Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29799 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIRETTORE RIPARTIZIONE SANITA’ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI (OMISSIS)

C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LARCHER MARIA, VON GUGGENBERG RENATE;

– ricorrente –

contro

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. C.F. (OMISSIS)

(già A. MENARINI INDUSTRIE SUD S.R.L.), in persona del legale

rappresentante Dott. A.A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIANSANTE ROBERTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2005 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 14/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato COSTA MICHELE difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANSANTE ROBERTO difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.10.2005 la A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.(già A. Menarini Industrie Sud s.r.l.), in persona del Direttore pro tempore, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, emessa il 10.8.2004 dal Direttore della Ripartizione n. 23 – Sanità della Provincia Autonoma di (OMISSIS), notificata ad essa ricorrente il 13.8.2004, con cui le era ingiunto il pagamento della somma di Euro 10.333,53, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 36 e del D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 8, essendo stato reperito, presso la farmacia Fortichiari di (OMISSIS)), il farmaco “ACEDIUR” privo di etichetta e foglio illustrativo bilingue. Si costituiva il Direttore della Riparazione Sanità della Provincia Autonoma di (OMISSIS) resistendo all’opposizione.

Con sentenza 28.4.2005 il Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice Unico, accoglieva l’opposizione annullando l’ordinanza- ingiunzione, condannando l’intimato alla restituzione alla società opponente della somma di Euro 10.333,53 e compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Rilevava il Tribunale che, in base al principio di libertà di contrattazione “con chi si preferisce”, i farmacisti altoatesini potevano acquistare i loro prodotti da grossisti di tutta Italia e che nessuna censura poteva essere mossa al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, “quando quest’ultimo non sia il fornitore diretto del prodotto in questione”;

nella specie era da escludersi, quindi, qualsivoglia responsabilità in capo alla società produttrice sulla base unicamente di tale sua qualità, “non potendosi dalla stessa esigere una condotta di controllo su tutti i grossisti operanti sul territorio nazionale, in quanto potenziali fornitori delle farmacie altoatesine”.

Avverso tale sentenza il Direttore della Ripartizione Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso le memoria la società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, art. 8;

unico destinatario di tale norma, riguardante l’illecito amministrativo contestato, era da ritenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 178 del 1991, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale, per il quale sussisteva l’obbligo di non mettere in commercio medicinali con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della Sanità; tanto era desumibile dalla norma di attuazione di cui al D.P.R. n. 574 del 1988, art. 36, comma 1 che, allineandosi alla norma di recepimento della direttiva comunitaria di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, art. 8, subordinava l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci alla predisposizione delle etichette e degli stampati illustrativi nelle due lingue, italiana e tedesca;

2) omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla mancata indagine sull’esigibilità della condotta del produttore di medicinali che ha colposamente permesso l’immissione in commercio di medicinali sprovvisti di etichettatura bilingue; la sentenza impugnata aveva apoditticamente negato qualsivoglia facoltà di controllo del produttore nei confronti dei grossisti, in assenza di prova liberatoria al riguardo; nella specie, peraltro, l’allegazione di copia del foglietto illustrativo, approvato dal Ministero della Salute al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, non costituiva documento idoneo a dimostrare che la società Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite si fosse concretamente adoperata per evitare la commercializzazione in provincia di Bolzano del suo prodotto sfornito di foglietto illustrativo bilingue.

Il primo motivo è inammissibile perchè non è rapportato alla ratio decidendi sopra riportata, posta a fondamento della decisione impugnata. E’, invece, fondata la seconda censura.

La violazione contestata non può, infatti, attribuirsi a caso fortuito o forza maggiore giacchè l’obbligo imposto al titolare della autorizzazione, D.P.R. n. 574 del 1988, ex art. 36, come modificato dal D.Lgs. n. 283 del 2001, di commercializzare le specialità medicinali ed i prodotti galenici in provincia di Bolzano con “le etichette e gli stampati illustrativi”, redatti congiuntamente nelle due lingue, italiana e tedesca, comporta l’obbligo dello stesso titolare di imporre contrattualmente che i rivenditori all’ingrosso non riforniscano le farmacie in provincia di Bolzano di medicinali sprovvisti di tali indicazioni, verificando che tale imposizione sia rispettata; in caso contrario, il divieto potrebbe essere eluso in tutti i casi in cui il titolare di detta autorizzazione non effettui la vendita diretta dei prodotti.

Nè può sostenersi che alla mera predisposizione del foglietto illustrativo bilingue, finalizzato al mero ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio sul territorio, consegua l’adempimento delle prescrizioni di legge, contemplate nell’art. 36 del D.P.R. cit., comma 1, dovendosi ravvisare la ratio delle prescrizioni stesse nella garanzia che tutti i medicinali posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano siano provvisti di etichettarla in ambo le lingue, italiana e tedesca, senza che possa addossarsi al grossista o al farmacista venditore finale del medicinale, non destinatari della normativa in materia, la responsabilità per detto mancato adempimento. Il D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 8 pone, del resto, la sanzione amministrativa prevista dalla norma medesima a carico del “titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio”.

Per le ragioni esposte il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA