Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29793 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 25/10/2021), n.29793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35588-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSA GATTORNO

65, presso lo studio dell’avvocato DONATO GRANDE, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3346/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.C., quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. La Commissione Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell’importo di Euro 3.826,79, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 573/5/2017 passata in giudicato.

3. In mancanza di adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 70, comma 7, per l’ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all’Agenzia delle Entrate il pagamento dell’importo di Euro 3.826,27, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente rilevando che l’Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, e pagato al contribuente soltanto il 50 per cento della somma di spettanza anche con riferimento alla circostanza che l’Agenzia non aveva fornito la prova del superamento della somma stanziata per le domande di rimborso.

4. Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

1.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica del ricorso effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato Grande Donato, difensore del contribuente nel presente procedimento, anziché presso il domicilio eletto preso il Dott. comm. G.A..

1.2 Questa Corte ha affermato, per un verso, che la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità, (cfr. Cass. 16759/2011, 21704/2019) per un altro verso, che il luogo in cui la notificazione dell’atto di impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria dell’impugnazione (v. Cass. SU n. 14916/2016).

1.3 Nella fattispecie in esame la parte privata si è costituita in giudizio proprio a mezzo del legale presso cui è stata effettuata la notifica sicché può ritenersi operativa la sanatoria del vizio della notificazione avendo la notificazione ricorso per Cassazione – ancorché non eseguita presso il domiciliatario raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, essendosi il ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, difendendosi anche nel merito.

2. Il motivo, difformemente dalla proposta del relatore, è fondato per quanto di ragione.

2.1 Il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, introdotto dalla L. di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”. Sulla base di tale norma il Provv. adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405, ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro il primo marzo 2010 e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute.

2.2 E’ indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie.

2.3 Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 settembre 2017, prot. n. 195405/2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017).

2.4 Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

2.5 Il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno dei principi enunciati, demandando al commissario ad acta di adottare i provvedimenti esecutivi del giudicato tributario mediante il pagamento da parte dell’Amministrazione della residua somma di Euro 3.826,79 senza tenere in alcun conto le disposizioni del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, introdotto dalla L. di conversione n. 123 del 2017, nella determinazione del quantum debeatur adottando, all’esito, i provvedimenti consequenziali.

2.6 Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente Commissione Tributaria della Regione Sicilia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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