Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29795 del 12/12/2017

Cassazione civile, sez. I, 12/12/2017, (ud. 23/06/2017, dep.12/12/2017),  n. 29795

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 19 ottobre 2016, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dai cittadini albanesi S.E. e Sa.Fl. avverso il decreto emesso il 14 luglio 2016, con cui il Tribunale per i minorenni di Ancona aveva negato ai reclamanti il rilascio dell’autorizzazione a permanere nel territorio italiano per motivi connessi allo sviluppo psicofisico della figlia minore Sa.Al..

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso la determinatezza e temporaneità delle esigenze prospettate a sostegno della domanda, nonchè l’effettività, la concretezza e la gravità del pregiudizio eventualmente conseguente al rimpatrio della minore, osservando che i genitori potevano ben condurla con loro in caso di rientro nel Paese di origine, non essendo realisticamente ravvisabile un radicamento nel territorio nazionale, nè una significativa differenza tra il tessuto sociale italiano e quello albanese. Ha ritenuto generiche le deduzioni riguardanti il pregiudizio ricollegabile al distacco della minore dai genitori e la situazione di abbandono in cui verrebbe a trovarsi il nucleo familiare in Albania, evidenziando anche l’assenza d’inserimento dei genitori nel territorio nazionale, testimoniato dal mancato svolgimento di attività lavorativa e dalla scarsa padronanza della lingua da parte della S., nonchè dalle condotte penalmente rilevanti addebitate al Sa. e dalla mancanza di autonomia economica del nucleo familiare. Ha aggiunto che dalla documentazione medica prodotta non emergeva una situazione patologica tale da richiedere necessariamente la permanenza della minore in Italia, peraltro neppure dedotta originariamente a sostegno della richiesta.

2. Avverso la predetta sentenza la S. ed il Sa. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, rilevando che, ai fini del rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha concentrato la propria attenzione sulla situazione dei genitori della minore, trascurando quella della piccola A., nata nel (OMISSIS) e sempre vissuta in Italia, dove ha trovato un ambiente idoneo al suo sereno e sano sviluppo e si è integrata perfettamente. Nell’escludere che il distacco dai genitori possa risultare pregiudizievole, il decreto impugnato non ha tenuto conto del carattere tutt’altro che eccezionale della norma citata, non applicabile solo in presenza di situazioni di pericolo per la salute del minore, e della ratio della stessa, consistente nel tutelare lo sviluppo psicofisico del minore anche in relazione al possibile disagio derivante all’improvviso allontanamento del genitore. La Corte di merito non ha infine considerato che lo sradicamento dal territorio nazionale provocherebbe uno stress ingiustificato per la minore, costretta ad adattarsi ad un ambiente socio-culturale completamente diverso, nel quale anche i genitori avranno difficoltà a reintegrarsi.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del diritto all’unità familiare, disciplinato dal titolo 4^ del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, e dall’art. 8 della CEDU. Premesso che tali disposizioni impongono di tener conto della natura e dell’effettività del vincolo familiare dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine e della durata del soggiorno sul territorio nazionale, osservano che il provvedimento impugnato non spiega in alcun modo le ragioni per cui il nucleo familiare dovrebbe essere diviso o sradicato dal territorio nazionale.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18, in relazione agli artt. 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176, sostenendo che, nel negare ai genitori l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, il decreto impugnato ha disposto un’espulsione di fatto della minore, in contrasto con l’interesse della stessa, che ne consiglierebbe la permanenza in Italia, dove godrebbe di maggiori garanzie di un sereno sviluppo psicofisico ed educativo, assistita dai genitori, che sono i soggetti più idonei a prestarle le cure necessarie per la sua crescita. La Corte di merito ha dato inoltre per scontato che la minore segua i genitori in Albania, senza considerare che tale scelta non può essere imposta al minore, costituendo oggetto di un diritto dello stesso, in caso di allontanamento dei genitori dal territorio nazionale.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione, affermando che, nell’escludere il radicamento della minore nel territorio nazionale, il decreto impugnato ha conferito rilievo preminente alla durata del soggiorno, senza tenere conto del pregiudizio che l’allontanamento comporterebbe per lo sviluppo psicofisico della piccola A., la cui tenera età le ha consentito di adattarsi ad un ambiente sereno e stabile come quello che ha trovato in Italia, nonchè d’instaurarvi significative relazioni sociali.

5. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono fondati.

A fondamento della decisione, la Corte d’appello ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, in presenza dei quali può essere concessa ai suoi familiari la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non postulano necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma possono consistere in qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che il minore è destinato a risentire per effetto dell’allontanamento dei familiari o del suo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psicofisico, fermo restando che deve trattarsi di situazioni di durata non lunga o indeterminabile e non caratterizzate da tendenziale stabilità e che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili tali da trascendere il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr. Cass., Sez. Un., 25/10/2010, n. 21799; Cass., Sez. 6, 7/09/2015, n. 17739; Cass., Sez. 1, 31/03/2011, n. 7516).

La configurabilità del predetto pregiudizio è stata esclusa dal decreto impugnato in base alla considerazione che l’allontanamento dei ricorrenti dal territorio nazionale non comporterebbe per la minore un disagio superiore a quello normalmente insito nel distacco da figure parentali, evitabile comunque attraverso il rientro della piccola A. in Albania unitamente ai genitori, la cui praticabilità non potrebbe realisticamente essere esclusa, avuto riguardo alla tenera età della minore, tale da impedire di ravvisare un radicamento nel territorio nazionale, ed all’assenza di significative differenze tra il tessuto sociale del Paese di origine e quello italiano.

In riferimento a casi analoghi a quello in esame, questa Corte, nel ribadire il principio di diritto posto a fondamento del decreto impugnato, ha posto peraltro in risalto la ratio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, consistente nell’evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita, precisando che ai fini della sua applicazione deve conferirsi rilievo anche all’età prescolare del minore ed al suo eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando d’inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa, ed affermando comunque che il rigetto dell’autorizzazione non può trovare giustificazione nella mera sottolineatura della temporaneità del provvedimento e della sua idoneità a determinare soltanto un differimento del distacco del minore dalla Italia, ma richiede una motivazione rigorosa, fondata su elementi seri ed oggettivi, tali da far ritenere inevitabile il predetto esito (cfr. Cass., Sez. 6, 7/09/2015, n. 17739 cit.; 20/07/2015, n. 15191).

Tale esigenza non è stata adeguatamente tenuta in conto dal decreto impugnato, il quale si è limitato a formulare una prognosi negativa in ordine alle possibilità d’inserimento della minore nel contesto sociale italiano, conferendo a tal fine rilievo esclusivamente alle difficoltà incontrate dai genitori, comprovate dallo stato di disoccupazione della madre e dal suo difetto di padronanza della lingua, nonchè dalle condotte penalmente rilevanti addebitate al padre e dalla mancanza di autonomia economica del nucleo familiare. In tal modo, tuttavia, esso ha finito per spostare l’oggetto dell’attenzione dalle esigenze esistenziali, sanitarie ed educative della piccola A. alle prospettive d’integrazione dei genitori, privilegiando l’analisi della situazione di questi ultimi a scapito di quella delle condizioni della minore, il cui interesse costituisce oggetto esclusivo della tutela apprestata dall’art. 31 cit. In particolare, nell’escludere il radicamento di A. nel territorio nazionale, la Corte di merito non si è posta il problema delle difficoltà di ambientamento che la minore, nata in Italia e quivi vissuta ininterrottamente, potrebbe incontrare in caso di trasferimento nel Paese di origine dei genitori, dove, oltre ad essere priva di concrete relazioni affettive e sociali, non potrebbe avvalersi neppure delle forme di assistenza garantite dal nostro ordinamento. Pur ponendo l’accento sulle difficoltà d’inserimento sociale ed occupazionale dei genitori, essa ha inoltre omesso di valutare l’eventualità del ricorso a forme di assistenza, tali da consentire al nucleo familiare di superare l’attuale stato di precarietà delle sue condizioni economiche e di adattarsi pienamente al contesto ambientale di riferimento, con conseguente miglioramento anche delle prospettive d’integrazione della minore. Nell’ipotizzare il rimpatrio dei soli genitori, il decreto impugnato ha infine trascurato il pregiudizio che la minore potrebbe risentire per effetto della condizione di sostanziale abbandono in cui verrebbe a trovarsi, in un momento così delicato ed importante per il suo corretto sviluppo psicofisico.

6. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA