Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29798 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 19/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.E. (OMISSIS), F.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO BACONE

13, presso lo studio dell’avvocato SATRIANO MICHELE, rappresentati e

ditesi dall’avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI;

– ricorrenti –

contro

ASL/(OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, quale legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio

dell’avvocato CASTALDI ITALO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCARELLI STANISLAO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1202/2005 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 15/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.10.04 F.C. e F.E. proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 02/04 e 03/04, emesse in data 20.7.04 dalla ASL (OMISSIS), in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3 e D.Lgs. n. 181 del 2003, art. 16, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e delle bevande, per avere gli agenti di detta ASL riscontrato che nel banco frigo del locale commerciale gestito dagli opponenti; erano contenute n. 6 confezioni di formaggi, destinate alla vendita, confezionate sottovuoto senza nessuna etichettatura del prodotto. Instaurato il contraddittorio nei confronti di detta ASL, con sentenza in data 13.6.05 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice unico, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite; rilevava che l’omessa indicazione, nella ordinanza ingiunzione,del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, non determinava la nullità dell’atto, bensì il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di eventuale ritardo dell’impugnazione con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa.

Avverso tale decisione F.C. e F.E. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la ASL (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Motiv. semplificata ai sensi del decr. P. Pres. del 20.3.11).1 I ricorrenti deducono il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che, all’epoca dei fatti, unico soggetto legato alla società Sannio Frutta s.r.l. ove era stata accertato l’illecito amministrativo, era F.E., quale i amministratore Unico della società stessa, non avendo F.C. mai intrattenuto rapporti con la Sannio Frutta s.r.l. ed essendo solo fratello di F.E.; la Asl (OMISSIS), senza indagare sull’effettivo responsabile della violazione contestata, aveva notificato, in data 16.9.2004, il verbale di accertamento n. 2/04 a F.E. in proprio, quale”titolare” e quello n. 03/04, a F.C., in proprio, quale “fratello del titolare presente all’ispezione”). Era, quindi, evidente, l’illegittimità della sanzione amministrativa irrogata, posto che nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, ex art. 2462 c.c., comma 1, nè la presenza di F.C. nel locale commerciale, al momento dell’ispezione, legittimava la ASL a notificare allo stesso un verbale di accertamento.

Il ricorso è infondato.

La doglianza sul difetto di legittimazione passiva non risulta che sia stata dedotta con l’atto di opposizione e non può, perciò, la relativa eccezione essere sollevata, per la prima volta, in Cassazione.

Trattasi, comunque, di censura di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, mentre il controllo circa la “legittimatio ad causam”, si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convento, assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuta a subirla, ogni eccezione in ordine all’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia e deve essere provato da chi formula detta eccezione (Cass. n. 6916/97; n. 11190/95). Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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