Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29792 del 29/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/12/2020), n.29792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1085-2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SARAH CASARINI;
– ricorrente –
contro
N.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROMINA FERRARI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 5893/2019 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
depositato il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. U. DE AUGUSTINIS, che chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il presente regolamento.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso in atti C.A. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza 20.12.2019 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a pronunciarsi sul ricorso proposto dal medesimo nei confronti di N.V. in merito all’affidamento delle figlie minori trasferitesi nella Repubblica Ceca insieme alla madre alla fine del mese di luglio del 2019.
2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità del mezzo proposto avendo questa Corte già risalentemente esternato il principio che “le questioni attinenti al difetto di giurisdizione del giudice italiano in rapporto al giudice straniero non possono essere proposti mediante regolamento di competenza, ma soltanto con regolamento preventivo di giurisdizione o, nei congrui casi, con ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione” (Cass., Sez. U, 30/01/1968, n. 288).
3. Nè peraltro il mezzo proposto è convertibile in istanza per la regolazione della giurisdizione, ostandovi sul filo del precetto affermato dall’art. 41 il principio già affermato da questa Corte secondo cui “in seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo” (Cass., Sez. U, 22/03/1996, n. 2466).
4. Tanto perciò dichiarato le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020