Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29793 del 12/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 29793 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 9743/2013 proposto da:
Unicredit S.p.a. nella quale sono fuse Unicredit Banca S.p.a.,
Unicredit Banca di Roma S.p.a. – già Banca di Roma S.p.a. -, Banco
di Sicilia S.p.a., Unicredit Private Banking S.p.a., Unicredit Corporate
Banking S.p.a., Unicredit Family Financing Bank S.p.a. e Unicredit
Bancassurance Management & Administration S.c.r.I., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Lungotevere A. da Brescia n.9-10, presso l’avvocato Fioretti
Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato Sciaudone Antonio,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2017

contro

Co.el.mo S.p.a. (già S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n.43,
presso l’avvocato Scorsone Vincenzo, che la rappresenta e difende

controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 900/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/05/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata per cassazione dall’Unicredit s.p.a. – sulla base di
dieci motivi ai quali resiste l’intimata con controricorso – la sentenza
in atti con la quale la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della
decisione di primo grado, ha accolto la domanda della CO.EL.MO .
s.r.l. intesa a conseguire, in relazione ad una vendita su documenti
conclusa con un cliente spagnolo, la condanna della banca convenuta
al pagamento del credito documentario, rifiutato dalla banca
allegando irregolarità nella documentazione consegnata ed eccezioni
relative al sottostante rapporto di compravendita.
Nella specie il giudice distrettuale – rigettando altresì, in ragione della
sua estraneità alla vicenda, la domanda di manleva formulata dalla
banca nei confronti del corrispondente spagnolo Banco di Bilbao – si è
indotto ad accogliere il proposto gravame affermando a) che la
comunicazione alla venditrice delle riscontrate irregolarità nella
documentazione da essa consegnata ai fini dell’adempimento non era
stata tempestiva; b) che i beni oggetto di vendita erano stati
regolarmente consegnati al compratore; c) che le irregolarit
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unitamente all’avvocato Ardia Ernesto, giusta procura a margine del

che nella vendita su documenti la banca è legittimata ad opporre al
fine di rifiutare l’adempimento non debbono essere valutate secondo
un rigido formalismo; e d) che in considerazione del principio di
autonomia ed astrattezza che qualifica il credito documentario la
banca incaricata del pagamento non è legittimata ad opporre le

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso l’Unicredit
lamenta l’erroneità dell’impugnata decisione, nonché l’omessa
motivazione circa un fatto decisivo, giacché, dichiarando che la
comunicazione di irregolarità nella documentazione era stata
trasmessa alla CO.EL.MO . oltre i termini previsti dall’art. 13 lett b
delle N.U.U., il giudice d’appello avrebbe violato l’art. 345 cod. proc.
civ. statuendo su una domanda nuova in quanto proposta
dall’appellante società solo in sede di appello, avrebbe omesso di
pronunciare sulla corrispondente eccezione di inammissibilità
dell’appello sollevata da essa ricorrente ed avrebbe ritenuto decisiva
una circostanza di fatto tutt’altro che pacifica.
3.1. I predetti motivi, esaminabili cumulativamente poiché afferenti
al medesimo tema decisionale, sono infondati e vanno perciò
disattesi.
Infondato è per vero il primo, giacché l’eccezione palesata al giudice
d’appello dall’impugnante CO.EL.M0., come si dà cura di
rappresentare il controricorso, riproducendone i relativi passaggi, era
già negli atti introduttivi del giudizio ed era stata, pur per essere
disattesa, esaminata dal giudice di primo grado, di talché, lungi dal
violare l’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., la sua prospettazione in
quella sede costituiva esercizio del diritto di impugnazione che
compete al soccombente che voglia evitare gli effetti
dell’acquiescenza.
Est.

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eccezioni che hanno titolo nel rapporto di compravendita.

Infondato ancora è il secondo, che costituisce a ben vedere
duplicazione del primo, poiché, fermo che il vizio di omessa
pronuncia non può concernere una questione processuale,
configurandosi solo nell’ipotesi di mancato esame di domande od
eccezioni di merito (Cass., Sez. I, 10/11/2015, n. 22952), si è già

eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile
per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma
unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita in quanto ciò che
rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale
esistenza appunto di tale invalidità» (Cass., Sez. I, 28/07/2015, n.
15843).
Infondato è infine pure il terzo poiché, ricordato che per il diritto
vivente il vizio di omessa motivazione è configurabile soltanto
qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla
sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che
potrebbero condurre ad una diversa decisione, nella specie
l’allegazione non si avvale di un coerente svolgimento sul piano
argomentativo, dal momento che è lo stesso ricorso a non offrire
un’indicazione univoca del termine entro cui operare le contestazioni
(a pag. 3 il termine è indicato in sette giorni, mentre a pag. 13 esso
diviene di quattordici giorni), le contestazioni avvenute
asseritamente in termini, in difetto di ogni più analitica riproduzione
delle relative fonti documentali, non sono scrutinabili nella loro
pertinenza all’operazione e nessuna concludenza può inferirsi dalla
dal preteso difetto di contestazione della controparte, il principio di
non contestazione applicandosi ai fatti e non alle prove (Cass., Sez.
III, 21/06/2016, n. 12748).
4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso si intrattengono
rispettivamente nel denunciare, con riferimento al sottostante
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affermato che «se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un

rapporto negoziale di compravendita, un vizio di omessa motivazione
circa «la mancata consegna dei disegni» e circa «le ulteriori
manchevolezze» dei documenti presentati, un errore di diritto nel
non aver considerato che le eccezioni sollevate da essa ricorrente
avrebbero dovuto «comportare il venir meno di quel triplice rapporto

civ.» ed ancora un errore di diritto nel non aver valutato gli effetti
del provvedimento interdittivo del pagamento adottato dal giudice
spagnolo su istanza del compratore.
5. I citati motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente
avvinti, sono infondati in quanto è principio invalso nella
giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. III, 29/01/2003, n.
1288; Cass., Sez. I, 28/11/1996, n. 10569; Cass., Sez.
28/01/1983, n. 813), che in ragione dell’autonomia che qualifica i
singoli rapporti che vengono a costituire la specie del credito
documentario, la banca delegata al pagamento non possa opporre al
venditore delegatario eccezioni diverse da quelle che attengono alla
regolarità formale dei documenti e alla conferma del credito, con
esclusione perciò delle eccezioni che si riferiscono sia al rapporto di
mandato intercorrente tra il compratore e la banca mandataria del
pagamento che, segnatamente, al rapporto di compravendita
intercorrente tra il venditore ed il compratore. Invero nella
compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo,
con l’apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha
luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto
e, precisamente, da un rapporto delegante – delegatario (compratore
– venditore) di compravendita, da un rapporto delegante – delegato
(compratore – banca) di mandato, con il quale il compratore incarica
la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto
delegato – delegatario (banca – venditore) con il quale la banca apre
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che alla base dell’istituto giuridico disciplinato dall’art. 1530 cod.

il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il
prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza
potergli opporre – attesa l’autonomia degli altri rapporti – se non le
eccezioni che derivano dall’incompletezza o dalla irregolarità dei
documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del

Ne consegue che la banca ricorrente non ha alcuna ragione di dolersi
del fatto che il giudice adito abbia omesso di valutare le eccezioni da
essa sollevate con riguardo ai pretesi vizi del sottostante negozio di
vendita, essendosi egli regolato in perfetta sintonia con il predetto
principio di autonomia del credito documentario che preclude alla
banca mandataria per il pagamento di opporre eccezioni che non
abbiano ad oggetto l’incompletezza o l’irregolarità dei documenti
trasmessile a questo fine o il rapporto di conferma del credito.
6. Con il settimo, ottavo, nono e decimo motivo di ricorso la banca
ricorrente si duole del pronunciato rigetto della domanda di manleva
da essa proposta nei confronti del Banco di Bilbao, atteso che,
pronunciandosi nei riferiti termini, il giudice d’appello è incorso nella
violazione dell’art. 106 cod. proc. civ., che legittima la chiamata in
garanzia del terzo anche in base ad un titolo autonomo e
occasionalmente collegato con il diritto oggetto del processo
originario, dell’art. 40 cod. proc. civ., attese le ragioni che nella
specie giustificavano il simultaneus processus, e degli art. 100 e 81
cod. proc. civ. per aver accolto sul punto l’eccezione sollevata dalla
CO.EL. MO ., malgrado il difetto di interesse di questa e quindi il
difetto di legittimazione della medesima.
Tutte le dispiegate doglianze non hanno fondamento urtando la
prima di esse – e per diretto riflesso anche le restanti – contro il
fondamentale postulato dell’autonomia che governa il credito
documentario rispetto al sottostante rapporto negoziale.
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credito (art. 1530, comma secondo, cod. civ.).

Allorché la Corte d’Appello, pronunciandosi sulla domanda di
chiamata in garanzia declinata dalla banca oggi ricorrente, ha
rimarcato che essa non «può vantare una contestuale e dipendente
azione verso la banca iberica» ed ha inteso motivare questa
conclusione richiamandosi «ai principi dettati in tema di pagamento

guisa del quale, stante l’autonomia dei rapporti, la banca, che
confermi il credito e non sia abilitata a sollevare eccezione in ordine
alla completezza e all’irregolarità dei documenti, è tenuta senz’altro
al pagamento, di talché, una volta che questo sia avvenuto, nessun
titolo che abbia fondamento nell’operazione de qua legittima la sua
rivalsa nei confronti della banca corrispondente. E ciò a maggior
ragione quando, come qui rilevato dal decidente, consti che la banca
tenuta al pagamento abbia comunicato alla corrispondente estera di
«aver tempestivamente ricevuto dalla società CO.EL.MO . tutta la
documentazione indicata nella lettera di credito» e di non aver
riscontrato in essa «alcuna specifica e rilevante irregolarità», in tal
modo esplicitamente confermando la cogenza irreversibile
dell’impegno assunto.
7. Il ricorso va dunque respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-

quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 7200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.

115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da ite
Est. Cons.

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contro documenti», essa non ha fatto altro che ribadire il principio in

della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 31.5.2017.
Il Presi
ONE

Dott. Aniello Nap

Il FunzonroJCiudiziarìo
Dott.s.s.a

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