Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29794 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 18/11/2019), n.29794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15998-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II

80, presso lo studio dell’Avvocato ADRIANO BARBATO, rappresentato e

difeso dagli avvocati STEFANO NOTARPIETRO, ANTONIO DI STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate e Ader – Agenzia delle Entrate Riscossione propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 10109/2015 in accoglimento del ricorso proposto da B.R. avverso avviso di iscrizione ipotecaria;

il contribuente resiste con controricorso;

le parti ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività della notifica del ricorso, sollevata dal controricorrente, sul rilievo che l’atto sarebbe stato spedito per la notifica in data 16.5.2018, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (effettuata in data 14.3.2018 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e in data 16.3.2018 nei confronti dell’ADER);

1.2. applicando il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello, di cui all’art. 325 c.p.c., il gravame in questione andava proposto, rispettivamente, entro il 14.5.2018 ed il 15.5.2018;

1.3. va poi rilevato, come in più occasioni affermato da questa Corte, che in tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa a ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso sentenza della Commissione tributaria regionale, la prova della tempestività esige che, nel termine previsto, vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale (cfr. Cass. n. 18551/2010); a tal fine è da ritenersi idonea a fornire siffatta prova la data di consegna dell’elenco dei pieghi raccomandati all’Agenzia Postale, ove detta data sia attestata da timbro di Poste Italiane, e quindi risulti da attestazione di soggetto terzo (cfr. Cass. n. 4159/2016);

1.3. dall’esame della documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la data risultante da detto timbro dell’Ufficio Postale è il 15.5.2018, con conseguente fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate;

2.1. con il primo motivo di ricorso l’ADER censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23 comma 1” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel dichiarare la “tardiva costituzione dell’Agenzia e del concessionario conseguenza ex lege D.Lgs. n. 546 del 1992”, facendo così derivare l’inammissibilità della suddetta costituzione tardiva;

2.2. la doglianza è infondata in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitatasi a rilevare che le suddette parti si erano costituite oltre il termine previsto dall’art. cit., senza emettere alcuna pronuncia di inammissibilità circa la suddetta costituzione in giudizio;

3.1. con il secondo motivo di ricorso l’ADER censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26” perchè la CTR avrebbe respinto l’appello del Concessionario sul presupposto che non fosse stata prodotta in giudizio la cartella di pagamento, sottesa all’impugnata iscrizione ipotecaria, e che il contribuente affermava non essergli mai stata notificata;

3.2. la doglianza è infondata atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., costituisce requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (cfr. Cass. nn. 25270/2017, 21123/2011);

3.3. nel caso di specie il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria eseguita dal Concessionario della riscossione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, a garanzia del credito erariale derivanti da una cartella di pagamento dell’importo di Euro 5.115.747,93 deducendo la mancata conoscenza della suddetta cartella esattoriale;

3.4. il contribuente, così facendo, ha inteso far valere vizi dell’iscrizione ipotecaria derivati dall’omessa notifica – che ne aveva determinato la mancata conoscenza – dell’atto presupposto dell’iscrizione ipotecaria;

3.5. ne consegue che risultano conformi a diritto le affermazioni della CTR che ha confermato l’annullamento dell’atto impugnato per non avere il Concessionario provato “l’esistenza della cartella di pagamento che rappresenta il titolo di credito e quindi l’unico documento ufficiale a fondamento della sussistenza del credito e sostegno della sua pretesa, in conformità con quanto statuito dal D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 26 comma 4”, dopo aver dato atto di aver richiesto al Concessionario, con ordinanza del 12.6.2017, di produrre copia della cartella di pagamento in esame, richiesta rimasta tuttavia inevasa;

3.6. il Concessionario, come dallo stesso affermato anche nel ricorso in esame, si era limitato infatti a produrre “copia estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sub iudice” e la “copia relata di notificazione della società semplice Clamo obbligata principale”, che tuttavia risultava estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese sin da data anteriore (2007) alla notifica (circostanza dedotta dalla stessa ricorrente);

3.7. occorre peraltro evidenziare che in tema di società, la disciplina dettata dall’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, implica che ove la cancellazione riguardi le società di persone, essa – pur avendo natura dichiarativa – consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, il che comporta che si debba procedere all’iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e ad azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori ex lege della società medesima (cfr. Cass. n. 31037/2017), il che esclude che la cartella, notificata nei confronti di società estinta, potesse ritenersi validamente notificata anche nei confronti del socio, come nel presente caso;

3.8. poste tali premesse, va quindi rilevato che il rispetto della procedura espressamente prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e art. 60, mediante richiamo dell’art. 140 c.p.c., prevede tre distinti adempimenti a carico dell’Agente notificatore, ovvero: affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; deposito di copia dell’atto presso la casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell’avvenuto deposito;

3.9. va quindi ribadito che in tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica (cfr. Cass. nn. 6279/2017, 25985/2014, 21132/2009);

4. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

5. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate; rigetta il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione; condanna le ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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