Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2980 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 07/02/2011), n.2980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA F.A.B. DI CAROZZA GENNARO, in persona del suo titolare signor

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14/7 SC B, presso Io studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA

TERESA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIBOLDI

ENRICO, MAZZUCCO MARIO P., giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 980/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/10/2006 r.g.n. 226/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova, con sentenza dell’8.6.2004, condannava la ditta FAB di C.G. al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento intimato a C.D. in data 28 luglio 1999 sino ad una valida risoluzione del rapporto lavorativo, mentre respingeva le domande di nullita’ del recesso per asserita natura ritorsiva e di superiore inquadramento.

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitava la condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte sino a tutto il settembre 2004, confermando nel resto la decisione del Tribunale. La ditta ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimata non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente si duole, con l’unico motivo di ricorso, dell’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; della violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2 ed 8 come modificati dalla L. n. 108 del 1990. Formula al riguardo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiedendo se, in ipotesi di rapporto di lavoro soggetto -come nel caso esaminato – alla sola tutela obbligatoria di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, l’inefficacia de licenziamento conseguente – a termini dell’art. 2 di detta legge – all’omessa comunicazione dei motivi, non comporti per il datore di lavoro soltanto gli obblighi, di riassunzione o, in alternativa, di risarcimento dal danno mediante pagamento della prevista indennita’, di cui all’art. 8 della stessa legge, anziche’ le conseguenze (e cioe’ la prosecuzione del rapporto ed obbligo di risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni) stabilite nella sentenza della corte territoriale impugnata.

La controversia riguarda unicamente le conseguenze relative alla dichiarata inefficacia del licenziamento intimato alla C. il 28.7.1999 per omessa comunicazione dei motivi del recesso da parte del datore di lavoro.

Orbene, deve richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimita’ alla cui stregua nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, come incontestatamente dalle parti e’ nella specie, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 2 come modificato della L. n. 108 del 1990, art. 2 non produce effetti sulla continuita’ del rapporto, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali, ritenendosi applicabile a quello derivante dalla mancata comunicazione dei motivi del recesso la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 604 del 1996, art. 8;

tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneita’ del licenziamento ad incidere sulla continuita’ del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, che va determinato secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cass., 18.5.2006 n. 11670;

Cass., 18.8.2003 n. 12079).

Nel caso in esame, pertanto, la Corte territoriale, in conformita’ all’enunciato principio – da ribadire in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti al giudice di legittimita’, ha – in accoglimento del gravame incidentale – limitato correttamente il risarcimento del danno conseguente alla dichiarata inefficacia del licenziamento, disattendendo l’assunto della ricorrente inteso a limitare la portata della sua condanna. Per concludere, il ricorso va rigettato perche’ privo di fondamento.

Non sono dovute dalla societa’ le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE cosi’ provvede: rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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