Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29793 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso studio legale PENNISI VINCENZO

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CUFFARI SALVATORE;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimata –

sul ricorso 11190-2006 proposto da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

MANNIAS ITALA, rappresentata e difesa dall’avvocato BUTTA’ ANTONINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CUFFARI SALVATORE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 38/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Cuffari Salvatore difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Butta Antonino difensore del controricorrente

incidentale che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10-8-2001 il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta da D.C. avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 2-4-1993 dal Presidente dello stesso Tribunale, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di L. 74.627.692 in favore dell’ing. M.S., quale compenso per l’attività di progettazione dal medesimo svolta.

La D. proponeva appello avverso la predetta decisione.

Con sentenza depositata il 12-1-2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, confermando invece la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla D.. In motivazione, la Corte territoriale dava atto che i progetti predisposti dall’ing. M. dovevano essere considerati progetti di massima, essendo privi degli elementi tipici dei progetti esecutivi; che, non avendo il professionista chiesto, quantificato e provato i compensi dovutigli per l’attività di progettazione di massima effettivamente svolta, non poteva procedersi alla relativa liquidazione; che la domanda riconvenzionale era rimasta sguarnita di prova sia in ordine all’esistenza dei danni, sia in relazione alla p colpevolezza del M., sia riguardo all’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del professionista e i pretesi danni.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M., sulla base di un unico motivo.

La D. resiste con controricorso, con il quale ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.

Il ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo il ricorrente principale, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 19, sulla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che l’elaborato predisposto dall’ing. M. conteneva lo sviluppo completo e particoiareggiato dell’opera e che, pertanto, la Corte di Appello ha errato nel qualificarlo come progetto di massima e non come progetto esecutivo.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione che si ponga tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come “parzialmente” esecutivo, ma deve procedere alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e, facendo ricorso, se necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprima le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell’opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell’opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione e realizzazione, pur se manifesti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all’esecuzione dell’opera stessa (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 25-2-2008 n. 4790; Cass. Sez. 2, 3-2-2005 n. 2160;

Cass. Sez. 2, 20-6-2000 n. 8395; Cass. Sez. 2, 4-8-1997 n. 7179).

Nella specie, la Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che i progetti redatti dal M. erano privi di alcuni elementi progettuali fondamentali, mancando, in particolare, i calcoli statici relativi alle strutture e la progettazione di tutti gli impianti necessari. Correttamente, pertanto, pur rilevando che i progetti in esame presentavano “qualcosa in più” rispetto a un semplice progetto di massima, essa ha escluso che gli stessi possano qualificarsi come esecutivi, avendo ritenuto la netta prevalenza delle caratteristiche del progetto di massima, per la mancanza degli indicati elementi progettuali fondamentali.

Non sussiste, di conseguenza, la dedotta violazione di legge, essendosi la Corte di Appello correttamente uniformata ai criteri individuati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra progetti esecutivi e di massima. Nè ricorrono i denunciati vizi di motivazione, avendo il giudice del gravame dato adeguato conto delle ragioni del proprio convincimento.

E’ evidente, al contrario, che il ricorrente, nel sostenere l’erroneità della qualificazione di progetti di massima attribuita dal giudice territoriale agli elaborati in questione, mira, in buona sostanza, ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa a questa Corte. L’apprezzamento degli elementi qualificanti la categoria dei progetti esecutivi e di massima, infatti, è riservato al potere istituzionale del giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità allorchè quest’ultimo, come nel caso in esame, ne abbia fornito adeguata ragione.

Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame riguardo alla mancata liquidazione dei compensi sono formulate in termini generici, non prospettando specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione in relazione all’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il M. non ha mai chiesto, quantificato e provato i compensi dovutigli per l’attività di progettazione di massima concretamente svolta.

3) Con l’unico motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova del danno e del nesso di causalità con la condotta dei professionista.

Il motivo non è meritevole di accoglimento, risolvendosi in mere censure di merito in ordine alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello, la quale, tenendo in debito conto le deduzioni svolte dall’appellante, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede ha ritenuto non provata l’esistenza dei danni lamentati dalla D. e la loro riconducibilità eziologica a comportamenti colpevoli del professionista.

4) Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese dei giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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