Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29794 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29794 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 7510/2013 proposto da:

k C,

Germani Matteo Enzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Po n.
49, presso l’avvocato Marongiu Eliana, rappresentato e difeso
dall’avvocato Faa Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Doglio Sergio, in proprio e quale rappresentante della Eurosprint
s.a.s., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

1

Data pubblicazione: 12/12/2017

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Gilberto Deidda, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 20/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 23/12/2011;

31/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO
1.- Matteo Enzo Germani ricorre per cassazione nei confronti di
Sergio Doglio, articolando due motivi avverso la sentenza resa dalla
Corte di Appello di Cagliari in data 23 dicembre 2011.
Con tale pronuncia la Corte territoriale ha confermato la decisione
assunta in primo grado dal Tribunale di Cagliari (sentenza 2 maggio
2009, n. 1740). Posti di fronte a una cessione di quote dì s.a.s.
intervenuta tra Sergio Doglio (cedente) e Matteo Germani
(cessionario), i detti giudici del merito hanno accertato
l’inadempimento di quest’ultimo alle convenute pattuizioni e respinto
le eccezioni dal medesimo proposte al riguardo e lo ha condannato al
pagamento della somma di C 20281,39.
Nei confronti del ricorso resiste Sergio Doglio, che ha depositato un
apposito controricorso.
2.- I motivi di ricorso, svolti da Matteo Germani, denunziano i vizi
qui di seguito richiamati.
Il primo motivo assume, in specie, «violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 cod. proc. civ., nella parte in cui dichiara inammissibile
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.,
perché proposta per la prima volta in appello, nella comparsa di
costituzione».
Il secondo motivo rileva, a sua volta, «violazione e falsa applicazione
dell’art. 1241 ss. del cod. civ. “Della compensazione” in relazione

3.- Il primo motivo di ricorso si sostanzia nel rilevare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la domanda di arricchimento
ingiustificato può anche essere per la prima volta in grado di appello.
E che, pertanto, ha errato la Corte territoriale a ritenerla
inammissibile.
Il motivo è infondato.
Come ha rilevato in più occasioni questa Corte, se l’azione di
arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in
appello – comportando il mutamento della sola causa petendi e non
del petitum e sempre che rimanga immutata la situazione già
dedotta in primo grado – la stessa, tuttavia, deve essere
necessariamente formulata con l’atto di appello in quanto con
questo, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in Sede
di gravame, si consuma il diritto di impugnazione (cfr. già Cass. n.
77/1985; Cass., n. 6664/1981; n. Cass. n. 5346/1981; Cass. n.
2379/1981; Cass., n. 1948/79).
Il che non è avvenuto nel caso concreto. Secondo quanto individuato
dalla Corte territoriale, la domanda di ingiustificato arricchimento è
stata svolta dopo la costituzione in appello, con una «comparsa di
costituzione di nuovo difensore depositata il 2 marzo 2010». Né il
motivo svolto dal ricorrente – che pur riferisce la propria domanda di
arricchimento senza causa alla «comparsa di costituzione» in appello

3

AN,

all’art. 345 comma 2 cod. proc. civ.».

(cfr. già sopra, n. 2) – contesta in un qualche modo la rilevazione
della sentenza.
4.- Le secondo motivo assume, in particolare, essere «infondata la
dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di compensazione da
parte della Corte di Appello “per essere stata tardivamente dedotta

stata svolta in sede di appello era un’«eccezione di compensazione
impropria» (e, quindi, non un’eccezione in senso stretto).
Il ricorso è inammissibile.
In effetti, non risulta che la sentenza della Corte territoriale abbia, in
un qualche suo luogo motivo, fatto discorsi di eccezione di
compensazione (propria o impropria). In tale contesto, la frase
appena sopra riportata, come relativa alla tardività della deduzione,
viene connessa alla richiesta di una «prova testimoniale»,
«comunque» da «ritenersi irrilevante».
5.- In conclusione, il ricorsa va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200,00 (di
cui C 200,00 per esborsi).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

4

solo nell’atto di appello”». E afferma che, in realtà, l’eccezione che è

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione

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