Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 298 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 10/01/2011), n.298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato GUALTIERI

PIERO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona del Presidente dott. d.P.d.

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA

6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MONTI ENRICO, MONTI ANTONIO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1111/2005 del TRIBUNALE di RIMINI, emessa il

14/01/2004, depositata il 22/09/2005; R.G.N. 2116/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato VALENZA DINO per delega Avvocato GUALTIERI Piero;

udito l’Avvocato OTTAVI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. In seguito ad un sinistro stradale nel quale restavano coinvolte due autovetture, in una strada dove vi erano segatura e rami recisi, venivano avviati due distinti procedimenti per il risarcimento dei danni dinanzi al Pretore.

Con il primo, M. citava S. (conducente – proprietario dell’altra autovettura) e la relativa assicurazione, Toro Assicurazioni s.p.a., oltre la societa’ La Rapida s.r.l., che stava eseguendo la potatura delle piante sui bordi della strada.

Con il secondo, lo S. citava il M. e la relativa assicurazione (Assitalia Assicurazioni s.p.a.).

Tutte le parti citate si costituivano. M. e Assitalia dichiaravano che allo S. erano state corrisposte L. 3.500.000;

chiedevano dichiararsi la responsabilita’ concorrente dei conducenti e congrua la somma versata.

Riunite le cause, venivano trasmesse al Giudice di pace per effetto del mutamento ordinamentale. Questi, con sentenza del 6 giugno del 2000: condannava La Rapida al risarcimento dell’intero danno (pari a circa L. 4.800.000) a favore del M.; riteneva satisfattiva la somma corrisposta da Assitalia (assicurazione del M.) allo S..

1.1. Proponeva appello il M., citando lo S., la Toro e l’Assitalia. Resistevano i convenuti S. e la Toro, chiedendo il rigetto e proponendo appello incidentale subordinato affinche’ fosse dichiarata la responsabilita’ della La Rapida e del M..

Restava contumace l’Assitalia.

Con ordinanza del 24 maggio 2002 il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della societa’ la Rapida.

Non essendo state integrato il contraddittorio e senza procedere alla discussione orale chiesta dal M., il Tribunale dichiarava (sentenza 22 settembre 2005) l’appello inammissibile, ravvisando un litisconsorzio necessario nei confronti della societa’ la Rapida, per dipendenza reciproca di cause.

2. Il M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Resiste con controricorso la Toro, che ha presentato memoria. Lo S., ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.

Quanto ad Assitalia (contumace in appello), il ricorso e’ stato notificato tempestivamente, tramite ufficiale giudiziario, nel domicilio eletto presso l’avv. Montebelli (domiciliatario per il primo grado).

2.1. Nonostante si tratti di notifica nulla, per la quale dovrebbe disporsi la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (S.U. n. 10817 del 2008), ritiene il collegio che tale rinnovazione si risolverebbe in un inutile dispendio di attivita’ processuali e nello svolgimento di formalita’ superflue, traducendosi, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti. L’integrazione del contraddittorio non sarebbe giustificata dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, di cui all’art. 101 cod. proc. civ., secondo la linea evolutiva espressa dalla giurisprudenza di legittimita’ nell’interpretazione degli istituti processuali alla luce dell’art. 111 Cost. (da ultimo cass. n. 2723 del 2010, cass. S.U. n. 26373 del 2008).

Nel caso si specie, la posizione sostanziale di Assitalia (assicurazione del M.), che rilevava rispetto alla domanda di risarcimento dello S. nei confronti del M., non e’ piu’ in concreto oggetto del processo (cfr. cass. n. 18410 del 2009, per una valutazione del concreto oggetto del processo). Assitalia ha visto riconosciuta la sua richiesta, in primo grado, di aver soddisfatto lo S. con il versamento di L. 3.500.000 e in appello non si e’ costituita. In appello il processo ha riguardato la domanda di risarcimento del M. nei confronti dello S. e della Toro; anche l’appello incidentale subordinato dello S. e della Toro, nei confronti della Rapida e del M., riguardano i danni lamentati dal M., non quelli dello S., per i quali avrebbe avuto rilievo l’assicurazione per la responsabilita’ civile da parte di Assitalia. Inoltre, il rigetto del ricorso – per le ragioni di cui ai punti successivi – determina il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, che vede Assitalia totalmente vittoriosa.

3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la lesione del diritto di. difesa per la mancata fissazione dell’udienza per la discussione orale, ritualmente chiesta in appello, e la conseguente nullita’ della sentenza impugnata.

Il motivo va rigettato.

La Corte ha gia’ ritenuto che «L’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., non comporta necessariamente la nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l’art. 360 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attivita’ del giudice che comportino la nullita’ della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, onde, poiche’ la discussione della causa nel giudizio d’appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni gia’ assunte e delle tesi gia’ svolte nei precedenti atti difensivi e non e’ sostitutiva delle difese scritte di cui all’art. 190 cod. proc. civ., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma e’ necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi gia’ contenuti nei precedenti atti difensivi.”. (cass. n. 18618 del 2003).

