Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29798 del 12/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 12/12/2017, (ud. 28/06/2017, dep.12/12/2017),  n. 29798

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’istituto Statale di Istruzione Professionale Agraria “L.G.M. Columella” ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due motivi di ricorso, l’impugnata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce, in merito alla controversia promossa da C.G. perchè le fosse trasferito il box-garage di proprietà della scuola acquisito a seguito di aggiudicazione, ha confermato, facendone proprie le argomentazione, il deliberato del giudice di prima istanza che aveva ritenuto che il contratto si fosse perfezionato per effetto dell’intervenuta aggiudicazione.

Al proposto ricorso resiste la C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso la scuola, censurando il deliberato d’appello, che onde confermare l’assunto del primo giudice, ed al pari di questo, aveva richiamato il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16, comma 4, obietta che, essendo detta norma derogabile, nella specie era desumibile – segnatamente dall’estratto dal verbale e dalla successiva comunicazione con cui si annullava la procedura – che l’aggiudicazione era improduttiva di qualsivoglia effetto vincolante per la scuola.

3. Il motivo è fondato e la sua fondatezza rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso.

Quanto al motivo accolto, è indiscutibilmente vero che l’art. 16 anzicitato, al comma 4, preveda, in deroga a quanto più generalmente previsto dallo stesso art. 16, al comma 1 – in forza del quale i contratti stipulati dalla P.A. devono rivestire ad substantiam la forma scritta – che “i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto”; come pure è vero che la giurisprudenza di questa Corte abbia più volte tratto da questa disposizione l’asserto che il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l’effetto traslativo del bene oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso (Cass., Sez. 3, 22/06/2009, n. 14545).

4. Senonchè, rispetto a questo convincimento, su cui si è attestato il giudice d’appello, ritenendo che l’aggiudicazione in favore della C. risultante dal relativo verbale valga a perfezionare il contratto ed a determinare gli effetti vincolanti che esso produce ai fini traslativi, occorre tuttavia rammentare, come più volte si è fatto da questa Corte, che la previsione contenuta del citato art. 16, comma 4, configura un precetto ordinariamente derogabile, non dettando esso una norma imperativa e restando perciò nella facoltà discrezionale della P.A. rinviare ad un momento successivo l’instaurazione del vincolo negoziale (Cass., Sez. 1, 13/10/2014, n. 21592). Ciò, quando non sia più generalmente previsto dalla legge significativa al riguardo è la disciplina speciale dettata per gli appalti pubblici a partire dal D.P.R. n. 163 del 2006, il cui articolo 11, al comma 9, oggi trasfuso nell’art. 32, comma 8, DLT 18 aprile 2016, n. 50, espressamente contempla tra l’aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto un intervallo temporale entro cui si rende possibile, nell’interesse pubblico, l’esercizio ad esempio dei poteri di autotutela, con possibilità di pervenire alla revoca dell’aggiudicazione a seguito del riesame degli atti adottati quando essi inducano ad un diverso apprezzamento della situazione preesistente (Cass., Sez. 1, 25/05/2015, n. 10748) – risulta possibile, secondo quel che insegna la nomofilachia di questa Corte, allorchè gli effetti immediatamente traslativi dell’aggiudicazione vengano differiti in forza della riserva contenuta nel bando di gara ovvero nello stesso verbale di aggiudicazione (Cass. Sez. U, 22/07/2016, n. 15204), in tale previsione riflettendosi infatti la volontà dell’amministrazione di disporre del tempo utile al fine di assicurare, attraverso le necessarie attività di verifica, la legittimità del procedimento.

5. Ora, traguardando la vicenda in esame alla luce del riferito quadro di diritto, il giudizio declinato nell’occasione dal giudice d’appello non risulta pienamente adesivo.

E’ infatti sfuggito al decidente il dato fattuale incontroverso allegato dalla scuola, ma non contestato ex adverso – che nella specie – come si evince dal relativo passaggio della Delib. 5 giugno 1997, n. 104/1, che è stato riprodotto nel ricorso anche ai fini dell’autosufficienza di esso – la giunta esecutiva dell’istituto all’atto di provvedere alla graduazione delle offerte, aveva altresì precisato “di confermare l’affidamento al Preside per l’ulteriore iter della pratica con comunicazione, a scalare, a cominciare del primo offerente e in caso di rinunzia con continuazione fino all’esaurimento della graduatoria”. E’ del tutto evidente che in tal modo l’istituto, pur approvando la graduatoria degli offerenti non volesse procedere all’immediata aggiudicazione del bene alla C., rendendosi invero necessario, in conformità da quanto da esso deliberato, un’ulteriore attività preparatoria affidata al Preside, incaricato infatti di prendere contatto con il vincitore della gara e con quelli che lo segui o in graduatoria nel caso di sua rinuncia e di individuare così la propria controparte contrattuale. Non si è perciò di fronte all’effetto immediatamente traslativo che in base al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16, comma 4, si ascrive ordinariamente al verbale di aggiudicazione, poichè affidando al Preside l’ulteriore iter della pratica, la scuola, appunto derogando alla disposizione in parola, aveva palesato la propria intenzione di differire gli effetti propri dell’aggiudicazione all’esito della futura attività demandata al Preside. Non essendosi peraltro il successivo corso della procedura perfezionato, nessun effetto traslativo del bene poteva vantare a proprio favore la C. e la domanda della medesima a questo fine non avrebbe dovuto trovare accoglimento.

6. Cassandosi perciò l’impugnata decisione, la causa andrà rinviata al giudice a quo ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, essendo rimaste impregiudicate le altre domande della resistente.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

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