Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29799 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29799 Anno 2017
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 26870/2012 proposto da:

u

Tuveri Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense
n..04, presso la signora De Angelis Antonia, rappresentato e difeso
dall’avvocato Ballero Benedetto, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia Laore, in persona del Commissario straordinario pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n.104, presso la
signora De Angelis Antonia, rappresentata e difesa dagli avvocati
Corona Maria Elisabetta, Santoru Maria, giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 12/12/2017

.

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
1. Giovanni Tuveri, già presidente dell’ERSAT – a cui è subentrata
l’odierna intimata Agenzia LAORE che resiste con controricorso adisce questa Corte onde sentir cassare, sulla base di cinque motivi,
l’impugnata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari,
rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado
che, su domanda della LAORE, lo aveva condannato a rimborsare
alla medesima la somma di euro 144399,40, a titolo di differenze
stipendiali indebitamente riscosse durante il mandato, allorché in
sostituzione dell’originario trattamento economico previsto per i
coordinatori regionali gli era stato riconosciuto quello più favorevole
applicato al direttore generale della regione.
Il giudice d’appello, nel rigettare il gravame, ha ribadito la
convinzione fatta propria dal primo decidente che il trattamento
retributivo dovuto per la carica dovesse continuare ad essere
regolato dalla disposizione dell’art. 6 della I. reg. Sardegna 23 agosto
1995, n. 20 – in base al quale esso era parametrato alla retribuzione
spettante al dipendente dell’amministrazione generale, avente
qualifica dirigenziale e anzianità di venti anni, maggiorata
dell’indennità prevista per il coordinatore regionale – in tal senso
deponendo l’interpretazione della norma, che rendeva ininfluente il
fatto che la figura del coordinatore regionale fosse stata soppre
Est. Co

RG 26870/12 Tuveri-Ag. Laore
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arulli

06/07/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

beneficio di quella del direttore generale, il nuovo assetto interno
impresso all’organizzazione regionale che non rendeva assimilabili le
qualifiche di coordinatore e di direttore e, da ultimo, la norma di
interpretazione autentica risultante dall’art. 22 I. reg. Sardegna 21
aprile 2005, n. 7.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso il Tuveri censura il deliberato
d’appello, sia in punto di diritto che in via motivazionale, per aver
assunto a criterio regolatore della vicenda la figura del coordinatore
regionale, quantunque detta figura fosse stata successivamente
soppressa e il contrario argomento ritratto dalla norma di
interpretazione autentica fosse contrastato dalla successiva
determinazione adotatta con l’art. 3, comma 20, I. reg. Sardegna 5
marzo 2008.
2.2. Il motivo non ha fondamento.
La Corte d’Appello, con ragionamento immune da vizi logici e
giuridici, ha esaustivamente argomentato la propria decisione intesa
ad assicurare continuità al parametro di riferimento costituito dalla
retribuzione accordata alla soppressa figura del coordinatore
svolgendo tre ordini di considerazioni ovvero valorizzando il dato
letterale risultante dalla citato art. 6 I. reg. 20/1995 – che il
parametro codificava in modo espresso – declinando la tesi della
pretesa assimilazione di detta figura a quella del direttore generale e
chiamando a proprio definitivo conforto la norma di interpretazione
autentica dettata con l’art. 22 I. reg. 7/2005, in tal modo, dunque,
procedendo alla ricostruzione di un quadro di riferimento completo e
del tutto coerente rispetto ai fatti di causa oggetto di giudizio.

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Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.

Né del resto le difese opposte dal ricorrente con il motivo in disamina
palesano profili di criticità debitamente conducenti vuoi perché
sprovvisti dei necessari caratteri di pertinenza e specificità rispetto al
dictum censurato, vuoi perché più direttamente intesi a dar sfogo ad
un dissenso di principio, volto in buona sostanza a rivendicare e a

