Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29795 del 29/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13115-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO DI FOGGIA

(Onlus), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIERI 82 presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO MONTALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNO CIARMOLI;

– ricorrente –

contro

ASL FG – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del

Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPINA NORMA BORTONE, RAFFAELE DALOISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1656/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1656/2017, depositata in data 24/10/2017, – in controversia promossa dalla ASL di Foggia, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso, in favore dell’Associazione Pubblica Assistenza Volontari Soccorso di Foggia, con il quale si era ingiunto alla ASL di pagare alla suddetta Onlus la somma di Euro 60.706,08, oltre accessori, a titolo di compenso per la fornitura di un servizio di ambulanza, con personale, per il “118”, effettuato dall’Associazione dal gennaio 2009 al marzo 2010, presso la postazione di Orsara di Puglia, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opposta alla restituzione dell’importo erogatole in esecuzione provvisoria dell’ingiunzione, stante la mancata prova della necessaria forma scritta della proroga dell’originaria convenzione stipulata il 16/11/2006, con scadenza al 31/12/2008, come prescritto dall’art. 5 dello stesso contratto.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che, dovendo i contratti con la pubblica amministrazione essere redatti in forma scritta (salva la deroga prevista dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio), con sottoscrizione ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, ed essendo stato nella convenzione inter partes espressamente pattuita la necessità della forma scritta della proroga (art. 5), nella specie, risultava, al contrario, che, a seguito dell’ultima proroga deliberata dal Commissario Straordinario della ASL di Foggia sino al 31/12/2008, successivamente, con Delib. n. 3896 del 2008, lo stesso Commissario aveva anzi deliberato “di non prorogare” i servizi, anche il solo servizio di fornitura delle ambulanze, alle ditte affidatarie, mentre le successive proroghe, di cui ad alcune delibere del 2009 del Direttore Generale della ASL (attuative della Delib. Giunta Regionale n. 2635 del 2008), non era dimostrato che riguardassero anche l’associazione opposta ed alcune missive a firma del Presidente dell’associazione non risultavano conferenti.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Associazione Pubblica Assistenza Volontari Soccorso di Foggia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle “regole che sovrintendono alla stipula dei contratti della P.A.”, deducendo che la Corte territoriale avrebbe falsamente applicato le norme (art. 1350 c.c. e codice appalti pubblici) relative alla conclusione degli accordi di proroga dei servizi pubblici affidati ai privati e non avrebbe correttamente vagliato alcuni documenti (delibere del Direttore Generale della ASL Foggia nn. 2525/2008, 719/2009, 1844/2009, 3091/2009, nonchè le missive provenienti dall’Associazione di accettazione della proroga) dai quali risulterebbe l’espressa proroga di tutte le convenzioni in essere con le Associazioni di volontariato per l’espletamento del servizio di emergenza sanitaria 118; con il secondo motivo, si lamenta poi sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata valutazione della prova versata in atti, circa la riferibilità della prova stessa alla suddetta associazione, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato sempre dalla proroga disposta e dai documenti costituiti da una Nota della ASL di FG del 16/1/2009 e dalla risposta dell’associazione del 23/1/2009, dai quali emergerebbe la riferibilità delle proroghe successive al 31/12/2008 anche all’associazione in questione.

2. La prima censura è inammissibile.

La Corte d’appello ha dato rilievo sia alla espressa previsione contrattuale della necessaria forma scritta per la proroga della Convenzione del 2006 sia alla Delib. n. 3896 del 2008, con la quale il Commissario Straordinario della ASL di FG aveva deliberato di non prorogare i servizi (fornitura di autista, soccorritore ed infermiere) alle ditte affidatarie, nell’ambito del progressivo affidamento delle postazioni “118” ad una terza società, con conseguente definitiva cessazione del rapporto al 31/12/2008, rilevando che egp le successive delibere adottate dalla ASL nel 2009, di proroga del servizio, non essendo stato prodotto l’allegato prospetto ove figuravano le associazioni destinatarie della proroga, non erano riferibili all’appellante.

Ora, questa Corte, da ultimo (Cass. 11231/2017), ha affermato, sia pure in relazione a contratti di cui sia prevista la rinnovazione tacita del contratto con la PA, che “in tema di attività di diritto civile della P.A., nel cui ambito vige il principio della forma scritta dell’atto a pena di nullità, l’invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per fatti concludenti il contratto scritto, nel quale pure sia pattuita la rinnovazione tacita, atteso che, una volta verificatisi gli effetti della disdetta, le parti possono podi nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale che, nel caso della P.A., la cui inerzia è insuscettibile d’integrare una condotta produttiva di effetti negoziali, deve rivestire forma scritta ed essere adottato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti”.

La doglianza non tiene conto del decisum, avendo la Corte territoriale evinto la volontà dell’Ente, espressa in forma scritta, di non prorogare ulteriormente il rapporto negoziale con l’associazione da un documento specifico, emesso prima della scadenza del 31/12/2008, neppure menzionato dalla ricorrente.

3. La seconda censura è inammissibile.

Non ricorre il vizio di nullità della sentenza “per scarsa accuratezza” nel vaglio della documentazione prodotta, avendo la Corte di merito motivatamente esaminato il materiale probatorio prodotto dalle parti.

Non ricorre il vizio dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di documenti del tutto non decisivi al fine di stabilire l’esistenza e riferibilità della asserita proroga nei riguardi dell’Associazione ricorrente.

L’apprezzamento di merito risulta incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020

 

 

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