Nella specie, il ricorrente si e’ limitato a censurare astrattamente la violazione della norma processuale, deducendo l’avvenuto rispetto da parte sua delle formalita’ per la richiesta di discussione orale e soffermandosi sulla funzione di tutela del contraddittorio che la possibilita’ della discussione orale della causa e’ volta a garantire. Nulla, invece, ha detto in ordine alle difese che avrebbe approfondito, se la discussione si fosse svolta, rispetto a quanto gia’ contenuto negli atti difensivi; quindi, non ha esposto il pregiudizio subito.

Il Collegio aderisce al principio di diritto gia’ enunciato dalla Corte, nella decisione appena richiamata, in un caso analogo a quello in esame. Tale principio oggi risulta rafforzato, dopo numerose successive pronunce che, rispetto a fattispecie diverse, hanno ritenuto che “In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attivita’ del giudice che comportino la nullita’ della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorche’ nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e piu’ favorevole rispetto a quella cassata” (cass. n. 4340 del 2010, rispetto alla mancata possibilita’ di replicare alla comparsa conclusionale dell’avversario).

4. Con gli altri due motivi, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., sotto due distinti profili, subordinando il secondo al mancato accoglimento del primo.

Sostanzialmente si discute se sussista o meno un rapporto di dipendenza delle cause in riferimento al quale rileva o meno la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della societa’ la Rapida.

Con il primo, sostiene che, essendo configurabile un vincolo di solidarieta’ passiva ex art. 2055 c.c. tra i convenuti in un giudizio di risarcimento del danno, potendo il creditore chiedere l’intero nei confronti di ogni debitore, non sussiste inscindibilita’ di cause, neanche quando in primo grado i convenuti si siano difesi addossandosi reciprocamente la responsabilita’ esclusiva dell’incidente; non sussistendo, pertanto, ne’ litisconsorzio necessario, ne’ dipendenza di cause.

Con il secondo, subordinato, sostiene che l’inammissibilita’ dell’appello avrebbe dovuto riguardare solo quella parte dell’impugnazione “rispetto alla quale si pone l’esigenza di integrazione del contraddittorio” in cui era in discussione “la ripartizione della responsabilita’ tra i diversi soggetti coinvolti nel sinistro”.

I motivi vanno rigettati.

4.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “L’obbligatorieta’ dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti gia’ parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessita’ del litisconsorzio in sede di impugnazione e’ imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’”. (da ultimo, cass. n. 1535 del 2010). Ed inoltre, quello secondo cui “qualora l’impugnazione sia stata proposta soltanto nei confronti di uno dei litisconsorti necessari processuale e sia decorso infruttuosamente il termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro litisconsorte necessario, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 331 c.p.c., comma 2” (cass. n. 27152 del 2009).

In entrambi i casi esaminati dalla Corte, la dipendenza di cause discende dalla contestazione tra piu’ soggetti circa l’individuazione del soggetto obbligato, per cui i rapporti processuali sono legati da un nesso di dipendenza reciproca, comportando la decisione di ciascuna causa la decisione anche dell’altra, e danno luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche nella fase di impugnazione ove sia ancora in discussione la questione della individuazione dell’obbligato.

Ritiene il collegio che il suddetto principio sia applicabile alla specie in esame, essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra le cause. La societa’ La Rapida e’ stata condannata in primo grado al pagamento, in esclusiva e non in solido, dell’intero danno in favore del M.. Nella fase della precisazione delle conclusioni in appello, il M. aveva chiesto, in via principale, affermarsi la responsabilita’ esclusiva dello S. e la condanna in solido dello stesso e della sua assicurazione al pagamento del danno per l’intero, il cui importo coincide con quello stabilito in suo favore dal giudice di primo grado a carico della societa’. L’impugnazione, quindi, mirava ad una modifica della sentenza di primo grado, nel senso della modifica del soggetto obbligato (essendo nel frattempo la Rapida fallita). Peraltro, lo S. e la sua assicurazione avevano chiesto in via incidentale dichiararsi responsabile La Rapida e il M., sempre per i danni subiti da quest’ultimo. Evidente, quindi, che in appello si discuteva in ordine all’individuazione dei soggetti obbligati rispetto ad una decisione che aveva gia’ condannato uno di essi, non in solido, ma in via esclusiva.

La riconosciuta dipendenza delle cause e il conseguente rapporto di inscindibilita’, comportano il rigetto anche del terzo motivo di ricorso. Questo infatti, che – ricollegandosi alla domanda subordinata in appello – vorrebbe la scissione dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che condanna la Rapida, con prosecuzione del giudizio senza La Rapida per la parte in cui si chiedeva la condanna dello S. e della propria assicurazione alla meta’ del risarcimento, si sostanzia nella richiesta di duplicazione parziale del risarcimento del danno e conferma l’inscindibilita’ delle cause in argomento.

5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.M. al pagamento, in favore della Toro Assicurazioni Spa, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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