Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 298 del 09/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2018, (ud. 21/11/2017, dep.09/01/2018),  n. 298

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.L. e M.M., coniuge e figlia di S.M., avevano adito il Tribunale di Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, per il risarcimento del danno biologico (iure bereditario) e dei danni morali (iure proprio) rispettivamente patito dal de cuius e derivati dal decesso del loro congiunto in conseguenza di sospetta neoplasia polmonare causata da esposizione all’amianto;

2. a seguito della rinunzia della domanda nei confronti dell’ILVA in amministrazione controllata, la SEMAT s.p.a. aveva eccepito l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro relativamente alla domanda proposta dai ricorrenti in proprio ed il giudice, adito, ritenuta la necessità di trattazione separata delle domande, ha disposto la separazione della causa relativa al risarcimento del danno iure hereditario, di competenza del giudice del lavoro, da quella relativa alla domanda proposta iure proprio, con la quale era fatta valere la responsabilità (extracontrattuale) del datore di lavoro, rilevando che per quest’ultima non potevano valere i criteri di competenza dettati dall’art. 413 c.p.c. e quindi il difetto di competenza anche territoriale del giudice adito, essendone riservata la trattazione alla cognizione del Tribunale del circondario di Brescia, presso cui aveva sede legale la convenuta;

3. propongono istanza di regolamento di competenza C.L. e M.M.; ha resistito la SEMAT s.p.a., con memoria di costituzione ex art. 47 c.p.c.;

4. il P.G. in sede; richiesto del proprio parere, ha concluso per il rigetto del ricorso; ai sensi dell’art. 380 – ter c.p.c., comma 2, tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. gli istanti rilevano che il Tribunale di Genova ha deciso sulla competenza territoriale in assenza di specifica eccezione da parte della Semat ed in mancanza di ogni indicazione del giudice ritenuto competente, in modo difforme da quanto previsto dall’art. 38 c.p.c., comma 1, osservando che gli atti dovevano essere rimessi al Presidente del Tribunale di Genova per l’assegnazione della causa al Giudice ordinario civile nell’ambito dello stesso Tribunale;

2. deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 3, c.p.c., assumendo la prevalenza nel caso di specie del rito del lavoro rispetto a quello ordinario e, osservando che la domanda proposta dalle ricorrenti iure proprio era direttamente ricollegabile al rapporto di lavoro quale antecedente e presupposto necessario della loro pretesa, chiedono che venga accertata e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Genova, in assenza di espressa eccezione in materia di competenza territoriale, e la competenza funzionale dello stesso Giudice del lavoro;

3. in sede di rituale costituzione, la Semat spa rileva l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti, perchè esula dall’oggetto del giudizio per regolamento di competenza la deduzione di ulteriori vizi procedurali (rilievo circa la funzione del Presidente del Tribunale di Genova chi individuare il giudice competente) ed evidenzia che solo l’art. 38 c.p.c., comma 1, prevede l’indicazione del giudice ritenuto competente (rilievo su eccezione di parte dell’incompetenza, ipotesi diversa da quella verificatasi nella specie, di – rilievo dell’incompetenza per materia); aggiunge, ad ulteriore specificazione della propria difesa, che l’art. 38 c.p.c., non è applicabile in quanto nel giudizio di merito la società non aveva eccepito l’incompetenza per territorio e che il Giudice aveva dapprima dichiarato la propria incompetenza per materia in relazione alla domande proposte iure proprio e, consequenzialmente, in esecuzione dei propri poteri officiosi, aveva designato il giudice ordinario territorialmente competente nel rispetto dei principi di cui all’art. 427 c.p.c.; rileva, altreSì, l’insussistenza di ogni violazione dell’art. 40 c.p.c., comma 3, osservando che le pronunzie richiamate riguardavano ipotesi diverse da quelle di cui all’oggetto del giudizio di merito (contestuale cessazione del rapporto di socio lavoratore e del rapporto di lavoro sottostante, ipotesi non assimilabile, in quanto si è in presenza di normativa speciale derogatoria ai criteri di competenza); si diffonde, poi, su considerazioni relative alla competenza per materia del giudice ordinario in ordine a pretese di risarcimento del danno avanzate iure proprio dà par?e degli eredi del lavoratore;

4. in primo luogo, deve ritenersi che il presente regolamento sia ammissibile, in accordo con la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale affama che tra le “questioni di competenza”, denunciabili con il regolamento di competenza, si deve ritenere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell’art. 38 del codice di rito, non potendosi, per converso, ritenere che l’inosservanza delle modalità di formulazione dell’eccezione e rilievo dell’incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull’applicazione di una norma processuale, da lamentare con l’ordinario rimedio dell’appello (ovvero del ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 4) tal senso; Cass. 29/04/2004, n. 8288; 06/10/2006, n. 21625; Sei. Un:, Ord. 19/10/2007, n. 21858; 09/11/2011, 23289; 04/08/2015, n. 16359);

5. nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso in ragione della mancata formulazione;.da parte della convenuta, dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti iure proprio;

6. è, infatti, opportuno premettere che il regolamento in esame involge la declinatoria della competenza per territorio che il giudice genovese ha pronunciato in ordine a quest’ultima domanda, ritenendo che la stessa, oltre a rientrare nella competenza funzionale del giudice ordinario, non potesse radicarsi presso il tribunale di Genova;

7. l’indicazione del giudice competente, individuato nel tribunale di Brescia, è stata poi effettuata dal tribunale in applicazione dell’art 18 (rectius: 19) c.p.c., quale foro generale della convenuta; non vi è cenno ad una valutazione circa la eventuale esistenza o inesistenza di fori facoltativi ex art. 20 c.p.c., idonei a radicare una diversa competenza territoriale;

8. deve aggiungersi che è pacifico tra le parti che la convenuta, nella memoria difensiva di costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c., non ha sollevato), l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;

9. infine, l’incompetenza è stata dichiarata per ragioni di territorio derogabile, non essendo stata dedotta, nè risultando dagli atti di causa, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c.;

10. poste queste premesse, osserva il Collegio che, a fronte del rilievo da parte del giudice della sua incompetenza per materia per essere competente il tribunale ordinario, l’ulteriore rilievo della sua incompetenza per territorio (semplice) doveva essere necessariamente subordinato ad un’eccezione di parte, da formularsi nei termini e nei modi stabiliti dall’art. 38 c.p.c., ovvero nella comparsa di risposta o, nel caso di specie, nella memoria difensiva tempestivamente depositata e con la specifica indicazione del giudice ritenuto competente, diversamente, radicandosi la competenza per territorio del giudice adito;

11. va, infatti, rammentato che l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del convenuto, da identificarsi in relazione al luogo in cui ha sede il convenuto, del foro dell’insorgenza dell’obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonchè, infine, del “forum destinatae solutionis”, coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182 c.c. (Cass. ord. 02/09/2015, n. 17474), dovendo altrimenti ritenersi l’ eccezione di incompetenza “tamquam non esset”, perchè incompleta;

12. non osta al principio su affermato (sub 10) il disposto dell’art. 427 c.p.c., comma 1, parte seconda, – a norma del quale “il giudice, quando rileva che unaatausa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’art. 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con il rito ordinario”- il quale deve essere letto e coordinato con il disposto dell’art. 38 c.p.c., secondo il cui tenore l’eccezione di incompetenza per territorio semplice va cecepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente;

13. in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte con pronunce certamente risalenti ma non smentite da successivi arresti (v. Cass. 13/11/1986, n. 6659, secondo cui, ove una causa ordinaria sia stata proposta col rito del lavoro è non di meno operante la prescrizione contenuta nell’art. 38 c.p.c. sui limiti entro cui può essere sollevata l’eccezione di incompetenza per territorio con la conseguenza che la parte convenuta, la quale contesti la Competen.za per materia del giudice adito., può sollevare altresì l’eccezione di incompetenza territoriale soltanto nella memoria di costituzione o nel primo atto difensivo e non già successivamente, dopo che il giudizio sia stato riassunto a seguito del disposto passaggio dal rito speciale a quello ordinario (ex art. 427 c.p.c.); v. pure Cass. sez. Un., 12/11/1999, n. 764; Cass. 18/7/1998, n. 7083);

14. deve aggiungersi che l’art. 427 c.p.c., – di cui deve sottolinearsi l’attuale diversa portata normativa rispetto all’epoca in cui la competenza in primo grado nelle cause di lavoro apparteneva al pretore e sussisteva tra pretore e tribunale il criterio di riparto fondato sul valore della causa -i disciplina il caso in cui il giudice sia (o si ritenga) incompetente per valore o per territorio, ma in tal caso solo se trattasi di territorio inderogabile, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che espressamente attribuisca al giudice del lavoro, a differenza del giudice ordinario che tale potere certamente non ha, di declinare la sua competenza per territorio (semplice) in assenza di una specifica eccezione di parte, essendo tale competenza per definizione nella disponibilità delle parti;

15. nè vale osservare che nelle controversie di lavoro l’incompetenza territoriale è sempre inderogabile (Cass. 16/04/1991, n. 4078; Cass. ord. 19/01/2017, n. 1381), perchè qui la declinatoria di cui si discute ha riguardato la causa da promuoversi secondo la stessa indicazione del giudice remittente con il rito ordinario, sicchè i criteri di competenza da esaminare e applicare sono non già quelli di cui all’art 413 c.p.c., – cui sembra riferirsi il tribunale nella parte in cui ha individuato quale giudice competente quello del foro generale del convenuto in applicazione del penultimo comma della norma citata, senza considerare altri fori (in tal senso, v. Cass. ord. 9/2/2009, n. 3117) – bensì quelli di cui agli artt. 18 e 19, concorrenti con i fori facoltativi previsti dall’art. 20 c.p.c.;

16. ma, a giudizio del collegio, tale valutazione, riguardando, come già detto, un’ipotesi di incompetenza territoriale derogabile, suppone un’eccezione di parte che nella specie non è stata sollevata, con la conseguenza che erroneamente il giudice ha sottratto alla cognizione del tribunale adito la causa in esame;

17. nè pare fondato il rilievo di parte resistente, pure suggestivo, secondo cui, essendo stata la causa introdotta con il rito del lavoro, l’unica eccezione sollevabile al momento della sua costituzione era quella dell’ incompetenza per materia e solo successivamente, allorchè tale incompetenza fosse stata affermata dal giudice del lavoro, avrebbe potuto essere posta una questione di competenza territoriale dinanzi al giudice ad quern.

18. l’affermazione non è condivisibile -ed essa collide con i principi già espressi da questa Corte secondo cui le modalità di rilievo dell’eccezione delle incompetenza per territorio derogabile non soffre eccezioni nelle controversie di lavoro, stante il carattere generale della norma di cui all’art. 38 c.p.c. – sia nella sua formulazione originaria che in quella novellata -, con la conseguenza che l’incompetenza deve comunque essere eccepita in memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., ovvero in comparsa di risposta (Cass. sez. Un., 12/11/1999, n. 764; Cass. 16/4/1991, 4077; Cass. 29/11/1984, n. 6260);

19. come è stato osservato dalle Sezioni Unite, tale opzione è una soluzione più aderente al dato normativo e consente una visione unitaria del fenomeno, non potendosi condividere la tesi eccessivamente formalistica, ed – in funzione del rito adottato, che finisce per perdere di vista quello che è lo scopo del legislatore: evitare che le questioni di incompetenza intralcino oltre ogni ragionevole limite la decisione nel merito;

20. si è così affermato che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio ex art. 428 c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermazione del principio secondo cui l’eccezione di parte convenuta, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestività, ma anche sotto l’aspetto della completezza, dovendo la contestazione riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall’art. 413 c.p.c. (ex plurimis, fra le più recenti: Cass. 11 giugno 1996 n. 5368; Cass. 14 giugno 1996 n. 5452; Cass. 28 agosto 1996, n. 7903), rimanendo assolutamente precluso, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in sede di impugnazione, il rilievo dell’eventuale (originario) difetto di competenza (Cass. 6 agosto 1996 n. 7180);

21. il principio, affermato con riguardo ad un’ipotesi in cui era stata dichiarata l’incompetenza per materia del tribunale ordinario rientrando la controversia tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c., vale a fortiori nell’ipotesi inversa, come quella in esame, atteso il diverso rilievo che la competenza territoriale ha nel rito del lavoro (art. 413 c.p.c., che indica fori ritenuti “forti”) rispetto al rito ordinario in cui la competenza territoriale è, salvo i casi di cui all’art. 28 c.p.c., derogabile;

22. in conclusione, può affermarsi il seguente principio: qualora il tribunale adito in funzione di giudice del lavoro ritenga che la causa non rientri tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c., bensì sia di competenza del giudice ordinario, non può d’ufficio rilevare la sua incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione l’art. 38 c.p.c., comma 1, il quale richiede che l’incompetenza per territorio sia eccepita, a pena di decadenza, dalla parte nella comparsa di risposta o nella memoria difensiva tempestivamente depositata e debba contenere l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente;

23. l’ordinanza del tribunale nella parte in cui ha declinato la sua competenza in favore del tribunale di Brescia deve pertanto essere annullata, dovendosi tener ferma la competenza per territoriouit tribunale di Genova;

24. rimane così assorbito l’esame dell’ulteriore questione posta dai ricorrenti e riguardante l’esistenza di un vincolo di connessione tra le due cause, tale da giustificare l’attrazione della controversia nell’ambito della competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3;

25. in realtà, per effetto dell’annullamento dell’ordinanza del tribunale genovese in parte qua e della dichiarazione qui disposta della competenza dello stesso tribunale anche in ordine alla domanda proposta dai ricorrenti iure proprio, deve escludersi in radice l’applicabilità dell’art. 40 c.p.c.: anche qui, deve prestarsi adesione ai principi espressi da questa Corte secondo cui nel caso di pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi del medesimo Tribunale non può trovare applicazione l’art. 40 c.p.c. ma è necessario dare attuazione al procedimento previsto nell’art. 274 c.p.c.. Ne consegue che, qualora uno dei due giudici si spogli della cognizione della propria causa disponendone la riassunzione ai sensi dell’art. 40 c.p.c., davanti all’altro giudice, il regolamento di competenza proposto dalla parte per censurare il provvedimento di riassunzione è inammissibile, trattandosi di uno strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell’attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell’assegnazione della causa all’uno o all’altro giudice all’interno del medesimo ufficio (Cass. ord. 25/11/2010, n. 23978);

26. la determinazione delle spese del presente regolamento sono rimesse all’esito del giudizio di merito;

PQM

accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA