Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29793 del 19/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 19/11/2018), n.29793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27495/-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), Z.F. (OMISSIS),

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentati e

difesi dall’avvocato DOMENICO POERIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO ASP, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO LITTA MODIGLIANI 18, presso lo

studio dell’avvocato ALDO ALOI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/06/2013 R.G.N. 1750/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’estinzione, in subordine

inammissibilità;

udito l’Avvocato Graziano Pungì per delega verbale dell’Avvocato

Domenico Poerio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Lametia Terme, ha accolto la domanda dell’Asl di Catanzaro, rivolta a sentir accogliere la sua opposizione avverso il Decreti Ingiuntivi n. 153 del 2009 e Decreti Ingiuntivi n. 150 del 2009, emessi dallo stesso Tribunale in favore di Z.F., P.L. e M.L., medici ex condotti, per il pagamento dell’indennità di specificità medica.

La Corte territoriale ha statuito che la predetta indennità non poteva essere riconosciuta in sede giudiziale, atteso che il CCNL non ne prevedeva l’erogazione in capo ai medici ex condotti che non avevano esercitato l’opzione per il rapporto esclusivo.

Per la cassazione della sentenza ricorrono Z.F., P.L. e M.L. con tre motivi. L’Asl di Catanzaro resiste con controricorso illustrato da memoria.

Entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto dagli odierni ricorrentre dai loro legali rappresentanti e notificato alla controparte, col quale si dà atto che gli stessi non hanno più interesse a coltivare l’azione in giudizio, atteso che la Legge di Bilancio 11 dicembre 2016 all’art. 1, comma 456, ha previsto la copertura in bilancio per gli anni 2018, 2019 e 2020 per il completamento degli interventi perequativi, indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, concernenti l’eliminazione delle differenze retributive tra i medici ex condotti e gli altri dipendenti del SSN, in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 2004.

Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse in capo agli attuali ricorrenti. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione del comportamento processuale della parte.

Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Udienza Pubblica, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2018

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