel senso spiegato da Cass.
n. 2272 del 2007);
che il terzo motivo è inammissibile, tanto nella parte in cui lamenta
l’insufficiente esame della CTU da parte della Corte di merito, dal
momento che la relazione peritale in questione è stata riportata solo per
stralci nel corpo del ricorso per cassazione, né si precisa, contrariamente
a quanto richiesto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., in quale luogo del fascicolo
processuale e/o di parte essa sarebbe contenuta (cfr. in tal senso Cass.
n. 4201 del 2010), quanto nella parte in cui lamenta che la Corte di
merito non abbia disposto una consulenza tecnica «per verificare ee
mansioni svolte dal ricorrente nonché l’esposizione all’amianto e la
concentrazione di fibre d’amianto nell’ambiente lavorativo e la durata
dell’esposizione» (cfr. ricorso, pag. 11), dal momento che il giudizio
sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza
tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui
decisione è, di regola, incensurabile in sede di legittimità, salvo il caso
che la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione
di una questione tecnica, nel senso che i fatti da porre a base del
giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati (Cass. n.
4853 del 2007);

4

parti dopo che sia stata disposta la riunione (Cass. n. 19373 del 2017),

che, pertanto, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va
cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello
dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione;
P. Q. M.

dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte
d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.11.2017.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA