Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29799 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2622-2019 proposto da:

COMES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati LORENZO SUSINI, GINO MANNOCCI;

– ricorrenti –

contro

GASPARI MENOTTI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS

31, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO RATTI;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO presso la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso

la CORTE D’APPELLO di GENOVA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 418/2018 V.G. della CORTE D’APPELLO di

GENOVA, depositato il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova, con decreto depositato in data 15/11/2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo, ex art. 26 L. Fall., proposto dalla CO.ME.S. srl, nei confronti della debitrice Gaspari Menotti spa, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Massa in data 27/7/2018, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso – denuncia presentato personalmente (senza assistenza di difensore) dalla stessa società CO.ME.S., ex art. 173 L. Fall., sulla regolarità della procedura di ammissione al concordato della debitrice Gaspari Menotti spa ed ai fini della sua revoca, per tardività (essendo stata presentata l’istanza successivamente al decreto di omologazione del concordato, confermato dalla Corte d’appello e pressochè totalmente eseguito) e per carenza di legittimazione attiva (essendo legittimati, ex art. 173 L. Fall., i soli commissari giudiziali).

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che il provvedimento negativo (di “non luogo a procedere sulla revoca”) del Tribunale ex art. 173 L. Fall., definendo un conflitto insorto in una mera fase endoconcordatizia, non è reclamabile in via autonoma, non avendo natura decisoria, ed essendo peraltro il controllo sulla regolarità della procedura proprio della tipica funzione dell’omologa del concordato; peraltro, nella specie, l’azione oppositiva risultava essere stata già esercitata dalla reclamante in sede di opposizione all’omologa e di reclamo al decreto di omologa; stante l’inammissibilità del reclamo, per non essere il decreto del Tribunale suscettibile di autonoma impugnazione, ad avviso della Corte territoriale, era precluso l’esame delle doglianze in ordine alla statuizione accessoria del decreto impugnato, di condanna della CO.ME.S. alle spese di lite.

Avverso la suddetta pronuncia, la CO.ME.S. srl propone ricorso per cassazione straordinario, ex art. 111 Cpst., affidato ad un motivo, nei confronti della Gaspari Menotti spa (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerate di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione del combinato disposto degli artt. 26 e 173 L. Fall. e art. 12 preleggi, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, ammissibile il reclamo ex art. 26 L. Fall. avendo il provvedimento impugnato del Tribunale anche un carattere decisorio, stante la statuizione di condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite (malgrado la natura officiosa e non contenziosa del procedimento in questione), in difetto, inoltre, di espressa previsione normativa che vieti la reclamabilità del provvedimento ex art. 173 L. Fall..

2. La censura è infondata.

Questa Corte con sentenza n. 2234/2017 (richiamata in motivazione nel decreto impugnato) ha affermato che “nel concordato preventivo, il provvedimento con il quale il tribunale abbia definito il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 173 L. Fall. con un “non luogo a procedere”, non è suscettibile – in mancanza di una previsione di controllo che l’art. 164 L. Fall. riserva ai decreti del giudice delegato – di immediato ed autonomo reclamo e non preclude, dunque, alla parte legittimata di costituirsi nel giudizio di cui all’art. 180 L. Fall. e di contestare la sussistenza dei requisiti di omologabilità della domanda del debitore, deducendo le medesime ragioni di non proseguibilità – o di giustificata revoca – dell’avvenuta ammissione”. In motivazione, questa Corte ha chiarito che il provvedimento conclusivo del procedimento instaurato ex art. 173 L. Fall., con “non luogo a procedere” statuito dal tribunale sulla revoca del concordato, non precluderebbe comunque la deduzione delle medesime ragioni di non proseguibilità – o di giustificata revoca – dell’avvenuta ammissione anche nel giudizio di omologazione del concordato, in cui una parte legittimata sì fosse costituita e, nel farlo, opposta alla domanda del debitore, definendo il provvedimento negativo del tribunale “un conflitto insorto rispetto ad una mera fase endoconcordatizia, senza decidere su diritti o status nè incidere su di essi, non conclude l’accertamento”, cosicchè esso non genera alcun giudicato sostanziale e dunque, restando scollegato da una dichiarazione di fallimento come anche da un intervento interruttivo sul corso del concordato, non è reclamabile in via autonoma ed interna, al di fuori di una previsione di controllo, che l’art. 164 L. Fall. prevede solo per i decreti del giudice delegato e di un perimetro impugnatorio che neanche l’art. 173 L. Fall. inquadra.

Sempre questa Corte (Cass. n. 17191 del 2014) ha chiarito che il giudizio di omologazione del concordato preventivo ed il procedimento per la revoca dell’ammissione ex art. 173 L. Fall. (che, nella specie, si era innestato nel primo) non sono due sub-procedimenti separati ed autonomi ma due fasi di un unico procedimento, poichè l’ammissione costituisce il presupposto necessario per l’omologazione, sicchè, venuta meno la prima, non è più possibile la seconda. Quindi, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’art. 173 L. Fall., il Tribunale deve respingere la domanda di omologazione, nonostante la mancata apertura del relativo procedimento ovvero il suo esaurimento in modo difforme dall’esito di accertamento più completo espletato nel solo giudizio di omologazione. Si è così affermato (Cass. 31477/2018) che il provvedimento di revoca dell’ammissione alla procedura concorsuale, ex art. 173 L. Fall., giustificato dall’accertamento di condotte fraudolente del debitore e non seguito dalla dichiarazione di fallimento della società proponente il concordato, qualora sia adottato nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 L. Fall, instaurato all’esito della votazione favorevole dei creditori ed in assenza di opposizioni di quelli dissenzienti, importa anche il sostanziale diniego dell’omologazione, avverso il quale può essere proposto il reclamo di cui all’art. 183, comma 1, L. Fall..

Ora, nella specie, l’istanza-denuncia ai fini della revoca ex art. 173 L. Fall. era stata, invece, presentata (nel giugno 2018) irritualmente dalla creditrice CO.ME.S., spettando la segnalazione al commissario giudiziale, allorchè il decreto di omologazione del concordato era stato emesso (nel dicembre 2017), ed è stata decisa dal Tribunale quando il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato ex art. 183 L. Fall. della CO.ME.S. era stato già rigettato (nel luglio 2018).

In sede di reclamo, come risulta dal decreto impugnato della Corte d’appello, la CO.ME.S. si doleva sia della declaratoria di inammissibilità nel merito dell’istanza-denuncia ex art. 173 L. Fall. anche per carenza di legittimazione attiva, sia della condanna alle spese da parte del Tribunale, stante la natura non contenziosa del sub-procedimento ex art. 173 L. Fall.. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il reclamo, in quanto il provvedimento conclusivo del procedimento instaurato ex art. 173 L. Fall., con “non luogo a procedere” statuito dal tribunale sulla revoca del concordato, non aveva carattere decisorio e non era impugnabile autonomamente; di conseguenza, non poteva essere esaminata la doglianza sulla statuizione “accessoria” del Tribunale di condanna alle spese, stante l’evidente soccombenza sulla stessa proponibilità del reclamo. Ora, nel presente ricorso per cassazione, la ricorrente, senza nulla argomentare sui presupposti fondanti il merito della richiesta originaria ex art. 173 L. Fall. (atti in frode ai creditori), si limita a dedurre, in modo tautologico, di avere impugnato con reclamo alla Corte d’appello (anzichè con ricorso straordinario per cassazione) la statuizione del Tribunale, in quanto essa aveva carattere decisorio, con riguardo alla condanna alle spese, ma non era definitiva “per via del fatto che il provvedimento avrebbe potuto essere impugnato presso la Corte d’appello con il reclamo ex art. 26 L. Fall.”.

In realtà, non essendo stato proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso la sola decisione del Tribunale sulle spese, il presente ricorso avverso la decisione della Corte d’appello in punto di inammissibilità del reclamo risulta infondato per le ragioni sopra espresse.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello igrd~ per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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