motivo («la decisione impugnata applica in modo esasperatamente
rigoroso … il criterio dell’interpretazione letterale»; «l’evidente
chiusura verso altre soluzioni interpretative»; «ad avviso di questa
difesa, pertanto, il percorso logico interpretativo da seguirsi nella
lettura dell’art. 6 della L.R. n. 20 del 1995 deve essere diverso»,
ecc.) – solo una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
3.1. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il Tuveri lamenta
ancora l’erroneità in diritto della sentenza, nonché il vizio di
motivazione della medesima per aver ritenuto nuova l’allegazione in
ordine al difetto di prova dell’importo reclamato in restituzione ed
aver disconosciuto il difetto di legittimazione passiva opposto
riguardo al fatto che la somma pretesa in restituzione era stata
indicata al lordo.
3.2. Entrambi i motivi sono fondati e la loro fondatezza assorbe
integralmente il quarto motivo di ricorso, denunciante gli errori di
calcolo che inficiano l’impugnato pronunciamento e, parzialmente, il
quinto motivo di ricorso, comportante la medesima censura.
3.3. Quanto al secondo motivo, la novità dell’allegazione circa
l’eccepito difetto di prova a fondamento della pretesa, motivata dal
giudice d’appello sul presupposto che il Tuveri «nel corso del
(giudizio) di primo grado non aveva mai contestato l’ammontare del
rimborso chiesto dall’agenzia» – oltre che oggetto di erroneo
inquadramento processuale, giacché non già di novità della domanda
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EstL Cs s. Marulli
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sollecitare – come ben attestano talune espressioni contenute nel

si sarebbe dovuto parlare, ma semmai di novità dell’eccezione avuto
riguardo alla posizione del Tuveri, convenuto in primo grado – è
frutto di un manifesto errore traducendosi nell’obliterazione di un
fatto processuale che altera il quadro motivazionale, vero che, come
documenta il ricorrente nell’illustrazione del motivo, già nel corso del

dell’azione di recupero «perché muove da presupposti erronei» e che
una parte non irrilevante delle somme delle quali si chiede la
ripetizione non è stata mai corrisposta al convenuto, essendo stata
direttamente erogata dall’ERSAT all’INPS, all’Agenzia delle Entrate
ecc.», sicché, reiterando il Tuveri le medesime deduzioni in grado di
appello, il decidente non avrebbe potuto rilevarne l’inammissibilità
per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ma avrebbe dovuto
pronunciarsi su di esse in ragione dell’effetto devolutivo tipico del
proposto atto di gravame.
3.4. Anche il terzo motivo palesa un evidente error in iuidicando,
dacchè il giudice d’appello ha escluso l’irripetibilità delle somme
corrisposte al lordo sull’errato presupposto – esplicitamente negato
dalla stessa resistente nella memoria – «che quanto chiesto in
restituzione costitusce la somma netta versata al Tuveri -, onde
anche per questo profilo la decisione merita emenda. Né ciò onera il
collegio a prendere posizione, anticipando la trattazione che di essa
dovrà svolgersi avanti al giudice di rinvio, in ordine alla questione di
diritto che la cassazione in parte qua della decisione cagliaritana
inevitabilmente apre, arrestandosi invero il sindacato della Corte a
rilevare l’errore processuale compiuto dal giudice d’appello ed
essendo ad essa perciò precluso l’esame di un tema di diritto che
compete alla parti trattare avanti al giudice di merito ed a questi
doverosamente decidere.
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giudizio di primo grado il Tuveri aveva dedotto l’illegittimità

4.1. Con il quinto motivo di ricorso il Tuveri, oltre a reiterare le
censure già oggetto del quarto, insiste anche perché l’impugnata
decisione sia cassata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non
avendo essa pronunciato sulla svolta domanda riconvenzionale.
4.2. La doglianza è affetta da pregiudiziale inammissibilità, poiché,

deduzione del vizio in questione è necessario, tra l’altro che le
istanze non pronunciate «siano riportate puntualmente, nei loro
esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro
contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica,
altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o
l’altra erano state proposte » (Cass., Sez. IV, 4/07/2014, n. 15367),
nella specie il ricorrente non ha assolto all’onere in questione,
limitandosi unicamente a dedurre la reiterazione della domanda
avanti al giudice del gravame senza altre indicazioni.
5. Accogliendosi dunque l’impugnazione nei limiti anzidetti, la
sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va
rinviata al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo
motivo, dichiara assorbito il quarto e parzialmente assorbito e
parzialmente inammissibile il quinto motivo; cassa l’impugnata
sentenza e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Cagliari che, in altra
composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 6.7.2017.

posto che come questa Corte ha più volte avvertito, ai fini della

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